L.R. Liguria 2/2005
Tipologie e requisiti delle strutture residenziali, semi residenziali e reti familiari per minori e specificazione per i presidi di ospitalità collettiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento ligure sui requisiti di comunità educative, case famiglia, centri diurni, centri di aggregazione, progetti per l’autonomia, comunità genitore/bambino e reti di famiglie. Definisce accessi, personale, standard strutturali, autorizzazioni o semplici DIA. È però abrogato dalla L.R. 6/2009, salvo i commi 2 e 3 dell’art. 54 di tale legge.
Tipologie e requisiti delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori e reti familiari
Tipologie e requisiti delle strutture per minori e reti familiari
Il regolamento disciplina, per la Regione Liguria, le strutture residenziali e semiresidenziali destinate ai minori, le case famiglia, i progetti per l’autonomia, le comunità genitore/bambino e le reti di famiglie, oltre ad alcune indicazioni per i presidi di ospitalità collettiva. È stato poi abrogato dalla L.R. 9 aprile 2009, n. 6, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 54 della stessa legge.
Quadro generale e regime di efficacia
Il provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale. La disciplina risultava applicabile nel territorio ligure e definiva requisiti progettuali, organizzativi e strutturali per l’autorizzazione al funzionamento o, per alcune tipologie, per la sola dichiarazione di inizio attività al Comune.
Comunità educative per minori
Le comunità educative per minori sono strutture residenziali a ciclo continuativo, concepite come piccoli nuclei a carattere familiare e non assimilabili a forme macroassistenziali. Ospitano minori e adolescenti allontanati dalla famiglia per esigenze di tutela e devono essere inserite in contesti territoriali serviti da reti sociali, sanitarie, educative e ricreative.
L’accoglienza deve essere fondata su un progetto personalizzato e può comprendere anche forme di accoglienza diurna o di emergenza educativa. La struttura deve avere tipologia edilizia di civile abitazione e requisiti di visitabilità.
Tipologie di comunità
- Alta intensità: per minori con gravi problemi socio-educativi; capacità ordinaria di 10 minori, con 2 posti per emergenze; può offrire anche prestazioni psicoterapeutiche.
- Media intensità: per minori con problemi familiari e socio-educativi meno gravi; capacità ordinaria di 10 minori, con 2 posti per emergenze.
- Pronta accoglienza: per allontanamenti urgenti; capacità ordinaria di 10 minori, con 2 posti per emergenze; permanenza massima di 6 mesi, prorogabile di altri 6 mesi. Eventuali posti di pronto intervento non possono superare 4 minori e devono trovare una collocazione successiva, di norma, entro 90 giorni.
- Zero-sei anni: per minori di età inferiore ai sei anni; capacità non superiore a 10 minori. La permanenza non può superare i 6 mesi prorogabili di altri 6 mesi per i minori fino a 4 anni, e gli 8 mesi prorogabili di ulteriori 8 mesi per i minori tra 4 e 6 anni.
Progettazione dell’intervento e tutela del minore
Per ogni minore è necessaria una progettualità personalizzata costruita tra servizio inviante, struttura di accoglienza e, per quanto possibile, minore e famiglia di origine. La progettazione si articola in:
- progetto quadro, che definisce finalità dell’accoglienza, tempi dell’intervento e motivazioni delle scelte;
- progetto pedagogico/educativo, a cura della comunità, che indica azioni, tempi, responsabilità, monitoraggio, mantenimento dei legami familiari e raccordo con scuola, socializzazione e orientamento al lavoro.
I tempi devono essere coerenti con la disciplina statale sull’adozione e affidamento dei minori.
Autorizzazione e requisiti gestionali
Per le comunità educative l’autorizzazione al funzionamento compete al Comune. Sono richiesti, oltre ai requisiti progettuali e strutturali, anche:
- procedure per accoglienza e dimissione;
- cartella personale per ogni minore;
- procedure scritte e linee guida per il lavoro di équipe, con orari e turni;
- Carta del servizio.
Personale delle comunità educative
Il personale deve possedere il titolo di educatore o titoli equipollenti, oppure diploma di scuola media superiore con almeno tre anni di esperienza documentata in strutture per minori o equivalenti, in attività remunerata. È richiesta la presenza di un coordinatore con specifici titoli o esperienza triennale di coordinamento; può coordinare al massimo due comunità se esterno.
