Regolamento (UE) 2018/1727
Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce Eurojust come agenzia dell’Unione dotata di personalità giuridica, sostituendo la precedente disciplina in forma di decisione. Esso ne rafforza la struttura, chiarisce i rapporti con EPPO ed Europol, definisce competenze operative e obblighi di scambio informativo con gli Stati membri. Una parte molto ampia del testo è dedicata alla protezione dei dati personali operativi, ai trasferimenti internazionali, alla conservazione dei dati e ai poteri di controllo del Garante europeo della protezione dei dati. Completano il quadro le regole su bilancio, personale, trasparenza, riservatezza, relazioni esterne e disposizioni transitorie.
Istituzione dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), con definizione di compiti, organizzazione, competenze operative, disciplina dei dati personali e rapporti con EPPO, Europol, Stati membri e paesi terzi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a Eurojust e, indirettamente, alle autorità competenti degli Stati membri, ai membri nazionali, ai corrispondenti nazionali e agli altri soggetti che cooperano con l’Agenzia nell’ambito della cooperazione giudiziaria penale. Si applica agli Stati membri vincolati dal regolamento a decorrere dal 12 dicembre 2019; il Regno Unito, l’Irlanda e la Danimarca non partecipano, non sono vincolati e non sono soggetti all’applicazione, secondo i rispettivi protocolli. Quanto alle competenze materiali, riguarda forme gravi di criminalità transfrontaliera elencate nell’allegato I, reati connessi, reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione in certi casi, nonché indagini con impatto unionale, casi con paesi terzi e richieste di cooperazione giudiziaria transnazionale. Sono inoltre disciplinati il trattamento di dati personali operativi e amministrativi, la governance interna dell’Agenzia, il bilancio, il personale e le relazioni con organi dell’Unione e soggetti terzi.
Istituzione e finalità di Eurojust
Il regolamento istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), dotata di personalità giuridica, che subentra all’unità Eurojust istituita dalla decisione 2002/187/GAI. La finalità è rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra autorità giudiziarie e di indagine degli Stati membri contro la criminalità grave transfrontaliera, in coerenza con l’articolo 85 TFUE e con il principio di leale cooperazione.
Ambito materiale e competenza
Eurojust è competente per le forme gravi di criminalità elencate nell’allegato I, tra cui terrorismo, criminalità organizzata, traffico di stupefacenti, riciclaggio, corruzione, criminalità informatica, reati contro gli interessi finanziari dell’Unione, tratta di esseri umani, traffico di armi, criminalità ambientale e altri delitti gravi. La competenza si estende anche ai reati connessi a tali fattispecie, alle indagini che coinvolgono due o più Stati membri o che richiedono un’azione penale su basi comuni, nonché, a condizioni specifiche, a casi con un solo Stato membro e un paese terzo o a indagini con ripercussioni a livello di Unione.
Rapporti con EPPO, Europol e altre reti
Il regolamento chiarisce il riparto di competenze tra Eurojust ed EPPO, prevedendo una cooperazione stretta, accessi indiretti reciproci ai rispettivi sistemi informativi e forme di supporto operativo. Eurojust intrattiene anche rapporti privilegiati con la rete giudiziaria europea, con Europol, con l’OLAF, con la rete delle squadre investigative comuni e con altre reti dell’area di libertà, sicurezza e giustizia. Per gli Stati membri non partecipanti a EPPO, Eurojust conserva competenza piena per i reati contro gli interessi finanziari dell’Unione nei limiti indicati dal regolamento.
Funzioni operative e poteri di impulso
Eurojust può informare le autorità nazionali su casi rilevanti per l’Unione, assistere il coordinamento delle indagini e delle azioni penali, migliorare la cooperazione tra Stati membri, fornire supporto operativo, tecnico e finanziario, e formulare pareri scritti quando vi siano conflitti di giurisdizione o difficoltà ripetute nell’esecuzione di richieste di cooperazione giudiziaria. Su richiesta delle autorità nazionali o di propria iniziativa, può invitare gli Stati membri ad avviare indagini, coordinarsi, istituire squadre investigative comuni, comunicare informazioni o adottare misure investigative speciali.
