Cassazione Civile, Ordinanza n. 11559/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una rettifica di dichiarazione doganale relativa all'importazione di prodotti alimentari (funghi e tartufi) effettuata nel 2009. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società importatrice; la commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo non attendibile l'accertamento chimico posto a base dell'atto impositivo perché eseguito a distanza di circa un anno dall'importazione e perché, nel frattempo, la merce era rimasta in bidoni all'aperto, con possibile alterazione delle percentuali di acido acetico. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando violazione del regolamento CE n. 1196/97 e della nomenclatura attuativa, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la fondatezza della pretesa doganale in relazione alle percentuali di acido acetico e sale contenute nelle merci importate. In sostanza, però, la censura mirava a contestare la ricostruzione in fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, sotto l'etichetta della violazione di legge, l'Agenzia sollecitava in realtà una nuova valutazione del materiale probatorio e del percorso argomentativo del giudice di merito, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. Richiamati i principi sul perimetro del vizio di violazione di legge e sul sindacato ristretto sulla motivazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., la Corte ha concluso per il rigetto del ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione della parte intimata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non può essere utilizzato per censurare la mera valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si risolva in violazione di legge costituzionalmente rilevante
art. 12 preleggi
richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
regolamento CE n. 1196/97
invocato dall'Agenzia quale parametro sostanziale della pretesa doganale
nomenclatura attuativa
invocata dall'Agenzia quale riferimento normativo per la classificazione/valutazione della merce
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la violazione di legge è configurabile solo quando il giudice di merito abbia erroneamente interpretato o applicato la norma astratta; se la doglianza mira invece a contestare l'accertamento del fatto o la valutazione delle prove, il motivo è inammissibile sotto il profilo dedotto.
- La parte ricorrente non può chiedere in cassazione una rivalutazione del merito, contrapponendo una diversa lettura degli elementi probatori a quella compiuta dai giudici di merito.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato a ipotesi estreme di anomalia motivazionale che si traducano in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente lamentare una motivazione non condivisa o ritenuta insufficiente.
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