Sono ammessi volontari, che non contano nel numero degli operatori richiesti. Le dotazioni minime di educatori sono:
- 6 educatori, compreso il coordinatore, nelle comunità ad alta intensità e di pronta accoglienza, con rapporto 1/1,6;
- 6 educatori, compreso il coordinatore, nelle comunità a media intensità, con rapporto 1/1,6;
- 7 educatori, compreso il coordinatore, nelle comunità zero-sei anni, con rapporto 1/1,4.
Se sono presenti operatori residenti, il numero degli educatori si riduce di una unità per ciascun residente. È prevista anche una unità di personale ausiliario.
Requisiti strutturali delle comunità educative
Le strutture devono rispondere ai criteri delle civili abitazioni e disporre almeno di:
- camere da letto di norma doppie; in prima applicazione e per strutture già funzionanti o già approvate, anche camere fino a quattro letti;
- servizi igienici adeguati al numero degli ospiti, con un servizio conforme alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche se vi sono persone con disabilità;
- cucina e soggiorno per la vita collettiva.
È consentita la coesistenza nello stesso edificio di massimo quattro moduli residenziali o semiresidenziali, anche in edifici collegati tra loro.
Case famiglia per minori
Le case famiglia per minori sono luoghi di accoglienza organizzati attorno a una famiglia ritenuta idonea all’affido. Devono avere caratteristiche di civile abitazione e collocarsi in zone servite da reti sociali, educative e culturali.
Tipologie
- Su base professionale: svolgono accoglienza professionale con tariffa per ciascun minore; la famiglia deve operare tramite un ente riconosciuto con caratteristiche ONLUS; il numero dei minori accolti non deve di regola superare 5, esclusi i figli della coppia; è richiesto anche un educatore esterno per almeno 10 ore settimanali, salvo che le competenze siano coperte dai familiari.
- Su base non professionale: famiglia volontaria idonea all’affido, senza requisiti professionali; il numero dei minori è pari a 3, esclusi i figli della coppia; è previsto un contributo per le spese di accoglienza definito con il servizio inviante.
Per ogni minore va predisposto un progetto con finalità dell’accoglienza e tempi di rientro in famiglia, affido, adozione o autonomia. La casa famiglia non richiede autorizzazione, ma solo dichiarazione di inizio attività al Comune con progettualità generale allegata.
Servizi semiresidenziali: centri socio-educativi diurni
I centri socio-educativi diurni accolgono minori in situazione di rischio evolutivo per interventi di prevenzione e sostegno che non richiedono l’allontanamento dalla famiglia di origine. Possono anche sostenere minori in uscita da percorsi residenziali.
Sono destinati a minori dai 6 ai 17 anni, organizzati per fasce di età secondo il progetto del servizio, aperti di norma 11 mesi l’anno, soprattutto nel pomeriggio, per almeno 4 ore al giorno; può essere previsto il pasto.
Per ciascun minore è necessario un progetto personalizzato concordato con il servizio inviante.
Requisiti e personale dei centri socio-educativi diurni
L’autorizzazione al funzionamento compete al Comune. Sono richiesti anche in questo caso procedure di accoglienza/dimissione, cartella personale, linee guida di équipe e Carta del servizio.
Il personale deve essere in possesso del titolo di educatore o equipollente, oppure di diploma superiore con almeno tre anni di esperienza documentata in strutture per minori. Ogni struttura deve avere un coordinatore con requisiti specifici; sono ammessi volontari. Il numero massimo di minori è 25, con rapporto educatore/minori pari a 1/5, coordinatore compreso.
Gli spazi minimi comprendono aree per attività collettive e socializzazione, un servizio igienico ogni 15 minori con almeno un servizio per persone con disabilità, un servizio igienico per il personale e, se i pasti sono consumati nel centro, cucina e sala da pranzo o, se il pasto è esterno, un locale scalda vivande.
Centri di aggregazione
I centri di aggregazione sono servizi educativi e di animazione a finalità preventiva, rivolti a minori con bisogni di socializzazione, sostegno scolastico e animazione del tempo libero. Possono operare anche nei plessi scolastici e comprendere ludoteche, centri ragazzi, educative territoriali e altre strutture a bassa soglia.
Sono aperti di norma 11 mesi l’anno, anche solo nel periodo estivo o delle vacanze scolastiche, per almeno 4 ore al giorno; non è richiesto il servizio pasto. L’accesso è possibile, su richiesta della famiglia o dei servizi, a minori dai 6 anni in poi, con organizzazione flessibile per fasce di età o gruppi di interesse. Il numero massimo dipende dalla capienza dei locali secondo le norme edilizie.
