L.R. Liguria 18/2005
Disposizioni in materia di organizzazione turistica regionale. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 (Organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15) e alla legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 (agenzia regionale per la promozione turistica)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 18/2005 proroga al 31 dicembre 2006 la soppressione delle Aziende di promozione turistica (APT) e conferma fino a tale data la continuità delle funzioni dei Commissari straordinari e dei Collegi dei revisori. Prevede inoltre una proroga di termini della riforma turistica e consente agli S.T.L. già costituiti di stipulare convenzioni promozionali fino al 31 dicembre 2006. La legge è stata poi abrogata, salvo l’art. 3, dalla l.r. 28/2006; le misure avevano natura transitoria e ormai sono esaurite.
Proroga della soppressione delle APT liguri e disciplina transitoria per l'organizzazione turistica regionale
Proroga della soppressione delle APT e disciplina transitoria dell'organizzazione turistica ligure
La legge regionale della Liguria n. 18 del 1 dicembre 2005 interviene in via transitoria sull’assetto dell’organizzazione turistica regionale, principalmente per prorogare la fase di soppressione delle APT e assicurare la continuità amministrativa fino al completamento del riordino. Il provvedimento è stato successivamente abrogato dalla l.r. 28/2006, fatta eccezione per l’art. 3, che comunque aveva effetti limitati e già conclusi.
Ambito e finalità
La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Liguria e si colloca nel processo di riorganizzazione del sistema turistico regionale avviato con la l.r. 14/2004 e con la normativa sull’Agenzia regionale per la promozione turistica.
Proroga del termine di soppressione delle APT
Il termine di soppressione delle Aziende di promozione turistica, già previsto dalla l.r. 14/2004, è fissato al 31 dicembre 2006, salvo diversa disposizione della normativa regionale di riordino dell’organizzazione turistica.
Fino a tale data:
- i Commissari straordinari delle APT continuano a svolgere le funzioni e i compiti loro attribuiti dalla l.r. 14/2004;
- i Collegi dei revisori dei conti continuano ad esercitare le proprie funzioni;
- resta prorogato al 31 dicembre 2006 anche il termine previsto dall’art. 16, comma 1, della l.r. 14/2004.
Convenzioni degli S.T.L.
Fino al 31 dicembre 2006, gli S.T.L. già costituiti possono stipulare convenzioni con:
- l’Agenzia regionale “In Liguria”;
- le APT;
per la promozione dei prodotti turistici realizzati dagli stessi S.T.L.
Regime temporale e attualità della disciplina
La legge aveva natura eminentemente transitoria e riferita a scadenze già maturate nel 2006. La soppressione delle APT e le proroghe operative previste sono quindi oggi prive di applicazione concreta; il provvedimento è da considerarsi sostanzialmente obsoleto per l’uso professionale attuale.
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