Regolamento (UE) 2018/1805
Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro uniforme e direttamente applicabile per il riconoscimento reciproco e l'esecuzione transfrontaliera dei provvedimenti di congelamento e di confisca in materia penale. Mira a rafforzare il recupero dei proventi di reato e dei beni strumentali, superando le insufficienze del previgente sistema basato sulle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI. Il testo disciplina in modo dettagliato trasmissione, termini, motivi di rifiuto, rinvio, gestione dei beni, tutela delle vittime, ripartizione dei proventi e garanzie processuali e fondamentali.
Riconoscimento reciproco ed esecuzione nell'Unione dei provvedimenti di congelamento e di confisca emessi in procedimenti penali.
Ambito di applicazione
Si applica ai provvedimenti di congelamento e ai provvedimenti di confisca emessi da uno Stato membro e trasmessi a un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale. Riguarda sia i reati ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia gli altri reati, con eventuale verifica della doppia incriminabilità per questi ultimi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2. È esclusa l'applicazione ai provvedimenti adottati in procedimenti civili o amministrativi. Il regolamento si applica tra gli Stati membri vincolati a decorrere dal 19 dicembre 2020; l'articolo 24 si applica dal 18 dicembre 2018. Non vincolano il regolamento Irlanda e Danimarca, mentre il Regno Unito ha partecipato all'adozione e all'applicazione secondo il proprio regime di opt-in all'epoca vigente.
Regolamento (UE) 2018/1805 sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca
Il regolamento istituisce un meccanismo uniforme e direttamente applicabile per consentire a uno Stato membro di riconoscere ed eseguire sul proprio territorio provvedimenti di congelamento e di confisca adottati da un altro Stato membro in procedimenti penali. Il legislatore dell'Unione muove dall'esigenza di rendere più efficace la lotta alla criminalità transnazionale e al recupero dei proventi da reato, superando le criticità emerse nell'attuazione delle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nel quadro di un "procedimento in materia penale", concetto autonomo del diritto dell'Unione da interpretarsi in senso ampio. Rientrano quindi non solo i casi previsti dalla direttiva 2014/42/UE, ma anche altri provvedimenti connessi a reati, inclusi quelli adottati in assenza di condanna definitiva, purché restino esclusi i provvedimenti civili o amministrativi. L'applicazione è limitata agli Stati membri vincolati dal regolamento; non vi partecipano Irlanda e Danimarca, mentre per il Regno Unito vale la partecipazione dichiarata secondo il protocollo n. 21 richiamato nei considerando.
Definizioni e struttura del sistema
L'articolo 2 fornisce un impianto definitorio ampio: il "provvedimento di congelamento" è la decisione volta a impedire la dispersione dei beni in vista della confisca; il "provvedimento di confisca" è la misura definitiva che priva un soggetto di un bene; il concetto di "bene" include valori materiali e immateriali, mobili e immobili, nonché documenti e diritti su di essi. Sono definiti anche i soggetti coinvolti nel sistema, ossia autorità di emissione, autorità di esecuzione e soggetto colpito.
Reati coperti e doppia incriminabilità
Per 32 categorie di reati elencate all'articolo 3, paragrafo 1, la cooperazione opera senza verifica della doppia incriminabilità, a condizione che nel diritto dello Stato di emissione il reato sia punito con pena massima non inferiore a tre anni. Per le fattispecie non comprese nell'elenco, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione alla circostanza che i fatti integrino reato anche secondo il proprio diritto, indipendentemente dalla qualificazione giuridica operata dallo Stato di emissione.
Trasmissione dei provvedimenti e certificati standard
La trasmissione avviene tramite modelli standardizzati: certificato di congelamento e certificato di confisca, rispettivamente allegati I e II. L'autorità di emissione deve firmare il certificato e attestare la correttezza delle informazioni, trasmettendolo direttamente all'autorità di esecuzione o all'eventuale autorità centrale con mezzi idonei a lasciare traccia scritta e a garantire l'autenticità. Gli Stati membri possono dichiarare di richiedere, insieme al certificato, il provvedimento originario o copia autenticata, ma tale obbligo non riguarda la traduzione, che resta limitata al certificato. Le informazioni sulle dichiarazioni nazionali sono centralizzate dalla Commissione e rese disponibili anche tramite la Rete giudiziaria europea.
