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Regolamento

R.R. Liguria 1/2020

REGOLAMENTO REGIONALE. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ARTICOLO 113 DEL DECERTO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)

Normativa regionaleR.R. Liguria 1/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per la Regione Liguria, la costituzione e ripartizione del fondo per gli incentivi ex art. 113 del d.lgs. 50/2016, i soggetti e le funzioni incentivabili, i limiti annuali, le modalità di accertamento ed erogazione. Si applica agli appalti banditi/invitati dopo il 19 aprile 2016; per SUAR vale anche dal 30 dicembre 2016. Prevede una disciplina transitoria per i lavori pre-19 aprile 2016 già maturati.

Incentivi per funzioni tecniche negli appalti pubblici regionali

Incentivi per funzioni tecniche negli appalti pubblici regionali

Il regolamento disciplina, per la Regione Liguria, l’utilizzo del fondo incentivi previsto dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 per lavori, servizi e forniture pubbliche. Definisce soggetti, funzioni, criteri di riparto, limiti massimi, controlli e modalità di liquidazione degli incentivi al personale interno e, in parte, alla SUAR.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture per i quali il bando o l’avviso siano stati pubblicati, oppure la lettera di invito trasmessa, dopo il 19 aprile 2016. Si applica anche agli interventi previsti dall’art. 11, purché nei quadri economici sia stato accantonato il necessario importo.

Per i compiti svolti dalla Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) nell’espletamento di procedure per conto di altri enti, può essere riconosciuta una quota parte dell’incentivo, entro il limite di un quarto di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, del Codice. Per tali attività il regolamento opera dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2016, n. 1258.

Soggetti destinatari

Sono destinatari degli incentivi i dipendenti che, per fini istituzionali, concorrono al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’ente o delle stazioni appaltanti con il proprio apporto professionale. In particolare rientrano:

  • il RUP e gli altri soggetti incaricati delle attività connesse a lavori, servizi e forniture;
  • i collaboratori tecnici, amministrativi o contabili individuati in relazione ai singoli adempimenti;
  • il personale impiegato nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e forniture.

Per servizi e forniture l’incentivo è applicabile solo se è nominato il direttore dell’esecuzione. Restano esclusi gli incarichi svolti da personale con qualifica dirigenziale.

Funzioni e attività incentivate

Le attività incentivabili riguardano le funzioni tecniche svolte nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e dei costi stabiliti. Sono comprese, tra le altre:

  • programmazione della spesa per investimenti;
  • valutazione preventiva dei progetti;
  • predisposizione e controllo delle procedure di gara;
  • esecuzione dei contratti pubblici;
  • attività del RUP;
  • direzione lavori;
  • direzione dell’esecuzione;
  • collaudo tecnico-amministrativo, verifica di conformità e collaudo statico ove necessario.

La disciplina include anche specifiche figure professionali, tra cui responsabile del procedimento di affidamento, responsabile tecnico del procedimento, verificatore, validatore, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e collaboratori con funzioni trasversali tecnico-giuridico-amministrative ed economico-finanziarie.

Individuazione del personale

I dipendenti chiamati a svolgere le attività sono proposti dal responsabile del procedimento e successivamente individuati dai dirigenti competenti. Se sono coinvolti più settori, la designazione avviene secondo le indicazioni dei dirigenti interessati.

Nella scelta devono essere considerati:

  • integrazione delle diverse competenze;
  • competenza, esperienza e risultati in incarichi analoghi;
  • rotazione ed equa distribuzione degli incarichi, ove possibile;
  • rispetto dei vincoli previsti per gli appartenenti ai diversi ordini professionali.

L’atto di individuazione deve indicare funzioni, compiti e tempi massimi assegnati a ciascuno, se non già stabiliti da legge o regolamento. Il RUP cura l’attivazione tempestiva delle strutture e dei soggetti coinvolti.

Rapporti tra stazioni appaltanti e centrali di committenza

Se nell’amministrazione non sono presenti le professionalità necessarie, il RUP può proporre dipendenti di altre stazioni appaltanti. In tal caso gli incentivi maturati sono trasferiti dalla stazione appaltante beneficiaria alla stazione appaltante di appartenenza del personale, che li corrisponde ai dipendenti interessati nel rispetto del regolamento della stazione appaltante beneficiaria.

Quando la stazione appaltante si avvale di un’altra centrale di committenza, la convenzione disciplina la quantificazione e la liquidazione dell’incentivo. La quota destinata alla centrale comprende anche la componente prevista dall’art. 113 del Codice, e la centrale definisce la ripartizione interna tra il personale partecipante.

Limiti di cumulabilità e tetti individuali

I soggetti individuati possono partecipare anche contemporaneamente a più appalti. Tuttavia gli incentivi complessivamente percepiti in un anno da ciascun dipendente non possono superare:

  • il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo per le attività ordinarie incentivate;
  • il 35% del trattamento economico complessivo annuo lordo per le prestazioni trasversali indicate alle lettere k) e l) dell’art. 3, comma 2.

