Sentenza del 01/12/2017 n. 33 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
GIURISDIZIONE - Valutazione incidentale degli atti presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNon è riportato un dispositivo né l'esito concreto della controversia. Dal solo principio enunciato si ricava che il giudice tributario può esaminare incidentalmente gli atti presupposti, senza che ciò comporti necessariamente una pronuncia principale su tali atti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il testo enuncia il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.lgs. 546/1992, il giudice tributario può valutare incidenter tantum la legittimità o rilevanza degli atti presupposti, quando tale valutazione sia necessaria per decidere una controversia rientrante nella propria giurisdizione. Restano escluse le questioni riservate al giudice ordinario, relative alla querela di falso e allo stato o alla capacità delle persone, salvo la capacità di stare in giudizio.
Norme richiamate
Art. 2, comma 3, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La valutazione degli atti presupposti appartiene al giudice tributario in via incidentale quando da ciò dipenda la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.
La norma attribuisce al giudice tributario il potere di esaminare incidentalmente gli atti presupposti necessari per decidere la controversia fiscale. Tale esame non si estende alle questioni riservate alla giurisdizione ordinaria indicate dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando la validità o rilevanza di un atto presupposto è indispensabile per decidere una controversia tributaria, il giudice tributario può valutarlo incidentalmente, anche se l'atto non costituisce direttamente l'oggetto principale del giudizio.
- La valutazione incidentale serve a risolvere la controversia fiscale concreta e, di regola, non equivale a un annullamento autonomo dell'atto presupposto con efficacia generale.
- Le questioni di falso e quelle riguardanti lo stato o la capacità delle persone, ad eccezione della capacità di stare in giudizio, devono essere trattate dal giudice competente secondo le regole della giurisdizione ordinaria.
- Il testo non contiene elementi sufficienti per individuare le parti, stabilire l'esito della causa o qualificare un vincitore: tali dati non possono essere ricavati dal solo principio giuridico riportato.
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