Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 15/2005

Disposizioni per promuovere la formazione del catasto delle strade provinciali e comunali.

Normativa regionaleL.R. Liguria 15/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove, in Regione, l’istituzione e l’aggiornamento dei catasti delle strade provinciali e comunali da parte di Province e Comuni, secondo il Codice della strada e il D.M. 1° giugno 2001. Prevede contributi regionali, con priorità a Province, Comuni capoluogo, Comuni associati e Comuni convenzionati con le Province. Non contiene termini di scadenza specifici, ma disciplina un sostegno per attività amministrative e tecniche.

Formazione del catasto delle strade provinciali e comunali

Formazione del catasto delle strade provinciali e comunali

La legge regionale promuove, nel territorio della Regione, l’istituzione e l’aggiornamento dei catasti delle strade provinciali e comunali, nell’ambito delle funzioni regionali di coordinamento e programmazione in materia di viabilità di interesse regionale. La disciplina richiama il Codice della strada e il decreto ministeriale 1° giugno 2001 come quadro tecnico di riferimento.

Ambito e finalità

L’intervento regionale è finalizzato a favorire la formazione dei catasti stradali da parte degli enti locali competenti, per migliorare la conoscenza e la gestione della rete viaria di rispettiva competenza. La norma riguarda esclusivamente le Province e i Comuni della Regione.

Compiti di Province e Comuni

Le Province e i Comuni provvedono al rilevamento e all’aggiornamento dei dati relativi alla rete stradale di propria competenza e raccolgono le informazioni sullo stato di percorribilità delle strade. La legge distingue tra:

  • Catasto delle strade provinciali, predisposto dalle Province;
  • Catasto delle strade comunali, predisposto dai Comuni.

Modalità tecniche di organizzazione

Il catasto deve essere organizzato secondo le modalità tecniche stabilite dal D.M. 1° giugno 2001, che detta le regole per l’istituzione e l’aggiornamento del catasto ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Codice della strada. La legge regionale si limita a promuovere e sostenere l’attuazione di tale disciplina tecnica.

Collaborazione tra Comuni e Province

I Comuni possono formare il catasto della viabilità comunale tramite accordi con le Province, al fine di istituire un’unica struttura di supporto tecnico operante su base provinciale. Rimane comunque ferma la separatezza dei catasti, che restano distinti tra loro.

Finanziamento regionale e criteri di priorità

La Regione concede contributi per la formazione del catasto provinciale e comunale. Nella ripartizione delle risorse è prevista una priorità a favore di:

  • Province;
  • Comuni capoluogo;
  • Comuni associati;
  • Comuni che stipulano accordi con le Province e utilizzano il supporto tecnico previsto dalla legge.

La Giunta regionale, in relazione alla disponibilità finanziaria, stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse, tenendo conto anche dell’estensione chilometrica delle strade provinciali e comunali.

Aspetti finanziari e regime applicativo

La legge contiene una norma finanziaria, ma il relativo dettaglio non è riportato nel testo fornito. Non emergono termini temporali di efficacia o scadenze perentorie: la disciplina ha carattere generale e resta funzionale alla formazione e all’aggiornamento dei catasti, nei limiti delle risorse disponibili.

Attualità della disciplina

La legge non risulta collegata a un esercizio finanziario o a un evento ormai concluso; disciplina un meccanismo organizzativo e di finanziamento che, in astratto, può ancora avere utilità applicativa per gli enti locali regionali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.