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Regolamento

R.R. Liguria 2/2005

Tipologie e requisiti delle strutture residenziali, semi residenziali e reti familiari per minori e specificazione per i presidi di ospitalità collettiva.

Normativa regionaleR.R. Liguria 2/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, in Liguria, tipologie, requisiti strutturali, gestionali e di personale delle comunità educative e delle case famiglia per minori, dei centri diurni e di aggregazione, dei progetti di autonomia, delle comunità genitore/bambino e delle reti di famiglie. È abrogato dalla L.R. 6/2009, salvo i commi 2 e 3 dell’art. 54 della stessa legge.

Tipologie e requisiti delle strutture per minori e presidi di ospitalità collettiva

Tipologie e requisiti delle strutture per minori e dei presidi di ospitalità collettiva

Il regolamento della Regione Liguria definisce l’assetto dei servizi residenziali e semiresidenziali rivolti ai minori, oltre ad alcune ulteriori forme di accoglienza e ai presidi di ospitalità collettiva. La disciplina è stata successivamente abrogata dalla L.R. 9 aprile 2009, n. 6, con il limite espresso delle disposizioni richiamate dalla stessa legge di abrogazione.

Quadro generale e autorizzazioni

La disciplina individua le principali tipologie di strutture per l’accoglienza di minori e nuclei familiari, distinguendo tra servizi residenziali, semiresidenziali, progetti di autonomia, comunità genitore/bambino, reti di famiglie e alcuni presidi di ospitalità collettiva. Per diverse strutture l’autorizzazione al funzionamento è di competenza del Comune, nel quadro della legislazione statale e regionale richiamata dal regolamento. In più casi è richiesto, oltre ai requisiti strutturali e di personale, un impianto organizzativo documentato con procedure scritte, cartella personale degli ospiti e Carta del Servizio.

Comunità educative per minori

Le comunità educative per minori sono strutture residenziali a ciclo continuativo, con accoglienza improntata a un progetto personalizzato e a un modello di residenzialità di tipo familiare, non assimilabile alle tradizionali forme macro-assistenziali. Devono essere collocate in contesti serviti da una rete accessibile di servizi generali, sociali, sanitari, educativi e ricreativo-culturali, e avere tipologia edilizia da civile abitazione con requisito di visitabilità. Possono prevedere anche accoglienze diurne ed essere disponibili per emergenze educative o casi straordinari e urgenti, se previsto nel progetto della struttura.

Le comunità educative devono elaborare, per ogni minore, una progettualità personalizzata articolata in:

  • progetto quadro, che definisce finalità dell’accoglienza, tempi e motivazioni dell’intervento;
  • progetto pedagogico/educativo, predisposto dalla comunità, con azioni, tempi, responsabilità, osservazione, monitoraggio, mantenimento dei legami familiari e raccordo con scuola, socializzazione e orientamento al lavoro.

Le tipologie previste sono:

  • comunità educative ad alta intensità, per minori con gravi problemi socio-educativi e disagi profondi, con possibilità di prestazioni psicoterapeutiche e anche gestione mista pubblico/privato;
  • comunità educative a media intensità, per situazioni di minori con problemi familiari e socio-educativi di intensità minore;
  • comunità educative di pronta accoglienza, per allontanamenti urgenti, con permanenza massima di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi; possono avere fino a quattro posti di pronto intervento, da ricollocare di norma entro 90 giorni;
  • comunità educative zero-sei anni, per bambini sotto i sei anni, con supporto al passaggio verso affido o adozione e con reti di famiglie a supporto; la permanenza non può superare sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, per i minori fino a quattro anni, e otto mesi, prorogabili di altri otto mesi, per i minori tra quattro e sei anni.

Personale delle comunità educative

Il personale deve possedere il titolo di educatore o equipollente, oppure un diploma di scuola media superiore con almeno tre anni di esperienza documentata in strutture per minori o equipollenti. Ogni struttura deve avere un coordinatore con specifici titoli o esperienza professionale di coordinamento. Sono ammessi volontari, che però non concorrono al computo degli operatori richiesti.

Sono fissati i seguenti standard minimi:

  • comunità ad alta intensità e di pronta accoglienza: sei educatori, compreso il coordinatore, con rapporto 1/1,6;
  • comunità a media intensità: sei educatori, compreso il coordinatore, con rapporto 1/1,6;
  • comunità zero-sei anni: sette educatori, compreso il coordinatore, con rapporto 1/1,4.

Se sono presenti operatori residenti, il numero degli educatori è ridotto di un’unità per ciascun residente. È inoltre richiesta una unità di personale ausiliario.

Requisiti strutturali delle comunità educative

Le comunità devono rispondere ai requisiti tipici delle civili abitazioni. Sono richiesti camere da letto di norma doppie, con possibilità, in prima applicazione e per strutture già funzionanti o già progettate, di camere fino a quattro posti; servizi igienici adeguati al numero degli ospiti, con almeno un servizio accessibile in caso di presenza di persone con disabilità; e locali comuni, in particolare cucina e soggiorno. È ammessa la coesistenza di massimo quattro moduli residenziali o semiresidenziali nello stesso edificio o in edifici tra loro collegati.