Organizzazione interna e governance
La struttura di Eurojust comprende membri nazionali, collegio, comitato esecutivo e direttore amministrativo. Il collegio è l’organo di gestione strategica e adotta il regolamento interno, il bilancio, il documento di programmazione e la relazione annuale di attività; elegge inoltre presidente e vicepresidenti. Il comitato esecutivo assiste il collegio nelle funzioni amministrative fondamentali, mentre il direttore amministrativo gestisce l’amministrazione, il personale e il bilancio ed è il rappresentante legale dell’Agenzia.
Membri nazionali e meccanismo di coordinamento permanente
Ogni Stato membro distacca un membro nazionale, assistito da un aggiunto e da un assistente; il mandato è di cinque anni, rinnovabile una volta. I membri nazionali devono avere status magistratuale o equivalente e sono dotati di poteri minimi armonizzati, inclusi contatti diretti con autorità nazionali e internazionali e partecipazione alle squadre investigative comuni; in casi urgenti possono, nei limiti del diritto nazionale, disporre o eseguire misure investigative e richieste di assistenza. Eurojust istituisce inoltre un meccanismo di coordinamento permanente, operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, e ciascuno Stato membro deve organizzare un sistema di coordinamento nazionale Eurojust per integrare i diversi punti di contatto e reti nazionali.
Obblighi informativi e sistema informatico dei fascicoli
Le autorità nazionali devono trasmettere a Eurojust le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, incluse quelle su squadre investigative comuni, casi con più Stati membri, conflitti di giurisdizione, consegne controllate e difficoltà ripetute di cooperazione. Eurojust, a sua volta, informa senza ritardo le autorità nazionali sui risultati del trattamento e sui collegamenti tra casi. Il regolamento istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli, con indice e archivi di lavoro temporanei, il cui accesso è strettamente regolato; i dati personali operativi vi sono trattati solo nei limiti e per le categorie indicate negli allegati.
Protezione dei dati personali operativi
Il capo dedicato ai dati personali costituisce una disciplina molto dettagliata e speciale rispetto al regolamento (UE) 2018/1725. Eurojust può trattare dati personali operativi solo per quanto necessario ai propri compiti e per le categorie espressamente previste, con regole specifiche per dati relativi a indagati, vittime, testimoni e altre persone coinvolte, nonché per categorie particolari di dati. Sono previste regole su registro dei trattamenti, responsabilità, accesso dell’interessato, limitazioni, sicurezza, violazioni dei dati, responsabile della protezione dei dati e controllo del Garante europeo della protezione dei dati. Il Garante dispone di poteri di indagine, consultazione e ordine, e può imporre rettifica, limitazione o cancellazione dei dati trattati illecitamente, con la precisazione che tali poteri non si estendono ai fascicoli nazionali.
Conservazione, cancellazione e limitazioni del trattamento
La conservazione dei dati è soggetta a termini stringenti, fondati sulla prescrizione penale, sull’esito definitivo del procedimento, sulla chiusura del caso o sul decorso di tre anni da eventi determinati. Eurojust deve verificare periodicamente la necessità di conservare i dati e, in mancanza di una decisione di proroga motivata, i dati sono cancellati automaticamente. Sono previste eccezioni limitate alla distruzione dei fascicoli per esigenze di tutela di diritti, contestazione dell’esattezza dei dati, esigenze probatorie, limitazione del trattamento o finalità di archiviazione/statistica.
Trasferimenti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali
Il regolamento consente trasferimenti di dati personali operativi verso paesi terzi e organizzazioni internazionali solo se necessari, verso autorità competenti in materia penale e a condizioni rigorose: decisione di adeguatezza della Commissione, garanzie adeguate in strumenti giuridicamente vincolanti o, in via eccezionale, deroghe per situazioni specifiche. Sono regolate l’autorizzazione preliminare degli Stati membri, il trasferimento successivo, i casi urgenti e la documentazione dei trasferimenti. Eurojust può anche cooperare con Interpol e con paesi terzi tramite accordi di lavoro, senza che tali accordi costituiscano base autonoma per lo scambio di dati personali.
