Sentenza del 03/10/2019 n. 24677 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il rimborso del 90% delle imposte IRPEF, ILOR e IVA versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17. La CTR aveva respinto il ricorso ritenendo tardiva l'istanza, presentata il 14 giugno 2008, rispetto al termine del 31 marzo 2008. In Cassazione la contribuente ha sostenuto, principalmente, che la CTR avrebbe dovuto applicare lo ius superveniens introdotto dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, secondo cui il termine biennale per l'istanza decorreva dal 1 marzo 2008, data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008. L'Agenzia ha inoltre contestato l'applicabilità del beneficio perché il dante causa svolgeva attività d'impresa e perché l'agevolazione poteva costituire un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo applicabile lo ius superveniens e riconoscendo che il termine biennale per presentare l'istanza decorreva dal 1 marzo 2008. Ha però precisato che il rimborso non può essere automaticamente riconosciuto: per i contribuenti che svolgevano attività d'impresa occorre verificare la compatibilità dell'aiuto con la disciplina europea, inclusa l'eventuale applicazione dei regimi de minimis o di altre deroghe ammesse. Ha inoltre ribadito che il beneficio non è applicabile all'IVA e che la prova dei presupposti agevolativi grava sul contribuente. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 17
Definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990.
La norma consente, in linea generale, a chi aveva già versato le imposte di ottenere il rimborso del 90% e a chi non aveva ancora pagato di definire la posizione pagando il 10%. Tuttavia, il beneficio non si applica all'IVA e non può essere riconosciuto alle imprese se incompatibile con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2
Il termine di due anni per la presentazione dell'istanza di rimborso è calcolato dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31.
Per effetto della norma interpretativa, il termine biennale decorreva dal 1 marzo 2008. L'istanza presentata il 14 giugno 2008 risultava quindi tempestiva sotto il profilo temporale.
Legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 665
I soggetti colpiti dal sisma hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2.
La disposizione è stata qualificata come norma di interpretazione autentica e come ius superveniens favorevole al contribuente, applicabile anche ai giudizi pendenti. Essa ha chiarito la decorrenza del termine per chiedere il rimborso.
TFUE, artt. 107 e 108
Le misure di aiuto di Stato attuate in violazione dell'art. 108, par. 3, sono incompatibili con il mercato interno.
Le agevolazioni fiscali a favore delle imprese colpite dal sisma devono essere sottoposte al controllo di compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Il giudice nazionale deve disapplicare le norme interne incompatibili.
Decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015
Le misure di aiuto di Stato in oggetto ... sono incompatibili con il mercato interno.
La decisione ha escluso l'applicazione automatica delle agevolazioni alle imprese, salvo che il singolo aiuto rientri nei limiti de minimis, in un regime approvato o nella compensazione di danni direttamente causati dalla calamità naturale senza sovracompensazione.
Regolamenti UE sugli aiuti de minimis
L'aiuto individuale può essere riconosciuto se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti applicabili.
Il contribuente deve dimostrare che l'aiuto complessivo ricevuto nel periodo di riferimento, considerando tutti gli aiuti pubblici, non supera la soglia de minimis applicabile. Se la soglia è superata, il beneficio deve essere negato integralmente.
Massime di principio
- Quando durante un giudizio interviene una norma interpretativa o comunque uno ius superveniens rilevante, il giudice deve applicarlo anche se la norma è entrata in vigore dopo la decisione o durante il giudizio, purché prima della pubblicazione della sentenza.
- Il termine per chiedere un rimborso tributario deve essere distinto dal termine previsto per aderire a una sanatoria o definizione agevolata: non sono necessariamente termini coincidenti.
- La tempestività dell'istanza non basta, da sola, a ottenere il rimborso: occorre verificare anche la natura dell'imposta, i requisiti soggettivi e la compatibilità dell'agevolazione con il diritto europeo.
- Le agevolazioni concesse a imprese in aree colpite da calamità possono essere considerate aiuti di Stato. Il beneficiario deve provare, secondo i casi, il rispetto del regime de minimis, di un regime autorizzato oppure il nesso diretto tra aiuto e danno subito.
- Il rimborso del 90% non è riconoscibile per l'IVA, poiché una riduzione generalizzata dell'IVA contrasta con il principio di neutralità fiscale e con l'obbligo di riscossione integrale dell'imposta.
- Quando la Cassazione rileva che il giudice di merito non ha svolto gli accertamenti necessari alla luce di una nuova disciplina, può cassare la sentenza e rinviare la causa affinché siano acquisiti nuovi documenti e verificati i fatti rilevanti.
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