L’apertura non richiede autorizzazione, ma solo dichiarazione di inizio attività al Comune con progettualità generale allegata.
Il personale segue criteri analoghi a quelli dei centri diurni, con coordinatore dedicato e possibilità di volontari; il rapporto educatore/minori è di 1/15, coordinatore compreso. I requisiti strutturali comprendono spazi collettivi, un servizio igienico ogni 15 minori/adolescenti e un servizio igienico per il personale.
Progetti per l’autonomia
I progetti per l’autonomia sono servizi a bassa intensità assistenziale finalizzati alla dimissione dell’adolescente o del giovane dai percorsi assistenziali precedenti e al suo progressivo affrancamento. Possono essere attivati in tutte le strutture e servizi residenziali disciplinati dal regolamento, eccetto le case famiglia su base non professionale.
Devono essere documentati e aggiornati periodicamente, indicando le azioni educative e le reti di supporto sul territorio, in particolare lavoro, tempo libero e famiglie di appoggio. Per ciascun giovane va predisposto un progetto personalizzato condiviso con il servizio inviante. Non richiedono autorizzazione, poiché si svolgono in strutture già autorizzate o tramite affidi.
Il personale deve possedere i requisiti ordinari degli educatori; a ciascun educatore possono essere affidati non più di 4 adolescenti o giovani.
Comunità genitore/bambino e appartamenti per la famiglia
Le comunità genitore/bambino accolgono di norma gestanti anche minorenni e/o nuclei monoparentali, con finalità di protezione, sostegno alla genitorialità e tutela dei minori. Svolgono funzioni di osservazione, supporto educativo, collaborazione con i servizi e avviamento all’autonomia.
Sono previste anche forme abitative più leggere, come gli appartamenti per la famiglia, destinati a nuclei in uscita da percorsi residenziali ad alta intensità assistenziale, per garantire continuità verso l’autonomia. Gli appartamenti non prevedono personale educativo per tutto l’arco della giornata, ma solo in alcuni momenti.
Le tipologie possono includere anche comunità per l’autonomia e altre sperimentazioni concordate con l’ente pubblico, comprese soluzioni di pronta accoglienza.
Le strutture devono trovarsi in zone servite da reti sociali ed educative. Il numero massimo è di 8 nuclei nelle comunità e di 4 nuclei negli appartamenti per la famiglia.
Personale e autorizzazioni nelle comunità genitore/bambino
Il personale deve avere i requisiti ordinari degli educatori, con coordinatore dotato di specifici titoli o esperienza. Nelle comunità genitore/bambino sono previsti in genere 2 o 4 educatori, compreso il coordinatore, in funzione dell’intensità assistenziale, oltre a una unità di personale ausiliario; se è presente un operatore residente, il numero degli educatori si riduce di una unità.
Negli appartamenti per la famiglia e nelle altre soluzioni di cui all’articolo dedicato è prevista la presenza di personale educativo per 10-17 ore settimanali, secondo i bisogni assistenziali.
Per l’autorizzazione al funzionamento delle comunità sono richiesti procedure di accoglienza/dimissione, cartella personale per ogni nucleo e procedure scritte di équipe. Gli appartamenti non necessitano di autorizzazione ma solo di dichiarazione di inizio attività al Comune con progettualità generale allegata.
Reti di famiglie
Le reti di famiglie sono aggregazioni di nuclei familiari orientati all’accoglienza e alla cura di minori e adolescenti privi di tutela adeguata. Possono comprendere famiglie disponibili all’affido o ad altre forme di sostegno, come affido diurno, appoggio ad altri affidi o aiuto alla famiglia di origine.
Le famiglie affidatarie devono possedere l’idoneità all’affido. Il modello è pensato anche per diffondere una cultura dei diritti dei minori e per promuovere percorsi di formazione delle famiglie.
Presidi di ospitalità collettiva
Per i presidi di ospitalità collettiva con carattere di residenzialità temporanea il regolamento esclude l’applicazione del decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308. Per tali presidi sono fissate solo le superfici minime delle camere da letto:
- singola: 8 mq;
- doppia: 13 mq;
- tripla: 18 mq;
- quattro letti: 23 mq.
Obsolescenza dell’atto
Il regolamento è oggi da considerarsi obsoleto, perché espressamente abrogato dalla L.R. 9 aprile 2009, n. 6, con la sola salvezza prevista dalla medesima legge per i commi 2 e 3 dell’art. 54.
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