Prescrizioni del Garante n. 758 del 18/12/2025
Provvedimento del 18 dicembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato una segnalazione relativa a una telecamera installata sulla facciata di un’abitazione privata, capace di riprendere anche un tratto di strada pubblica. Pur prendendo atto delle finalità di sicurezza dichiarate dalla titolare, dell’assenza di diffusione delle immagini e degli interventi correttivi già adottati per limitare l’inquadratura alle sole pertinenze dell’abitazione, l’Autorità ha ritenuto illecito il trattamento fino alla modifica dell’angolo di ripresa. Ha quindi dichiarato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 13 GDPR e ha adottato un ammonimento, qualificando il caso come violazione minore e senza applicare sanzioni pecuniarie.
Ammonimento nei confronti della titolare di un impianto di videosorveglianza domestico che riprendeva anche la strada pubblica
Ammonimento per videosorveglianza domestica con ripresa della strada pubblica
Il Garante è intervenuto nei confronti della titolare di un impianto di videosorveglianza installato sulla facciata di un’abitazione privata, a seguito di segnalazione dei Carabinieri, perché la telecamera riprendeva anche un tratto di strada pubblica. Il procedimento trae origine da un’istruttoria avviata d’ufficio e si conclude con un ammonimento, senza sanzione pecuniaria, dopo il riscontro di interventi correttivi già adottati dalla titolare.
Origine della segnalazione e accertamenti svolti
La Stazione Carabinieri di Paesana ha segnalato il 22 aprile 2025 la presenza di una telecamera installata sulla facciata dell’abitazione della titolare. Dalla documentazione fotografica e dalla verifica dei filmati consegnati dalla medesima in altra sede, i Carabinieri hanno accertato che l’angolo di visuale dell’impianto era idoneo a riprendere anche parte di Via XX, strada risultata pubblica presso il Comune di Paesana.
Apertura del procedimento e difese della titolare
Con nota del 24 luglio 2025 l’Ufficio ha avviato il procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, contestando la possibile violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR. La titolare, tramite difensore, ha rappresentato che l’impianto era stato installato per finalità di sicurezza, anche in ragione della propria qualità di persona offesa in un procedimento penale per atti persecutori. Ha inoltre dichiarato:
- di avere esposto cartelli informativi;
- di non avere mai comunicato o diffuso le immagini;
- di conservare le registrazioni per un massimo di 3 giorni;
- di avere modificato l’angolo di ripresa, escludendo strada pubblica e spazi altrui.
A supporto sono state prodotte fotografie dei cartelli e dell’attuale campo visivo, da cui risultava che le riprese erano state ricondotte alle sole aree di pertinenza dell’abitazione.
Inquadramento normativo e applicabilità del GDPR
Il Garante ha ritenuto pacifico che il trattamento consistesse nella raccolta e memorizzazione di immagini riferite a persone riconoscibili. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare la sentenza Ryneš (C-212/13), per escludere che il trattamento fosse riconducibile a una mera attività personale o domestica, poiché le riprese si estendevano anche a spazi pubblici.
Di conseguenza, il trattamento è stato ricondotto all’ambito di applicazione del GDPR, con necessità di rispettare i principi di:
- trasparenza, anche tramite idonei cartelli informativi ai sensi degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR;
- pertinenza, non eccedenza e minimizzazione, ex art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR;
- liceità del trattamento, ex art. 5, par. 1, lett. a), e art. 6 GDPR.
Il Garante ha osservato che, sebbene le finalità di difesa personale possano giustificare un’area di ripresa più ampia in alcune circostanze, nel caso concreto la ripresa della strada pubblica non appariva necessaria, anche considerando la larghezza della via di accesso all’immobile.
Illiceità del trattamento e valutazione dell’illecito
L’Autorità ha quindi dichiarato illecito il trattamento effettuato tramite il sistema di videosorveglianza, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 13 GDPR, limitatamente al periodo in cui l’inquadratura si estendeva alla strada pubblica. Il giudizio di illiceità è stato circoscritto al segmento antecedente agli interventi correttivi dichiarati e documentati dalla titolare.
Misura finale: ammonimento e assenza di sanzione
Pur in presenza dell’illiceità, il Garante ha ritenuto la condotta una "violazione minore", considerando che:
- non risultava alcuna comunicazione a terzi delle immagini;
- le registrazioni erano state impiegate per finalità difensive in un contesto conflittuale;
- la titolare aveva tempestivamente rimodulato il sistema di ripresa, fornendo riscontro documentale.
Per tali ragioni, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, è stato adottato un ammonimento, senza applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
Disposizioni accessorie e tutela giurisdizionale
Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito del Garante, con omissione delle generalità della titolare e del suo difensore, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019. Viene inoltre ordinata l’annotazione dell’ammonimento nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 1/2019 e dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR.
Contro il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine della segnalazione e istruttoria
La vicenda origina da una segnalazione trasmessa dalla Stazione Carabinieri di Paesana il 22 aprile 2025, corredata da fotografie, relativa a un impianto di videosorveglianza installato dalla titolare sulla facciata della propria abitazione. Dalle verifiche svolte risultava che la telecamera riprendeva anche parte di una strada pubblica adiacente all’immobile.
Difese e interventi correttivi della titolare
Dopo l’avvio del procedimento, la titolare ha dichiarato di aver installato l’impianto per finalità di sicurezza personale, anche in relazione a un procedimento penale in cui si riteneva parte offesa per atti persecutori. Ha inoltre riferito di aver affisso cartelli informativi, di non aver mai comunicato o diffuso le immagini, di conservarle per un massimo di tre giorni e di aver modificato l’angolo di visuale per escludere ogni spazio pubblico e privato altrui. La documentazione fotografica prodotta ha confermato l’avvenuta limitazione delle riprese alle sole aree di pertinenza.
Valutazione giuridica del Garante
L’Autorità ha ritenuto applicabile la disciplina privacy, poiché il trattamento riguardava immagini di persone identificabili e non poteva essere qualificato come attività esclusivamente personale o domestica, avendo interessato anche spazi pubblici. Il Garante ha richiamato i principi di trasparenza, pertinenza, non eccedenza, minimizzazione e liceità, evidenziando che l’inquadratura originaria si estendeva oltre quanto necessario alle finalità perseguite.
Esito e misura adottata
Pur dichiarando l’illiceità del trattamento sino agli interventi correttivi, il Garante ha considerato la condotta una violazione minore, in assenza di comunicazione a terzi delle immagini e alla luce dell’immediata regolarizzazione dell’impianto. Ha quindi adottato un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza sanzione pecuniaria.
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