Case famiglia per minori

Le case famiglia per minori sono organizzate intorno a una famiglia ritenuta idonea all’affido dai servizi, in ambienti corrispondenti a una civile abitazione e situati in aree ben servite sul piano generale, educativo e ricreativo-culturale. L’attività si svolge di norma presso l’abitazione della famiglia o in spazi comunque analoghi per caratteristiche abitative.

Sono previste due tipologie:

  • casa famiglia su base professionale: accoglienza svolta su base professionale da una famiglia inserita in un ente legalmente riconosciuto, con corresponsione di una tariffa per ciascun minore; il numero dei minori accolti non può di norma superare cinque, esclusi i figli della coppia, e deve essere garantito anche un educatore esterno per almeno dieci ore settimanali;
  • casa famiglia su base non professionale: accoglienza affidata a una famiglia volontaria, senza requisiti professionali, con contributo per le spese d’accoglienza concordato con il servizio inviante; il numero dei minori accolti è pari a tre, esclusi i figli della coppia.

Per ogni minore deve essere predisposto un progetto concordato con i servizi invianti, che indichi finalità e tempi dell’accoglienza. La casa famiglia non richiede autorizzazione, ma soltanto una dichiarazione di inizio attività al Comune con allegata la progettualità generale.

Centri socio educativi diurni per minori

I centri socio educativi diurni sono servizi semiresidenziali rivolti a minori in situazione di rischio evolutivo, per i quali non è necessario l’allontanamento dal nucleo familiare. Svolgono una funzione preventiva rispetto all’inserimento in percorsi residenziali e di sostegno per minori che rientrano da percorsi di tutela residenziale. Offrono supporto scolastico, utilizzo del tempo libero, accompagnamento protetto durante la giornata e, se previsto, pasti.

Accolgono minori tra i 6 e i 17 anni, sono aperti di norma 11 mesi l’anno, prevalentemente nel pomeriggio, per almeno quattro ore al giorno; può essere previsto il servizio pasto. Per ogni minore è richiesto un progetto personalizzato concordato con il servizio inviante.

L’autorizzazione al funzionamento è di competenza del Comune. Sono richieste procedure di accoglienza e dimissione, cartella personale per ciascun minore, procedure scritte e linee guida di équipe, oltre alla Carta del Servizio.

Personale e strutture dei centri socio educativi diurni

Il personale deve possedere il titolo di educatore o equipollente, oppure un diploma di scuola media superiore con almeno tre anni di esperienza in strutture per minori o equipollenti. È richiesto un coordinatore con i titoli o l’esperienza previsti dal regolamento; se esterno, può coordinare al massimo due centri. Sono ammessi volontari, ma non computabili nel numero degli operatori.

Il numero massimo di minori accolti è 25, con rapporto educatore/minori pari a 1/5, coordinatore compreso. Sul piano strutturale sono richiesti spazi per attività collettive e di socializzazione, un servizio igienico ogni 15 minori con almeno un servizio accessibile alle persone con disabilità, un servizio igienico per il personale e, se i pasti sono consumati nel centro, cucina e sala da pranzo o, in caso di pasti esterni, un locale scalda vivande.

Centri di aggregazione

I centri di aggregazione sono servizi educativi e di animazione orientati alla prevenzione, alla socializzazione, al sostegno scolastico e all’animazione del tempo libero. Possono anche costituire “luoghi sicuri” per attività aggregative a sfondo sociale e possono essere organizzati anche all’interno delle scuole nei tempi non dedicati alla didattica.

Possono comprendere ludoteche, centri ragazzi, educative territoriali e strutture a bassa soglia. Devono trovarsi in aree servite da una rete accessibile di servizi generali, sociali, sanitari, educativi e ricreativo-culturali. Sono aperti di norma 11 mesi l’anno, o anche solo nel periodo estivo o delle vacanze scolastiche, per almeno quattro ore giornaliere; non è richiesto il servizio pasto. L’accesso è consentito, su richiesta della famiglia o dei servizi, a tutte le fasce di età a partire dai sei anni, con organizzazione per fasce o gruppi di interesse.

L’apertura non necessita di autorizzazione, ma soltanto di dichiarazione di inizio attività al Comune con progettualità generale allegata.

Il personale deve avere il titolo di educatore o equipollente, oppure diploma di scuola media superiore con almeno tre anni di esperienza; è richiesto un coordinatore con i requisiti previsti e il rapporto educatore/minori è di 1/15, coordinatore compreso. Sono previsti spazi per attività collettive, socializzazione, atelier e laboratori, un servizio igienico ogni 15 minori/adolescenti e un servizio igienico per il personale.

Progetti per l’autonomia

I progetti per l’autonomia sono servizi a bassa intensità assistenziale rivolti alla fase di dimissione dell’adolescente o del giovane dai precedenti percorsi assistenziali. Hanno la finalità di sviluppare capacità di autogestione e di costruire reti territoriali di supporto per il passaggio alla vita autonoma.