Bilancio, personale e controllo esterno
Eurojust dispone di bilancio autonomo, in pareggio, finanziato principalmente dal bilancio dell’Unione, con possibili contributi volontari degli Stati membri e altre entrate. Il direttore amministrativo predispone lo stato di previsione, esegue il bilancio e guida la rendicontazione; la Corte dei conti, OLAF e il Parlamento europeo intervengono nelle rispettive competenze di audit e discarico. Il personale è disciplinato dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione; sono previste norme anti-conflitto di interessi, trasparenza, accesso ai documenti, riservatezza, protezione delle informazioni classificate e controllo del Mediatore europeo.
Disposizioni transitorie e applicazione
Il regolamento disciplina la transizione dalla precedente Eurojust, confermando la validità di contratti, mandati e accordi internazionali già conclusi, e stabilendo la continuità degli incarichi in corso. La decisione 2002/187/GAI è sostituita per gli Stati membri vincolati a decorrere dal 12 dicembre 2019. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 12 dicembre 2019.
Disposizioni principali
Istituzione e successione giuridica
L’articolo 1 istituisce Eurojust come agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, dotata di personalità giuridica, e prevede che essa sostituisca e succeda all’unità Eurojust istituita dalla decisione 2002/187/GAI. Le disposizioni transitorie confermano il subentro nei contratti, nelle passività e nei beni acquisiti.
Compiti e competenza materiale
Gli articoli 2 e 3 attribuiscono a Eurojust il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili di indagini e azioni penali, in particolare per le forme gravi di criminalità di competenza elencate nell’allegato I. Eurojust può operare su richiesta delle autorità competenti, di propria iniziativa o, nei limiti delle competenze, su richiesta di EPPO; può inoltre intervenire in casi connessi, casi con un paese terzo e casi con ripercussioni a livello di Unione.
Funzioni operative e poteri di impulso
L’articolo 4 elenca le funzioni operative: informazione alle autorità nazionali, assistenza al coordinamento, miglioramento della cooperazione, collaborazione con la rete giudiziaria europea, cooperazione stretta con EPPO, sostegno operativo/tecnico/finanziario alle squadre investigative comuni e supporto a centri di competenze specializzate. Eurojust può chiedere agli Stati membri di avviare indagini o azioni penali, coordinarsi, istituire squadre investigative comuni, comunicare informazioni, adottare misure investigative speciali o ogni altra misura utile. Può anche esprimere pareri scritti nei casi di conflitto di competenza o di rifiuto/difficoltà ripetute nell’esecuzione di richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria.
Riparto decisionale tra membri nazionali, collegio e comitato esecutivo
L’articolo 5 distingue funzioni operative e di gestione. Eurojust agisce di regola tramite uno o più membri nazionali, ma il collegio interviene in casi operativi rilevanti, nelle questioni strategiche e nelle principali decisioni di governance, tra cui bilancio, programmazione, elezione/revoca del presidente e dei vicepresidenti, nomina del direttore amministrativo, accordi di lavoro e regolamento interno. Il collegio adotta il regolamento interno a maggioranza dei due terzi, poi approvato dal Consiglio mediante atti di esecuzione.
Struttura interna, membri nazionali e loro poteri
Gli articoli 6-9 disciplinano la struttura, composta da membri nazionali, collegio, comitato esecutivo e direttore amministrativo. Ogni Stato membro distacca un membro nazionale, assistito da un aggiunto e da un assistente; il mandato è di cinque anni, rinnovabile una volta. I membri nazionali devono avere status giudiziario o equivalente e poteri minimi armonizzati: facilitare richieste di assistenza e riconoscimento reciproco, contatti diretti con autorità nazionali e internazionali, partecipazione alle squadre investigative comuni; in casi urgenti possono adottare misure investigative o richieste di cooperazione, nei limiti del diritto nazionale. Hanno accesso a vari registri nazionali, tra cui casellario, registri delle persone arrestate, delle indagini e del DNA.