Autorità competenti, comunicazioni e cooperazione
Entro il 19 dicembre 2020 gli Stati membri devono notificare alla Commissione le autorità competenti ai fini del regolamento; possono inoltre designare autorità centrali per la gestione amministrativa della corrispondenza. Le comunicazioni devono essere dirette e tempestive, e il regolamento incoraggia l'uso di RGE ed Eurojust, soprattutto per l'identificazione dell'autorità competente, per il coordinamento nei casi di esecuzione simultanea e per la soluzione di difficoltà operative.
Congelamento: riconoscimento, esecuzione, urgenza e rifiuto
Per i provvedimenti di congelamento, l'autorità di esecuzione deve riconoscere ed eseguire la misura con la stessa rapidità applicata ai casi interni analoghi. Nei casi di urgenza, deve decidere entro 48 ore dal ricevimento del certificato e attivare le misure esecutive entro le 48 ore successive. I motivi di rifiuto sono tassativi e comprendono il ne bis in idem, privilegi o immunità, certificato incompleto o inesatto non sanato, mancanza di reato nei casi soggetti a doppia incriminabilità e, in circostanze eccezionali, una palese violazione di diritti fondamentali previsti dalla Carta. Il rinvio è possibile, tra l'altro, per tutela di indagini in corso o per la presenza di provvedimenti già esistenti sul bene.
Congelamento: durata, impossibilità di esecuzione e riservatezza
Il bene rimane congelato fino alla decisione definitiva sulla confisca trasmessa ai sensi dell'articolo 14, oppure fino al ritiro del provvedimento. L'autorità di esecuzione può chiedere una limitazione della durata del congelamento; se l'autorità di emissione non risponde entro sei settimane, cessa l'obbligo di eseguire il provvedimento. La mancata esecuzione è ammessa solo in casi tipizzati: bene già confiscato, scomparso, distrutto, non reperibile o localizzazione insufficientemente precisa. Il regolamento tutela inoltre la riservatezza dell'indagine, consentendo però il differimento dell'informazione ai soggetti colpiti quando necessario per proteggere l'attività investigativa.
Confisca: riconoscimento, esecuzione e garanzie
La disciplina della confisca ricalca quella del congelamento, ma con un termine ordinario di 45 giorni per la decisione di riconoscimento ed esecuzione. Se il provvedimento riguarda una somma di denaro e non è possibile ottenere il pagamento, l'esecuzione può avvenire su altri beni disponibili; se necessario, la somma è convertita nella valuta dello Stato di esecuzione al tasso pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in vigore alla data di emissione. Anche qui i motivi di rifiuto sono tassativi e includono, oltre ai casi analoghi al congelamento, la mancata comparizione personale al processo nei casi di condanna definitiva, salvo che il certificato attesti le garanzie sostitutive previste, oppure una violazione manifesta di diritti fondamentali. Il rinvio è possibile, tra l'altro, per indagini in corso, rischio di superamento dell'importo in caso di esecuzioni multiple, procedure interne pendenti e impugnazioni ex articolo 33.
Legge applicabile, misure alternative e concorso di provvedimenti
L'esecuzione è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione, che decide sulle modalità concrete della misura. Tuttavia, non può imporre misure alternative senza il consenso dello Stato di emissione, salvo il regime speciale della confisca di valore o quanto espressamente previsto. Se più provvedimenti riguardano lo stesso soggetto o il medesimo bene e le risorse non sono sufficienti, l'autorità di esecuzione decide quale eseguire dando, ove possibile, priorità agli interessi delle vittime e tenendo conto della gravità del reato, delle date dei provvedimenti e del luogo di commissione del reato.
Gestione dei beni, vittime e destinazione finale
Gli Stati membri devono gestire i beni congelati o confiscati in modo da evitare la perdita di valore e possono vendere o trasferire i beni congelati. Il regolamento riserva una tutela rafforzata alle vittime: se nello Stato di emissione esiste una decisione di restituzione o di risarcimento, l'autorità di esecuzione deve favorire la restituzione del bene o la corresponsione dell'importo corrispondente. Per i beni diversi dal denaro, la destinazione può essere la vendita, il trasferimento allo Stato di emissione, altra destinazione secondo il diritto nazionale oppure, previo accordo, usi di interesse pubblico o sociale. In assenza di diverse previsioni, gli importi fino a 10.000 EUR spettano allo Stato di esecuzione; oltre tale soglia, il 50% va trasferito allo Stato di emissione.
