Ordinanza n. 441/2026 - Genova, Sezione 1
per l'accertamento - dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull'istanza del 3 dicembre 2025 a mezzo PEC nell'interesse dell'odierno ricorrente, avente ad oggetto il rilascio dell'apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione, ai fini della successiva richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, con richiesta di convocazione presso gli Uffici della Prefettura; - per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso alla suddetta inerzia, ove medio tempore intervenuti, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia sull'istanza del 3 dicembre 2025 relativa al rilascio della dichiarazione attestante il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza trasmessa tramite PEC, avente a oggetto il rilascio della dichiarazione del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione necessaria per la successiva richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, nonché la convocazione presso gli uffici della Prefettura. Ha inoltre chiesto l'annullamento degli eventuali atti connessi all'inerzia, con riserva di motivi aggiunti. Il ricorso è stato notificato al Ministero dell'Interno a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dai pubblici registri. Poiché le amministrazioni intimate non si sono costituite, il vizio di notificazione non è stato sanato.
La decisione
Il TAR ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso, eseguita presso un indirizzo PEC non coincidente con quello previsto dai pubblici registri, e ha escluso la sanatoria del vizio per mancata costituzione delle amministrazioni intimate. Ha quindi disposto la rinnovazione della notifica nei confronti delle amministrazioni resistenti, assegnando al ricorrente il termine perentorio del 20 aprile 2026 per eseguire la notificazione all'indirizzo corretto e quello del 30 aprile 2026 per depositare telematicamente la prova della notificazione, nel rispetto delle regole del processo amministrativo telematico e dei requisiti di formato digitale. In caso di mancato adempimento, ha previsto l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35 c.p.a. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 3 luglio 2026. Non è stata ancora decisa la domanda sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
Norme richiamate
art. 35 c.p.a.
inammissibilità del ricorso in caso di mancata rinnovazione della notificazione nei termini assegnati
Il mancato rispetto dei termini perentori fissati per la rinnovazione della notificazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, quale base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La notificazione di un ricorso amministrativo effettuata a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dai pubblici registri è nulla; se l’amministrazione intimata non si costituisce, il vizio non è sanato dalla costituzione e il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione.
- Quando dispone la rinnovazione della notificazione, il giudice amministrativo può assegnare termini perentori distinti per l’esecuzione della notifica e per il deposito telematico della relativa prova, prevedendo l’inammissibilità del ricorso in caso di mancato adempimento.
- La verifica della regolarità della notificazione costituisce una questione preliminare che può impedire, allo stato, la decisione sulla domanda di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
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