Collegio, presidente, vicepresidenti e meccanismo di compensazione
Gli articoli 10-15 disciplinano composizione e funzionamento del collegio, l’elezione del presidente e di due vicepresidenti con mandato di quattro anni rinnovabile una volta, e le riunioni mensili. L’articolo 12 prevede che il Consiglio, entro il 12 dicembre 2019, stabilisca con atto di esecuzione un meccanismo di compensazione per lo Stato membro il cui membro nazionale sia eletto presidente: compensazione pari al 50% dello stipendio nazionale della persona distaccata, con spese di vitto e alloggio regolate per comparazione con i funzionari UE. L’articolo 15 impone la programmazione annuale e pluriennale, con adozione del documento di programmazione entro il 30 novembre.
Comitato esecutivo e direttore amministrativo
Gli articoli 16-18 istituiscono il comitato esecutivo, organo di supporto e decisione amministrativa, composto dal presidente, dai vicepresidenti, da un rappresentante della Commissione e da due membri del collegio a rotazione. Il comitato adotta strategie antifrode, regole finanziarie, decisioni interne rilevanti e nomina contabile e responsabile della protezione dei dati. Il direttore amministrativo, agente temporaneo, è nominato dal collegio su proposta del comitato esecutivo per quattro anni rinnovabili una volta; è rappresentante legale di Eurojust, risponde al collegio e gestisce l’amministrazione, il personale, il bilancio e l’attuazione delle decisioni degli organi.
Meccanismo di coordinamento permanente e coordinamento nazionale
Gli articoli 19 e 20 prevedono un meccanismo di coordinamento permanente (MCC) operativo 24/7 per i casi urgenti e un sistema di coordinamento nazionale Eurojust in ciascuno Stato membro. Quest’ultimo coordina corrispondenti nazionali, eventuali corrispondenti per EPPO, il corrispondente terrorismo, la rete giudiziaria europea e altri punti di contatto e reti pertinenti, con collegamento al sistema automatico di gestione dei fascicoli. Il sistema facilita l’individuazione dell’autorità competente, l’uso di Eurojust o della rete giudiziaria europea e il flusso informativo nazionale.
Obblighi di informazione verso Eurojust
L’articolo 21 impone alle autorità nazionali di trasmettere a Eurojust tutte le informazioni necessarie ai suoi compiti, compresi i dati relativi a squadre investigative comuni, casi con almeno tre Stati membri, conflitti di giurisdizione, consegne controllate e ripetuti rifiuti o difficoltà di cooperazione. Sono previste eccezioni per interessi nazionali o sicurezza delle persone e il rinvio a condizioni derivanti da accordi con paesi terzi. L’articolo 22 impone a Eurojust di informare senza ritardo le autorità nazionali sugli esiti del trattamento e sui collegamenti con casi già registrati.
Sistema automatico di gestione dei fascicoli, indice e archivi di lavoro temporanei
Gli articoli 23-25 disciplinano un sistema automatico di gestione dei fascicoli composto da indice e archivi di lavoro temporanei, contenente dati personali e non personali. L’indice contiene solo un elenco limitato di dati; i membri nazionali creano archivi per ciascun caso e ne decidono la riservatezza e l’accesso. I dati personali operativi possono essere conservati temporaneamente per un massimo di tre mesi prima dell’inserimento, e l’accesso a livello nazionale è regolato con precisione, anche mediante decisioni statali notificate a Eurojust e Commissione.
Disciplina dei dati personali operativi e amministrativi
Gli articoli 26-46 contengono una disciplina organica della protezione dei dati. Il regolamento si coordina con il regolamento (UE) 2018/1725: per i dati personali operativi si applicano le norme speciali del regolamento Eurojust, considerate lex specialis; per i dati amministrativi si applica il regolamento 2018/1725. Sono definiti i tipi di dati trattabili, i criteri di liceità, i casi eccezionali di trattamento di dati ulteriori, il diritto di accesso, le limitazioni, la limitazione del trattamento, la responsabilità per esattezza e liceità, gli obblighi di registrazione, la designazione del responsabile della protezione dei dati, la notifica delle violazioni e il controllo del Garante europeo della protezione dei dati. La disciplina distingue chiaramente tra dati forniti dagli Stati membri, da Eurojust, da paesi terzi o da fonti pubbliche.
