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Sentenza

Sentenza n. 1528/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento - del decreto rettorale 882/2025 del 21 luglio 2025, con cui sono approvati gli atti della procedura selettiva di cui all’art. 18, comma 4 ter legge 240/2010, per la copertura di un posto di Professore Ordinario per il Gruppo scientifico-disciplinare 05/BIOS-08 (Biologia molecolare), Settore scientifico-disciplinare BIOS-08/A (Biologia molecolare) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" dell’Università di Firenze, bandito con il D.R. 1682/2024, e che ha individuato come vincitore il Prof. Andrea Morandi; - del provvedimento datato 11 settembre 2025 del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" dell’Università di Firenze con cui il Prof. Andrea Morandi è stato chiamato, e la pedissequa delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ Ateneo datata 29 settembre 2025; - della successiva presa in servizio del Prof. Andrea Morandi, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, fra i quali, si indicano espressamente: i verbali della commissione giudicatrice nonché, se esistenti, i giudizi analitici riferiti dalla commissione giudicatrice a ogni pubblicazione dei singoli candidati di cui si chiede l’acquisizione; - del bando di cui al decreto rettorale 1682/2024.

Giustizia amministrativa202503110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario, inclusi l’approvazione degli atti, la chiamata e la nomina in ruolo del candidato vincitore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, classificatasi con 62,5 punti contro gli 81,5 punti del candidato dichiarato vincitore, ha impugnato gli atti della procedura deducendo sette motivi. Ha contestato, anzitutto, l’omessa risposta dell’amministrazione alle proprie istanze di annullamento. Ha poi denunciato l’assenza nei verbali dei giudizi analitici per ciascuna pubblicazione, nonostante la Commissione avesse previamente stabilito che ogni pubblicazione sarebbe stata oggetto di una valutazione analitica e che il punteggio complessivo sarebbe stato giustificato da un giudizio globale circostanziato. Ha censurato inoltre l’utilizzo di indicatori bibliometrici diversi da quelli prefissati: la Commissione aveva indicato l’H-index e l’impact factor medio per pubblicazione, ma avrebbe utilizzato il numero totale delle citazioni e l’H-index, senza considerare l’impact factor medio e senza motivare tale scostamento. La ricorrente ha contestato anche l’omessa valutazione dell’apporto individuale nelle pubblicazioni in collaborazione e della posizione autoriale, nonché l’erroneità dei dati numerici. Ulteriori censure hanno riguardato la valutazione dell’attività didattica, ritenuta priva di criteri analitici e di adeguata motivazione, la valutazione del curriculum, asseritamente non comparativa e non gerarchizzata, e la ritenuta parziale attinenza del profilo scientifico del vincitore al settore oggetto della selezione. L’Università e il controinteressato hanno eccepito il difetto di interesse per mancato superamento della prova di resistenza e hanno contestato nel merito le censure; l’Università ha altresì dedotto la novità di alcune contestazioni introdotte nelle memorie conclusive.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di carenza di interesse, ritenendo che la ricorrente avesse interesse a contestare l’intera fase valutativa per un vizio radicale di motivazione. Sebbene il divario fosse di 19 punti e la ricorrente non avesse superato la soglia di idoneità, il punteggio massimo attribuibile alle pubblicazioni era di 40 punti e la ricorrente ne aveva ottenuti soltanto 14,5, sicché l’eliminazione della valutazione viziata avrebbe potuto astrattamente colmare il distacco. Nel merito, il ricorso è stato accolto per la fondatezza delle censure relative alla valutazione delle pubblicazioni. La Commissione aveva previsto giudizi analitici per ciascuna pubblicazione, ma nei verbali risultava soltanto un giudizio globale sul corpus complessivo, con difetto assoluto di motivazione del punteggio attribuito. La Commissione si era inoltre discostata senza motivazione dai criteri bibliometrici previamente stabiliti, sostituendo l’impact factor medio per pubblicazione con il numero totale delle citazioni e indicando soltanto valori globali. È stata altresì omessa la valutazione analitica dell’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione, compresa la posizione di primo, ultimo o coautore. Tali omissioni rendevano impossibile ricostruire gli elementi concretamente utilizzati per attribuire i punteggi alla ricorrente e al vincitore. Il TAR ha quindi annullato gli atti della procedura relativi alla fase unitaria e inscindibile della valutazione dei titoli e dell’attribuzione dei punteggi per pubblicazioni, attività didattica e curriculum, con caducazione automatica degli atti successivi, compresa la nomina in ruolo del vincitore. Sono rimasti salvi i criteri fissati nella riunione preliminare e le attività già svolte relative alla prova didattica e all’accertamento delle competenze linguistiche. La valutazione dovrà essere rinnovata per tutti e cinque i candidati, entro 60 giorni, da una nuova Commissione in diversa composizione. L’Università è stata condannata al pagamento di 3.000 euro oltre accessori per le spese di giudizio; le spese sono state compensate nei rapporti con il controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. 240/2010

