L.R. Liguria 14/2005
Attivazione del regime di deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici per la stagione 2005-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza, per la sola stagione 2005-2006 e dalla sua entrata in vigore, il prelievo in deroga di storno e fringuello in Veneto, con limiti giornalieri e stagionali, periodi diversi per specie e specifiche modalità e mezzi di caccia. Prevede controlli affidati ai soggetti ex art. 27 l. 157/1992. È oggi abrogata dalla L.R. 37/2011.
Deroga al regime di tutela degli uccelli selvatici per la stagione venatoria 2005-2006
Deroga al prelievo venatorio di storno e fringuello per la stagione 2005-2006
La legge regionale disciplina, per la Regione Veneto, l’attivazione del regime di deroga previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione degli uccelli selvatici. Il provvedimento autorizza il prelievo di determinate specie solo entro limiti quantitativi, temporali e operativi molto puntuali, riferiti esclusivamente alla stagione 2005-2006.
Specie interessate e limiti di prelievo
La disciplina riguarda due specie prelevabili in deroga:
- storno
- fringuello
Per ciascuna specie sono fissati tetti massimi giornalieri e stagionali per cacciatore, oltre a periodi e modalità di prelievo specifici.
Per lo storno:
- limite giornaliero: 15 capi per cacciatore;
- limite stagionale: 135 capi per cacciatore;
- periodo di prelievo: dalla data di entrata in vigore della legge fino al 31 gennaio 2006;
- modalità: da appostamento fisso o temporaneo oppure in forma vagante;
- mezzo consentito: fucile a canna liscia con non più di tre colpi.
Per il fringuello:
- limite giornaliero: 10 capi per cacciatore;
- limite stagionale: 40 capi per cacciatore;
- periodo di prelievo: dalla data di entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 2005;
- modalità: da appostamento fisso o temporaneo;
- mezzo consentito: fucile a canna liscia con non più di tre colpi.
Quadro normativo di riferimento e condizioni di legittimità
La legge attua la disciplina statale di recepimento e coordinamento in materia di deroga alla tutela degli uccelli selvatici, richiamando:
- la legge 3 ottobre 2002, n. 221;
- la legge regionale 5 ottobre 2001, n. 34 e successive modificazioni.
Le condizioni e i limiti del prelievo sono dichiarati come determinati secondo le procedure previste dall’articolo 19-bis della legge 157/1992, all’esito di uno specifico procedimento autonomo nel quale sono stati valutati i presupposti di fatto e di diritto.
Controlli sull’applicazione
Le funzioni di controllo sono affidate ai soggetti indicati dall’articolo 27 della legge 157/1992. La legge non introduce ulteriori apparati sanzionatori o procedurali autonomi rispetto al quadro richiamato.
Durata di efficacia e regime attuale
La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tuttavia è abrogata dall’art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37.
Per espressa previsione della stessa L.R. 37/2011, continua ad applicarsi solo per:
- i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza;
- l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti;
- le procedure per concessione e liquidazione di contributi richiesti prima dell’entrata in vigore della L.R. 37/2011;
- le obbligazioni relative alle rate successive alla prima di contributi già concessi a quella data.
In concreto, si tratta quindi di una disciplina storica e a efficacia ormai esaurita, rilevante solo per effetti e rapporti ancora pendenti nei limiti appena indicati.
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