I limiti si calcolano tenendo conto anche di eventuali incarichi svolti presso altre stazioni appaltanti e dei relativi incentivi. Le eccedenze confluiscono nel fondo per il trattamento accessorio. Le stazioni appaltanti acquisiscono le informazioni sugli incarichi e sugli incentivi eventualmente erogati da altre amministrazioni.

Costituzione e destinazione del fondo

È istituito un fondo alimentato con risorse destinate agli incentivi per le attività tecniche. L’importo stanziabile è, in via generale, non superiore al 2% dell’importo degli appalti a base di gara, al netto dell’IVA e comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso. L’importo è inserito nel quadro economico e riversato al bilancio regionale su apposito capitolo.

Il fondo è destinato:

  • all’80% ai soggetti aventi diritto, secondo i criteri di riparto;
  • al 20% ad acquisti di beni, strumentazioni e tecnologie, banche dati e sistemi di controllo, tirocini formativi o dottorati, aggiornamento professionale e dotazioni operative, con esclusione delle risorse provenienti da finanziamenti europei o altri finanziamenti vincolati.

Gli incentivi comprendono anche oneri previdenziali e assistenziali.

Sono previste aliquote differenziate per classi di importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, con percentuali decrescenti all’aumentare dell’importo; per lavori sopra 15 milioni di euro caratterizzati da particolare complessità la quota dedicata al fondo resta pari al 2%. Nei casi di fornitura con posa in opera si applica la disciplina dei lavori. In caso di interventi supplementari il fondo va ricalcolato sul nuovo importo. A chiusura dell’esercizio, una struttura capofila determina l’ammontare definitivo del fondo sulla base dei riversamenti effettivi.

Criteri di ripartizione

Le somme destinate agli incentivi sono ripartite in base a:

  • competenze e responsabilità connesse alle prestazioni svolte;
  • tipologia degli incarichi;
  • complessità delle opere, dei servizi o delle forniture, anche per la necessità di integrare progettazioni specialistiche.

Le tabelle allegate fissano le aliquote massime inderogabili. Il compenso al RUP e ai collaboratori spetta anche se la direzione lavori è affidata all’esterno. Per la SUAR e per il personale regionale, gli incentivi sono accantonati nei quadri economici delle opere, servizi e forniture, stanziati dagli enti che si avvalgono della SUAR e distribuiti nella misura di un quarto dell’incentivo previsto per le tabelle A e C. Gli enti del SSR e gli enti convenzionati stanzianno i fondi destinati al proprio personale, salvo quanto previsto per la SUAR.

Accertamento delle attività e pagamento

L’erogazione richiede un accertamento formale, con decreto dirigenziale, dell’effettivo svolgimento delle attività da parte dei dipendenti incaricati. L’accertamento può avvenire in qualunque fase funzionalmente autonoma del processo e riguarda il rispetto delle prestazioni, senza errori o ritardi, anche alla luce delle variazioni ammesse dal Codice.

L’accertamento è positivo se le attività sono state svolte a regola d’arte e nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti. È parzialmente positivo se le attività sono state comunque svolte ma con ritardi imputabili non superiori al 40% dei tempi assegnati, oppure con lievi errori o mancanze che non abbiano comportato aumenti di costo o varianti: in tal caso l’incentivo è ridotto secondo scaglioni temporali di ritardo. È negativo se le attività non sono state completate, o lo sono state con ritardo superiore al 40%, o con gravi errori o mancanze: in questo caso non è corrisposto alcun compenso.

La liquidazione avviene annualmente sulla base dei decreti di accertamento; le somme non erogate confluiscono nel fondo per il trattamento accessorio, insieme alla parte di incentivo accantonata ma riferita ad attività esternalizzate. Il pagamento avviene tramite la procedura stipendiale ordinaria. Il provvedimento relativo al fondo è trasmesso al Collegio dei revisori dei conti.

Elaborati e proprietà

Gli elaborati prodotti nell’ambito delle attività incentivate sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà esclusiva della Regione Liguria, che può modificarli e utilizzarli liberamente in qualsiasi momento.

Disciplina transitoria

Gli incentivi per lavori eseguiti prima del 19 aprile 2016, già maturati alla data di entrata in vigore del regolamento, possono essere erogati se nei relativi quadri economici sono state accantonate le risorse necessarie. La corresponsione avviene secondo i limiti e i parametri vigenti al momento dell’attività incentivabile, richiamando la disciplina previgente del d.lgs. 163/2006.

Aggiornamenti e vigore

Modifiche non sostanziali e adeguamenti a sopravvenute disposizioni normative o linee guida possono essere approvati dalla Giunta regionale. Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

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