Spese, rimedi e tutela dei diritti
Ciascuno Stato membro sopporta le proprie spese, ma l'autorità di esecuzione può proporre una ripartizione quando l'esecuzione comporti spese ingenti o eccezionali. I soggetti colpiti devono essere informati, per quanto possibile, dell'esecuzione o della decisione di riconoscimento, con indicazione dell'autorità emittente, dei motivi essenziali e dei mezzi di impugnazione disponibili nello Stato di esecuzione. Essi possono proporre mezzi di ricorso effettivi dinanzi ai giudici dello Stato di esecuzione, ma non possono contestare il merito del provvedimento emesso nello Stato di emissione. Rimane ferma l'applicazione delle garanzie previste dal diritto dell'Unione e dai diritti fondamentali della Carta e della CEDU.
Disposizioni finali
Il regolamento prevede obblighi di raccolta e invio annuale di statistiche alla Commissione, la possibilità per quest'ultima di adottare atti delegati per aggiornare i certificati standard e una relazione di riesame entro il 20 dicembre 2025 e poi ogni cinque anni. Esso sostituisce, tra gli Stati membri vincolati, la decisione quadro 2003/577/GAI per il congelamento e la decisione quadro 2006/783/GAI per la confisca a decorrere dal 19 dicembre 2020, con disciplina transitoria per i certificati trasmessi prima di tale data. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Disposizioni principali
Oggetto, principi e esclusioni
L'articolo 1 stabilisce che uno Stato membro deve riconoscere ed eseguire nel proprio territorio provvedimenti di congelamento e di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale. Il regolamento non modifica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi dell'articolo 6 TUE e impone che l'autorità di emissione rispetti necessità e proporzionalità. Restano esclusi i provvedimenti adottati in procedimenti civili o amministrativi.
Definizioni chiave
L'articolo 2 definisce, tra l'altro, il provvedimento di congelamento, il provvedimento di confisca, il bene, il provento, i beni strumentali, lo Stato di emissione, lo Stato di esecuzione, l'autorità di emissione, l'autorità di esecuzione e il soggetto colpito, includendo anche i terzi i cui diritti sono direttamente lesi secondo il diritto dello Stato di esecuzione.
Reati per i quali non si verifica la doppia incriminabilità
L'articolo 3 prevede l'esecuzione senza verifica della doppia incriminabilità per una lista di 32 categorie di reato, purché punibili nello Stato di emissione con pena massima non inferiore a tre anni. Per i reati diversi da quelli elencati, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione alla condizione della doppia incriminabilità.
Trasmissione e certificati standard
I provvedimenti sono trasmessi tramite un certificato standard di congelamento (allegato I) o di confisca (allegato II), firmato e attestato come corretto dall'autorità di emissione. La trasmissione avviene direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale. Sono previste traduzioni nella lingua dello Stato di esecuzione o in altra lingua da esso accettata, e gli Stati membri possono dichiarare di richiedere anche il provvedimento originale o copia autenticata.
Autorità competenti e canali di trasmissione
Entro il 19 dicembre 2020 gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti; possono designare autorità centrali per la ricezione e trasmissione amministrativa. La trasmissione può avvenire con mezzi che consentano una traccia scritta e l'autenticazione, anche tramite RGE ed Eurojust.
Riconoscimento, esecuzione e termini per il congelamento
L'autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di congelamento e lo esegue come un analogo provvedimento nazionale, salvo motivi di non riconoscimento o rinvio. La decisione e l'esecuzione avvengono senza indugio; nei casi di urgenza il riconoscimento deve avvenire entro 48 ore dal ricevimento e le misure concrete entro 48 ore dalla decisione. In caso di impossibilità o rinvio, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione e si coordina con essa.