Conservazione e cancellazione dei dati
L’articolo 29 stabilisce termini di conservazione fondati sulla prescrizione penale, sull’esito definitivo dei procedimenti, sulla chiusura del caso e su verifiche periodiche triennali. In linea generale i dati non possono essere conservati oltre la prima data utile tra le cinque ipotesi elencate; la proroga è ammessa in casi eccezionali, con motivazione registrata, e il Garante europeo è informato in caso di conservazione superiore a cinque anni per taluni dati. Alla scadenza, i fascicoli sono distrutti salvo taluni documenti originali da restituire al fornitore.
Trasferimenti di dati a istituzioni UE, paesi terzi, organizzazioni internazionali e Interpol
Gli articoli 47, 55-59 disciplinano i trasferimenti. Eurojust può scambiare dati personali con altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione se necessario per i rispettivi compiti, e con paesi terzi o organizzazioni internazionali solo in presenza di base legale adeguata e garanzie: decisione di adeguatezza della Commissione, garanzie adeguate in strumenti giuridicamente vincolanti o, in via eccezionale, deroghe per situazioni specifiche. Sono previste cautele per i trasferimenti successivi e per i casi urgenti, con obbligo di documentazione e controllo del Garante europeo della protezione dei dati.
Rapporti con EPPO, Europol, rete giudiziaria europea e altri partner
Gli articoli 48-51 stabiliscono rapporti privilegiati con la rete giudiziaria europea, cooperazione stretta con Europol tramite sistema hit/no hit e cooperazione strutturata con EPPO, compresi accessi indiretti reciproci ai sistemi di gestione dei fascicoli. Eurojust può ospitare segretariati di reti dell’Unione coinvolte nella cooperazione giudiziaria penale, cooperare con l’OLAF e con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e condividere informazioni nel rispetto dei limiti di mandato e protezione dei dati.
Cooperazione con paesi terzi e magistrati di collegamento
Gli articoli 52-54 consentono a Eurojust di instaurare relazioni con autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali, sulla base di una strategia di cooperazione aggiornata ogni quattro anni. Il collegio può distaccare magistrati di collegamento presso paesi terzi sulla base di accordi di lavoro; tali magistrati possono facilitare la cooperazione giudiziaria, scambiare dati operativi nei limiti previsti e riferiscono al collegio. Eurojust può inoltre coordinare l’esecuzione di richieste di cooperazione giudiziaria di paesi terzi che debbano essere eseguite in almeno due Stati membri.
Bilancio, regole finanziarie e discarico
Gli articoli 60-64 disciplinano il bilancio autonomo di Eurojust, in pareggio, finanziato soprattutto dal contributo del bilancio UE, da eventuali contributi volontari degli Stati membri, proventi di servizi e sovvenzioni ad hoc. Il direttore amministrativo predispone lo stato di previsione, la Commissione lo integra nel bilancio generale e l’autorità di bilancio approva stanziamenti e tabella organica. Il bilancio è eseguito dal direttore amministrativo; sono stabilite scadenze per conti provvisori, definitivi, relazione finanziaria e procedura di discarico, con pubblicazione dei conti nella GUUE entro il 15 novembre dell’anno N+1.
Personale, trasparenza, riservatezza e controllo esterno
Gli articoli 65-78 disciplinano lo statuto del personale, l’uso di esperti nazionali distaccati, i conflitti di interesse, la relazione annuale, l’audizione del presidente in sede parlamentare, l’accesso ai documenti, il regime linguistico, la riservatezza, la protezione delle informazioni sensibili e classificate, il controllo del Mediatore europeo e la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Eurojust è soggetta al regolamento (CE) n. 1049/2001 sull’accesso ai documenti, al regolamento finanziario dell’Unione e al controllo di OLAF e della Corte dei conti; il sito web deve pubblicare l’elenco dei membri del comitato esecutivo e le sintesi delle riunioni, compatibilmente con riservatezza e protezione dei dati.
Disposizioni transitorie, sostituzione della decisione e applicazione
L’articolo 80 disciplina il passaggio dalla vecchia Eurojust alla nuova agenzia, prevedendo continuità per mandati, contratti, accordi internazionali e incarichi transitori. L’articolo 81 sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI per gli Stati membri vincolati dal regolamento con effetto dal 12 dicembre 2019. L’articolo 82 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 12 dicembre 2019.
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