Sentenza del 01/12/2017 n. 34 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Cartella di pagamento non opposta - Prescrizione del credito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli effetti della mancata opposizione tempestiva a una cartella di pagamento. In particolare, si doveva stabilire se la definitività della cartella, conseguente alla decadenza dal termine per impugnarla, comportasse la trasformazione del termine di prescrizione eventualmente breve applicabile al credito in un termine ordinario decennale.
La decisione
La sentenza ha stabilito che la scadenza del termine, perentorio, per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di contestare giudizialmente la cartella e rende il credito irretrattabile. Tuttavia, tale effetto non comporta la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. Il credito continua quindi a essere soggetto al termine prescrizionale proprio della relativa obbligazione, salvo specifiche disposizioni diverse e purché non intervengano validi atti interruttivi della prescrizione.
Norme richiamate
Norme processuali sull'opposizione alla cartella di pagamento
La scadenza del termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione a cartella di pagamento determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione.
La mancata impugnazione tempestiva rende la pretesa non più contestabile nel merito, producendo l'irretrattabilità del credito.
Principi in materia di prescrizione dei crediti
La definitività della cartella non determina anche la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.
La cartella non impugnata non modifica la natura del credito né il termine prescrizionale previsto per esso. L'amministrazione deve pertanto agire entro il termine di prescrizione proprio del credito e può conservarne l'efficacia solo mediante validi atti interruttivi.
Massime di principio
- La mancata opposizione a una cartella entro il termine previsto rende il credito non più contestabile quanto alla sua esistenza o fondatezza, ma non lo rende automaticamente imprescrittibile né soggetto sempre a prescrizione decennale.
- Per individuare il termine di prescrizione occorre fare riferimento alla natura del credito originario, non al fatto che esso sia stato inserito in una cartella divenuta definitiva.
- La definitività della cartella e la prescrizione sono istituti distinti: la prima riguarda la possibilità di contestare la pretesa, mentre la seconda riguarda il tempo entro cui il creditore deve esercitare o conservare efficacemente il proprio diritto.
- In una situazione analoga è necessario verificare la data di notifica della cartella, il termine applicabile al credito e l'eventuale presenza di atti successivi validamente notificati e idonei a interrompere la prescrizione.
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