Sentenza del 01/12/2017 n. 35 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Modalità di notifica - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo PEC
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta una mera negazione della ricezione e non un formale disconoscimento delle ricevute PEC. Pertanto, le ricevute di accettazione e consegna, anche se prive di attestazione di conformità, sono state considerate aventi la stessa efficacia probatoria degli originali. La notifica via PEC è quindi risultata validamente comprovata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto la cartella di pagamento. La controversia riguardava il valore probatorio delle ricevute di accettazione e consegna della notifica effettuata tramite PEC, contestandosi in particolare l'assenza di un'attestazione di conformità ai documenti informatici originali da cui le ricevute erano state estratte.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione degli atti tramite posta elettronica certificata
Le ricevute PEC di accettazione e consegna documentano l'invio e la disponibilità del messaggio presso l'indirizzo del destinatario e possono provare la regolarità della notifica.
Regole processuali sul disconoscimento della conformità delle copie informatiche
La contestazione generica della mancata ricezione non equivale a un formale disconoscimento dell'efficacia probatoria delle ricevute prodotte; per privarle di valore occorre una contestazione specifica e puntuale.
Massime di principio
- La semplice affermazione di non aver ricevuto una cartella notificata via PEC, senza contestare specificamente l'autenticità o la conformità delle ricevute, normalmente non è sufficiente a superare la prova della notifica.
- Le ricevute PEC di accettazione e consegna possono avere efficacia probatoria anche se prodotte come copie prive di attestazione formale di conformità, quando non siano state oggetto di disconoscimento specifico.
- Chi intende contestare una notifica PEC deve indicare concretamente quali elementi delle ricevute siano falsi, alterati, non riferibili alla propria casella o comunque non conformi agli originali.
- La prova della consegna PEC attesta la disponibilità del messaggio nella casella del destinatario; l'eventuale mancata lettura effettiva del messaggio, di regola, non coincide con la mancata notificazione.
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