Motivi di rifiuto e rinvio del congelamento
I motivi di non riconoscimento del congelamento sono tassativi: ne bis in idem, privilegi o immunità, certificato incompleto o inesatto non sanato, mancata doppia incriminabilità nei casi in cui è richiesta, violazione manifesta di diritti fondamentali in casi eccezionali, oltre a specifiche ipotesi legate a reati commessi in parte fuori dallo Stato di emissione. Il rinvio è ammesso, tra l'altro, se l'esecuzione pregiudica un'indagine in corso o se il bene è già sottoposto a congelamento o a un provvedimento prevalente nello Stato di esecuzione.
Trasmissione e riconoscimento dei provvedimenti di confisca
Il regime per la confisca replica quello del congelamento: certificato standard (allegato II), trasmissione diretta, traduzioni, possibilità di dichiarazioni nazionali e riconoscimento automatico salvo motivi tassativi di rifiuto. Se la confisca riguarda una somma di denaro, l'autorità di esecuzione può escuterla su qualsiasi bene disponibile e deve convertire la somma nella valuta nazionale al tasso giornaliero pubblicato nella GUUE vigente alla data di emissione.
Termini per la confisca
La decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca deve essere adottata senza indugio e, in linea generale, entro 45 giorni dal ricevimento del certificato. L'esecuzione deve avvenire senza indugio e con priorità pari ai casi interni analoghi. In caso di impossibilità di rispettare il termine, l'autorità di esecuzione deve informare l'autorità di emissione e concordare la tempistica appropriata.
Motivi di rifiuto e rinvio della confisca
I motivi di non riconoscimento della confisca comprendono ne bis in idem, privilegi o immunità, certificato incompleto o inesatto, mancanza di reato secondo il diritto dello Stato di esecuzione nei casi soggetti a doppia incriminabilità, impossibilità derivante dai diritti dei soggetti colpiti, non comparizione personale al processo nei casi di condanna definitiva senza le garanzie alternative indicate nel certificato, e violazione manifesta di diritti fondamentali in casi eccezionali. Il rinvio è possibile, tra l'altro, se l'esecuzione pregiudica un'indagine in corso, se vi è rischio di superamento dell'importo da confiscare per esecuzioni simultanee in più Stati, se il bene è già oggetto di procedura nello Stato di esecuzione o se pende un mezzo di impugnazione.
Legge applicabile, misure alternative e concorso di provvedimenti
L'esecuzione è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione, che decide sulle modalità di esecuzione; tuttavia, non possono essere imposte misure alternative senza il consenso dello Stato di emissione, salvo quanto previsto per la confisca di beni di valore equivalente o per specifiche previsioni del certificato. In caso di provvedimenti concorrenti di diversi Stati membri, l'autorità di esecuzione decide quale eseguire secondo il diritto nazionale, dando priorità, ove possibile, agli interessi delle vittime.
Gestione, destinazione dei beni e tutela delle vittime
La gestione dei beni congelati o confiscati è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione, che deve preservarne il valore e può venderli o trasferirli. Sono previste regole speciali per la restituzione alla vittima dei beni congelati o confiscati, per il risarcimento della vittima, per la destinazione del residuo e per il trattamento dei beni diversi dal denaro; per importi fino a 10.000 EUR l'intero importo spetta allo Stato di esecuzione, oltre tale soglia il 50% va trasferito allo Stato di emissione, salvo diverso accordo o priorità di restituzione/risarcimento alla vittima.
Spese, informazioni ai soggetti colpiti e rimedi
Ciascuno Stato membro sostiene le proprie spese, con possibilità di consultazioni per spese ingenti o eccezionali. L'autorità di esecuzione deve informare, per quanto possibile e senza indugio, i soggetti colpiti dell'esecuzione o del riconoscimento della confisca, indicando autorità emittente, motivi e mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione. I soggetti colpiti possono proporre mezzi di impugnazione effettivi nello Stato di esecuzione contro la decisione di riconoscimento ed esecuzione, ma non possono contestare il merito del provvedimento.
Rimborso, statistiche, delega e riesame
Se lo Stato di esecuzione risponde del danno subito dal soggetto colpito, lo Stato di emissione rimborsa i risarcimenti versati, salvo che il danno sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato di esecuzione. Gli Stati membri raccolgono e trasmettono dati statistici annuali alla Commissione. La Commissione può adottare atti delegati per modificare i certificati degli allegati I e II; è prevista una relazione di riesame entro il 20 dicembre 2025 e poi ogni cinque anni.
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