Sentenza del 01/12/2017 n. 215 - Comm. Trib. Prov. Biella
Cartella di pagamento - riduzione credito Ires agevolazione impianti fotovoltaici Cumulabilità agevolazione Tremonti ambiente e tariffa incentivante
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la riduzione del credito IRES derivante dalla rettifica dell'importo della perdita fiscale esposta in dichiarazione, effettuata mediante controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973. Il contribuente sosteneva inoltre la cumulabilità tra l'agevolazione "Tremonti ambiente" e la tariffa incentivante riconosciuta per impianti fotovoltaici e intendeva avvalersi retroattivamente dell'agevolazione mediante dichiarazione integrativa. Secondo la ricostruzione riportata, tale modifica non costituiva correzione di un errore contabile, bensì una successiva scelta di esercitare un'agevolazione non utilizzata nelle dichiarazioni originarie.
La decisione
La cartella poteva essere contestata anche se preceduta dall'avviso bonario, senza decadenza per il contribuente: l'omessa impugnazione dell'avviso bonario non preclude infatti l'impugnazione della successiva cartella, secondo Cass. ord. n. 3315/2016. Tuttavia, la pretesa di utilizzare ora per allora l'agevolazione Tremonti ambiente non è stata ricondotta alla fattispecie dell'emendabilità della dichiarazione per errori contabili prevista dalla circolare n. 31/2013. In presenza di incertezza interpretativa, il contribuente avrebbe dovuto attivare l'interpello e chiedere il riconoscimento del credito mediante istanza di rimborso.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la conseguente comunicazione di irregolarità. L'avviso bonario non è necessariamente l'atto da impugnare e la sua mancata impugnazione non impedisce, di per sé, la contestazione della successiva cartella.
Cassazione civile, ordinanza n. 3315/2016
Ha affermato che l'avviso bonario può essere contestato e che il contribuente conserva la possibilità di opporsi alla successiva cartella, senza decadenza derivante dalla mancata impugnazione della comunicazione di irregolarità.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/2013
Ammette l'emendabilità della dichiarazione per la correzione di errori contabili o di errori oggettivi, ma non equipara a tali errori la successiva scelta del contribuente di utilizzare un'agevolazione precedentemente non esercitata.
Agevolazione Tremonti ambiente
L'agevolazione può essere fatta valere solo secondo le condizioni e le modalità previste dalla disciplina applicabile; la sua mancata indicazione originaria, se dipende da una scelta consapevole e non da un errore contabile, non è automaticamente sanabile mediante dichiarazione integrativa retroattiva.
Massime di principio
- La mancata impugnazione dell'avviso bonario non comporta necessariamente la perdita della tutela: la cartella successiva può essere contestata nei termini e con i motivi previsti dalla legge.
- La dichiarazione integrativa consente di correggere errori od omissioni, ma non sempre permette di modificare retroattivamente una scelta fiscale consapevole o di esercitare per la prima volta un'opzione agevolativa.
- Prima di chiedere il riconoscimento di un credito derivante da un'agevolazione controversa, è opportuno verificare i termini decadenziali, la disciplina delle opzioni e l'eventuale necessità di presentare un'istanza di rimborso.
- Quando esiste un'incertezza oggettiva sull'applicazione o sulla cumulabilità di incentivi fiscali, è prudente valutare preventivamente il ricorso all'interpello dell'Amministrazione finanziaria.
- La cumulabilità tra agevolazioni diverse, come la Tremonti ambiente e le tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici, non si presume: deve essere verificata alla luce della normativa vigente, delle disposizioni transitorie e della prassi amministrativa applicabile.
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