    Disciplina la procedura per la chiamata dei professori universitari, nel cui ambito devono essere rispettati i criteri di valutazione stabiliti dalla legge, dal bando e dalla Commissione.

  • art. 18, comma 4-ter, l. 240/2010

    Prevede la riserva applicata alla procedura selettiva oggetto di causa.

  • artt. 3, 4, 5 e 6 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati dell’Università degli Studi di Firenze, D.R. 21 dicembre 2023, n. 1458

    Costituiscono la disciplina regolamentare dei criteri e delle modalità di valutazione delle pubblicazioni, dell’attività didattica e del curriculum.

  • art. 4, lett. e), del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati dell’Università degli Studi di Firenze, D.R. 21 dicembre 2023, n. 1458

    Rileva per la valutazione delle pubblicazioni e per l’impiego degli indicatori bibliometrici.

  • art. 5 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati dell’Università degli Studi di Firenze, D.R. 21 dicembre 2023, n. 1458

    Rileva per la valutazione dell’attività didattica.

  • art. 6 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati dell’Università degli Studi di Firenze, D.R. 21 dicembre 2023, n. 1458

    Rileva per la valutazione dei curricula.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale parametro di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa nella procedura selettiva.

  • art. 2 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali dedotti.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato quale parametro costituzionale dedotto in relazione alla motivazione e alla ragionevolezza della valutazione.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali dedotti.

  • art. 113 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali dedotti.

  • D.M. 2 maggio 2024, n. 639

    È richiamato quale fonte rilevante per la disciplina del profilo scientifico oggetto della procedura.

Massime di principio

  • Quando una commissione di una procedura selettiva stabilisce che ciascuna pubblicazione sarà valutata mediante un giudizio analitico, la successiva redazione del solo giudizio globale sul complesso delle pubblicazioni integra violazione del criterio prefissato e difetto assoluto di motivazione del punteggio attribuito.
  • La commissione giudicatrice è vincolata ai criteri di valutazione previamente determinati e non può sostituire, senza adeguata motivazione, gli indicatori bibliometrici prescelti con parametri diversi o ometterne alcuni, poiché tale scostamento impedisce di ricostruire l’iter valutativo.
  • Quando la commissione prevede la determinazione analitica dell’apporto individuale nelle pubblicazioni in collaborazione, deve valutare tale apporto con riferimento alle singole pubblicazioni, considerando anche la posizione del candidato nella lista degli autori; l’omissione vizia la valutazione comparativa.
  • La presenza di un divario significativo tra i punteggi non esclude l’interesse a ricorrere contro una procedura selettiva quando il ricorrente deduca l’illegittimità dell’intera fase valutativa e il punteggio massimo della componente contestata sia astrattamente idoneo a colmare il divario.
  • Quando la valutazione comparativa dei titoli è unitaria e inscindibile e risulta illegittima, l’annullamento deve investire la fase valutativa riferita a tutti i candidati, non soltanto quella del ricorrente, e la rinnovazione può essere affidata a una commissione in diversa composizione.
  • L’annullamento degli atti della procedura selettiva determina la caducazione automatica degli atti successivi strettamente dipendenti, inclusi la chiamata e la nomina in ruolo del candidato vincitore.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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