Ordinanza n. 4322/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova orale dell'esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2024 – reso dalla III Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’appello di -OMISSIS- con verbale redatto in data 26 febbraio 2025, n° 4; - se pubblicato, dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e di ogni altro atto connesso ivi compreso il verbale redatto in data 5 dicembre 2024, con cui la Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia ha indicato i criteri di valutazione nonché la procedura da seguire durante le operazioni di correzione degli elaborati per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2024; - dei verbali delle riunioni plenarie delle Sottocommissioni Esami Avvocato – sessione 2024 – presso le Corti di Appello di -OMISSIS- e -OMISSIS- nella parte in cui queste ultime, in violazione di legge, non risultano legittimamente composte – numericamente ed organicamente – nonché nella parte in cui non procedono al congruo rimescolamento delle buste contenenti gli elaborati dei candidati, ma assegnano questi ultimi alle Sottocommissioni secondo il criterio spurio ed arbitrario della “progressione numerica”; - di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o comunque connesso ed in ogni caso lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di ricorrezione dell’elaborato dell’odierno ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento dei danni subiti e subendi, con interessi e rivalutazione, come per legge; ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE dell’art. 11, comma 6-quater, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 che ha prorogato, anche per la sessione 2024, l’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247; nonché, ove occorra, previo sollevamento della questione pregiudiziale dinanzi alla CGUE e/o previa disapplicazione delle norme interne contrastanti con il diritto europeo; 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 14\4\2026: – del decreto ministeriale di nomina della dott.ssa -OMISSIS-, versato in atti dall’Amministrazione in data 27 marzo 2026 in asserita ottemperanza all’ordinanza istruttoria del 26 marzo 2026, n. -OMISSIS- adottata da Codesto Ecc.mo T.A.R., documento mai pubblicato e privo di elementi essenziali di certezza, tracciabilità e verificabilità, e comunque inidoneo a dimostrare validamente la nomina del componente della III Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’appello di -OMISSIS-; – di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti; E PER L’ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI volte ad ordinare all’Amministrazione resistente la rinnovazione delle operazioni valutative mediante ricorrezione dell’elaborato del ricorrente da parte di una diversa e legittimamente composta Sottocommissione, nel rispetto delle garanzie di anonimato, ovvero ad adottare ogni altra misura ritenuta idonea ad assicurare la tutela della posizione giuridica azionata NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di ricorrezione dell’elaborato dell’odierno ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento dei danni subiti e subendi, con interessi e rivalutazione, come per legge
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2024, e atti relativi ai criteri e alle modalità di correzione; con motivi aggiunti, decreto ministeriale di nomina di un componente della sottocommissione esaminatrice
Esito
La controversia
Il candidato ha impugnato la non ammissione alla prova orale, deducendo vizi relativi alla composizione numerica e organica delle sottocommissioni e alle modalità di assegnazione degli elaborati, effettuata secondo una progressione numerica anziché mediante congruo rimescolamento delle buste. Ha contestato inoltre i criteri di valutazione e la procedura di correzione, chiedendo la ricorrezione dell’elaborato e, in subordine, il risarcimento dei danni. Ha anche prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del d.l. n. 215/2023, convertito dalla l. n. 18/2024, nella parte in cui ha differito per la sessione 2024 l’entrata in vigore della disciplina della l. n. 247/2012, nonché questioni di compatibilità con il diritto dell’Unione. Con motivi aggiunti ha contestato il decreto di nomina di una componente della sottocommissione, sostenendo che non fosse pubblicato e non offrisse elementi sufficienti di certezza, tracciabilità e verificabilità. Con l’ordinanza in esame il TAR non decide tali censure, ma sottopone alle parti la prospettata sospensione impropria del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione già sollevata in un giudizio analogo.
La decisione
Il TAR ha assegnato alle parti venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per presentare memorie sulla prospettata sospensione impropria del giudizio e sulla possibilità di intervenire nel giudizio costituzionale, riservando la decisione alla scadenza del termine. Ha rilevato che la controversia dipende dalla medesima disciplina già sottoposta alla Corte costituzionale, con ordinanza n. 3911 del 24 luglio 2026 resa in un distinto giudizio, per contrasto con l’art. 3 Cost. Secondo i principi richiamati dal Consiglio di Stato, la sospensione impropria in senso lato richiede il previo contraddittorio e deve essere disposta solo se le parti, o almeno una di esse, non chiedano di interloquire davanti alla Corte costituzionale. Nessun motivo di merito è stato deciso e la domanda cautelare non è stata definita. Disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
delle medesime norme deve farsi applicazione nel presente giudizio, vertente su questione di diritto analoga a quella oggetto del giudizio avente R.G. n. 1509/2025 e il Tribunale deve quindi valutare di procedere alla sospensione impropria di questo giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
La pendenza davanti alla Corte costituzionale di una questione relativa alla stessa disciplina, rilevante anche in un giudizio analogo, induce il giudice a valutare la sospensione impropria del processo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
secondo i principi declinati dalla pronuncia del Consiglio di Stato 22 marzo 2024, n. 4, la sospensione impropria “in senso lato” va adottata previo contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e solo se le parti o almeno una di esse non chiedano di poter interloquire davanti la Corte costituzionale;
La sospensione impropria in senso lato richiede il previo contraddittorio; non va disposta se una parte chiede di poter partecipare o interloquire nel giudizio costituzionale.
Massime di principio
- Quando un giudizio dipende da una questione di legittimità costituzionale già sollevata in un altro processo su una disciplina rilevante anche per la controversia pendente, il giudice può valutare la sospensione impropria del secondo giudizio.
- La sospensione impropria in senso lato deve essere preceduta dal contraddittorio previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a. e può essere disposta solo se le parti, o almeno una di esse, non chiedano di poter interloquire davanti alla Corte costituzionale.
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