Sentenza del 01/12/2017 n. 54141 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di circa 50 mq di area demaniale marittima, trasformata mediante calcestruzzo e ciottoli e sottoposta a vincolo paesaggistico. Hanno dedotto la violazione dell'art. 324, comma 6, c.p.p., sostenendo che il loro difensore non avesse ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza camerale davanti al Tribunale del riesame e che tale omissione comportasse una nullità assoluta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Le notifiche via PEC erano state regolarmente trasmesse, ma non consegnate perché la casella del difensore era piena. Tale circostanza è stata ritenuta imputabile al destinatario, che aveva l'obbligo di verificare la capienza della casella e di attivare gli avvisi di imminente saturazione. Pertanto, la comunicazione si era perfezionata mediante deposito in cancelleria, secondo l'art. 16, comma 6, del D.L. n. 179/2012. Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 2.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma relativa all'avviso di fissazione dell'udienza nel procedimento di riesame.
La mancata ricezione dell'avviso non determina necessariamente una nullità quando la notificazione sia stata effettuata secondo le regole telematiche e la mancata consegna dipenda da una causa imputabile al destinatario.
Art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norma sulle nullità concernenti l'intervento e l'assistenza del difensore.
La nullità assoluta invocata dai ricorrenti non è stata riconosciuta, poiché la comunicazione era stata validamente perfezionata mediante deposito in cancelleria.
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
La PEC ha valore legale; la ricevuta di avvenuta consegna prova l'arrivo del messaggio, mentre l'avviso di mancata consegna indica che il messaggio non è stato recapitato.
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
Quando la mancata consegna della PEC è imputabile al destinatario, la notificazione si perfeziona mediante deposito in cancelleria; se invece la mancata consegna dipende da cause non imputabili al destinatario, devono essere utilizzate le forme ordinarie previste dal codice di procedura penale.
Art. 20, commi 2, 3, 4 e 5.
Il difensore deve mantenere efficiente la propria casella PEC, verificarne lo spazio disponibile, conservarne le ricevute e dotarsi di sistemi di avviso per l'imminente saturazione. La casella piena costituisce, in linea generale, una causa di mancata consegna imputabile al destinatario.
Norma sulle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso per cassazione.
L'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La mancata ricezione di una notifica PEC non comporta automaticamente l'inesistenza o la nullità della notificazione: occorre verificare la causa tecnica del mancato recapito.
- Se la mancata consegna dipende dalla casella PEC piena, dalla mancata verifica della capienza o da altri inadempimenti del destinatario, la notifica può perfezionarsi mediante deposito in cancelleria.
- Il difensore ha l'onere di mantenere attiva e capiente la propria PEC, controllare gli avvisi di saturazione e consultare il portale dei servizi telematici.
- Quando il mancato recapito dipende invece da un malfunzionamento del sistema o da una causa non imputabile al destinatario, devono essere utilizzate le forme ordinarie di notificazione.
- Per contestare validamente una notifica telematica è necessario dimostrare non solo l'assenza di ricezione, ma anche che la mancata consegna non sia imputabile al destinatario.
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