Regolamento (UE) 2023/208
Regolamento (UE) 2023/208 della Commissione del 27 gennaio 2023 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dello scampo nell’unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 per le navi battenti bandiera irlandese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente 2022 dell’Irlanda per lo stock di scampo nell’unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 e dispone la chiusura immediata delle attività di pesca per le navi irlandesi interessate. La misura mira a garantire il rispetto delle possibilità di pesca fissate dal Consiglio e si fonda sul sistema di controllo unionale previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009. Sono comunque consentite alcune operazioni relative a catture effettuate prima della data di chiusura e la gestione delle catture non intenzionali secondo la disciplina della PCP.
Chiusura delle attività di pesca dello scampo nell’unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 per le navi battenti bandiera irlandese, per esaurimento del contingente 2022.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda che pescano lo stock di scampo (Nephrops norvegicus) nell’unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7. La disciplina riguarda la chiusura delle attività di pesca a decorrere dalla data indicata nell’allegato, conseguente all’esaurimento del contingente assegnato all’Irlanda per il 2022. Restano consentite, per catture effettuate prima della data di chiusura, talune operazioni successive alla cattura; per le catture accessorie si applica l’obbligo di sbarco e imputazione ai contingenti secondo il regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Chiusura delle attività di pesca dello scampo nell’unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 per le navi irlandesi
Il regolamento della Commissione interviene per dare attuazione alla gestione delle quote di pesca nel quadro della politica comune della pesca. A seguito delle informazioni ricevute, la Commissione constata che il contingente 2022 dell’Irlanda per lo stock di scampo nell’unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 risulta esaurito e dispone la chiusura delle attività di pesca per le navi interessate. La misura è adottata sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009 e si collega alle possibilità di pesca fissate dal regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente lo stock di scampo (Nephrops norvegicus) nella zona identificata come unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7. I destinatari operativi sono le navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda. La chiusura decorre dalla data indicata nell’allegato, ossia il 14.12.2022, data dalla quale il contingente 2022 assegnato all’Irlanda si ritiene esaurito.
Divieto di pesca e attività connesse
Dal momento della chiusura sono vietate le attività di pesca dello stock interessato. Il divieto è formulato in modo ampio e comprende, in particolare:
- la ricerca del pesce;
- la cala degli attrezzi da pesca;
- la posa degli attrezzi da pesca;
- il salpamento degli attrezzi da pesca quando effettuato ai fini della cattura dello stock.
La norma è quindi concepita non solo come divieto di cattura, ma anche come blocco delle operazioni preparatorie e strumentali alla pesca dello stock esaurito.
Operazioni ancora consentite per catture pregresse
Per i pesci e i prodotti della pesca già prelevati prima della data di chiusura, il regolamento consente ancora alcune operazioni a valle della cattura. In particolare restano autorizzati:
- il trasbordo;
- la detenzione a bordo;
- la trasformazione a bordo;
- il trasferimento;
- l’ingabbiamento;
- l’ingrasso;
- lo sbarco.
La deroga opera solo per le catture effettuate prima della data indicata nell’allegato e non riapre in alcun modo la possibilità di pesca dello stock esaurito.
Catture non intenzionali e imputazione ai contingenti
Il regolamento disciplina espressamente anche le catture non intenzionali dello stock da parte delle navi soggette al divieto. Tali catture devono essere:
- salpate;
- tenute a bordo;
- registrate;
- sbarcate;
- imputate ai contingenti.
Per questa parte il testo rinvia all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca, che costituisce il parametro di riferimento per la gestione delle catture accessorie e per gli obblighi connessi allo sbarco.
Entrata in vigore e forza vincolante
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per gli atti regolamentari dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato tecnico
L’allegato identifica la misura di chiusura con i seguenti elementi essenziali:
- Stato membro: Irlanda;
- stock: NEP/*07U16;
- specie: scampo (Nephrops norvegicus);
- zona: unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7;
- data di chiusura: 14.12.2022.
Tale allegato è decisivo perché fissa il momento dal quale il contingente deve considerarsi esaurito e dal quale opera il divieto di pesca.
Disposizioni principali
Constatazione dell’esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2022 all’Irlanda per lo stock di scampo nell’unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 si considera esaurito a decorrere dalla data indicata nell’allegato. L’allegato riporta la data di chiusura del 14.12.2022.
Divieto di pesca e operazioni vietate
L’articolo 2, paragrafo 1, vieta alle navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda le attività di pesca dello stock interessato dalla data stabilita nell’allegato. Il divieto comprende in particolare la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.
Operazioni consentite per catture anteriori alla chiusura
L’articolo 2, paragrafo 2, mantiene autorizzati il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca prelevati prima della data di chiusura.
Gestione delle catture non intenzionali
L’articolo 2, paragrafo 3, prevede che le catture non intenzionali dello stock effettuate dalle navi interessate siano salpate, tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base normativa e contesto
Il regolamento si fonda sull’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Nei considerando si richiama il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2022, e si indica che le informazioni trasmesse alla Commissione hanno evidenziato l’esaurimento del contingente assegnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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