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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/223

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/223 della Commissione del 27 gennaio 2023 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione di Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342 fino al 28 febbraio 2038, inserendolo nuovamente nell’elenco delle sostanze attive approvate con specifiche condizioni d’uso. La Commissione mantiene limiti stringenti sul metabolita DDR, circoscrive gli impieghi autorizzabili alla concia delle sementi in impianti chiusi e impone ulteriori informazioni di conferma su identificazione del microrganismo, metabolita e possibile trasferimento di resistenza antibiotica. Contestualmente, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 viene aggiornato sopprimendo la precedente voce in parte A e inserendo la nuova voce in parte B.

Rinnova l’approvazione della sostanza attiva microbica Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342 e modifica l’elenco delle sostanze attive approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342, nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda in particolare l’approvazione della sostanza attiva, le condizioni di utilizzo autorizzabili negli Stati membri e gli obblighi del richiedente/produttore relativi a conferme tecniche e di sicurezza. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea ed è indicato come testo rilevante ai fini del SEE; si applica dal 1o marzo 2023. Restano esclusi usi diversi da quelli espressamente autorizzati, in particolare usi non fungicidi o non effettuati come concia delle sementi in impianti chiusi.

Rinnovo dell’approvazione di Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/223 rinnova l’approvazione della sostanza attiva microbica Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342 ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Il rinnovo interviene all’esito della procedura di riesame e tiene conto delle valutazioni dell’EFSA, delle consultazioni tra Stati membri e delle ulteriori richieste di chiarimento su aspetti scientifici e di rischio.

Contesto della valutazione e basi del rinnovo

La sostanza attiva era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, quindi, considerata approvata nell’ambito del sistema del regolamento (CE) n. 1107/2009. La sua approvazione era destinata a scadere il 30 aprile 2023, ma il regolamento di esecuzione (UE) 2022/378 ne aveva prorogato la durata proprio per consentire la chiusura della procedura di rinnovo. La Commissione richiama le conclusioni dell’EFSA del 9 dicembre 2016 e una successiva dichiarazione del 23 settembre 2020 sul potenziale di traslocazione nelle piante e sulla valutazione del rischio per l’uomo connessa al metabolita DDR.

Ambito di applicazione e condizioni autorizzative

Il rinnovo riguarda i prodotti fitosanitari contenenti Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342 e, in particolare, gli usi rappresentativi valutati ai fini dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il regolamento consente soltanto l’uso come fungicida per la concia delle sementi in impianti chiusi. Restano quindi esclusi impieghi più ampi o diversi, e gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, comprese le appendici I e II, nell’applicazione dei principi uniformi dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Limiti sul metabolita DDR e profili di rischio

Una delle condizioni centrali è il contenimento del metabolita secondario 2,3-deepoxy-2,3-didehydro-rhizoxin (DDR). Il regolamento fissa un limite massimo pari al LOQ di 2,0 μg/ml nell’agente antiparassitario microbico (MPCA) e richiama, per la valutazione nazionale, l’esigenza di non superare 2 μg/ml. La Commissione sottolinea inoltre che il microrganismo deve essere considerato, come ogni microrganismo, un potenziale sensibilizzante e che occorre prestare particolare attenzione all’esposizione per inalazione, con eventuali misure di attenuazione dei rischi nelle condizioni d’impiego.

Obblighi del produttore e informazioni di conferma

Il produttore deve garantire il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e il controllo di qualità nel processo di fabbricazione, così da rispettare i limiti relativi alla contaminazione microbiologica previsti dal documento di lavoro SANCO/12116/2012. Inoltre, il richiedente deve presentare entro il 23 febbraio 2025 informazioni di conferma su tre profili: identità tassonomica filogenetica del microrganismo; caratteristiche del metabolita DDR, con particolare riguardo al suo tasso di degradazione; potenziale trasferimento genico della resistenza antibiotica verso altri microrganismi, secondo le linee guida SANTE/2020/12260.

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

Per effetto del rinnovo, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 viene aggiornato. La precedente voce 89 relativa a Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342 è soppressa dalla parte A e una nuova voce 156 viene inserita nella parte B con la disciplina aggiornata, comprensiva di data di approvazione, scadenza al 28 febbraio 2038 e condizioni specifiche di impiego.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o marzo 2023. In quanto regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione

L’approvazione della sostanza attiva Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342 è rinnovata ai sensi dell’articolo 1, alle condizioni indicate nell’allegato I. Il rinnovo si fonda sulla conclusione che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti per almeno uno o più impieghi rappresentativi.

Condizioni specifiche di approvazione

L’approvazione decorre dal 1o marzo 2023 e scade il 28 febbraio 2038. Sono autorizzabili solo usi come fungicida per la concia delle sementi in impianti chiusi. Il contenuto del metabolita secondario 2,3-deepoxy-2,3-didehydro-rhizoxin (DDR) nell’agente antiparassitario microbico (MPCA) non deve superare il LOQ pari a 2,0 μg/ml; per la valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al livello di DDR, che non deve superare 2 μg/ml, nonché alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto del potenziale sensibilizzante del microrganismo e dell’esposizione per inalazione.

Obblighi di conferma del richiedente

Entro il 23 febbraio 2025 il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma su: identificazione tassonomica filogenetica del microrganismo; caratterizzazione del metabolita DDR, in particolare il suo tasso di degradazione; potenziale di trasferimento genico della resistenza antibiotica ad altri microrganismi.

Aggiornamento del regolamento (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A è soppressa la voce 89 relativa a Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342; nella parte B è inserita una nuova voce 156 con le condizioni di approvazione rinnovate.

Applicazione ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o marzo 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresalute e sicurezzamicroorganismi e valutazione del rischio

Testo integrale

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