Possono essere attivati da tutte le strutture e i servizi residenziali disciplinati dal regolamento, salvo le case famiglia su base non professionale. Ogni progetto deve prevedere e aggiornare periodicamente un documento con le azioni educative, il raccordo con agenzie del lavoro e del tempo libero e con reti di famiglie per l’appoggio. Per ciascun giovane è richiesto un progetto personalizzato concordato tra servizio inviante e organismo gestore. Non è prevista autorizzazione, trattandosi di iniziative svolte in strutture già autorizzate o mediante affido.

Il personale deve avere i requisiti del titolo di educatore o di diploma con esperienza triennale in strutture per minori. A ciascun educatore possono essere affidati al massimo quattro adolescenti o giovani.

Comunità genitore/bambino e appartamenti per la famiglia

Le comunità genitore/bambino accolgono di norma gestanti, anche minorenni, e nuclei monoparentali, con finalità di protezione, sostegno alla genitorialità, tutela del minore, supporto educativo e accompagnamento verso l’autonomia. La funzione di osservazione delle competenze genitoriali e del benessere del minore è centrale. Di regola le cure non si svolgono all’interno della comunità.

Le strutture devono sviluppare percorsi di mediazione familiare con il genitore esterno e possono essere gestite in forma mista da soggetti pubblici e privati; ove la gestione sia integralmente affidata a terzi, la tariffa deve comprendere anche le funzioni terapeutiche normalmente svolte dall’ASL.

Sono previsti anche gli appartamenti per la famiglia, destinati per un tempo limitato a nuclei in uscita da percorsi residenziali ad alta intensità assistenziale, per accompagnarli verso l’autonomia. In tali appartamenti l’educatore non è presente per tutta la giornata, ma solo in specifici momenti. Il regolamento ammette altresì la tipologia di accoglienza finalizzata all’autonomia denominata comunità per l’autonomia e, tramite intese con l’ente pubblico, reti familiari ed enti gestori, altre forme sperimentali di accoglienza, anche a pronta accoglienza.

Le strutture devono trovarsi in aree servite da servizi generali, educativi e ricreativo-culturali. Il numero massimo di nuclei è pari a otto in comunità e a quattro negli appartamenti per la famiglia.

Personale e requisiti delle comunità genitore/bambino

Il personale deve avere i requisiti ordinari previsti per le strutture per minori; ogni struttura deve avere un coordinatore con i titoli o l’esperienza richiesti. Nelle comunità genitore/bambino sono previsti da due a quattro educatori, compreso il coordinatore, in base al bisogno assistenziale, oltre a una unità di personale ausiliario. In presenza di un operatore residente, il numero degli educatori si riduce di una unità.

Negli appartamenti per la famiglia e nelle altre forme previste è richiesta presenza educativa per un arco tra 10 e 17 ore settimanali, in relazione alle necessità assistenziali.

Dal punto di vista strutturale, le comunità e gli appartamenti devono rispondere ai requisiti delle civili abitazioni; per le comunità sono inoltre richieste camere per nucleo, servizi igienici adeguati, con attenzione all’accessibilità, e una sala per attività comuni e colloqui. Per l’autorizzazione delle comunità sono richieste procedure di accoglienza e dimissione, cartella personale per ogni nucleo, procedure scritte e linee guida di équipe. Gli appartamenti non necessitano di autorizzazione, ma solo di dichiarazione di inizio attività al Comune con progettualità generale.

Reti di famiglie

Le reti di famiglie sono aggregazioni di nuclei familiari orientati all’accoglienza e alla cura di minori e adolescenti in situazioni di disagio o mancata tutela. Sono generalmente costituite da famiglie legate da un vincolo associativo e perseguono la diffusione della cultura dei diritti dei minori, il rafforzamento delle famiglie disponibili all’affido e la formazione delle famiglie stesse.

Le famiglie aderenti possono essere disponibili all’affido o ad altre forme di sostegno, come affido diurno, appoggio ad altri affidi o sostegno alla famiglia di origine. Per le famiglie affidatarie è richiesta l’idoneità all’affido.

Case famiglia per giovani e adulti

Il testo reca anche un richiamo alle case famiglia per giovani e adulti, ma nel corpo del regolamento fornito non sono sviluppate ulteriori disposizioni sostanziali su tale fattispecie.

Presidi di ospitalità collettiva

Per i presidi di ospitalità collettiva a carattere di residenzialità temporanea il regolamento stabilisce una deroga rispetto al D.M. 21 maggio 2001, n. 308, e fissa specifici requisiti minimi per la superficie delle camere da letto:

  • camera singola: 8 mq;
  • camera doppia: 13 mq;
  • camera a tre letti: 18 mq;
  • camera a quattro letti: 23 mq.

Entrata in vigore e attualità

Il regolamento è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria. Poiché è stato espressamente abrogato dalla L.R. 6/2009, non ha oggi utilità applicativa autonoma, salvo i limiti espressamente richiamati dalla legge di abrogazione.

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