Regolamento (UE) 2023/180
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/180 del Consiglio del 27 gennaio 2023 che attua il regolamento (UE) 2022/2474 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione dà attuazione alla previsione del regolamento (UE) 2022/2474 che subordinava l’efficacia di specifiche misure restrittive a un atto di esecuzione del Consiglio. Esso stabilisce che le misure di cui all’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano, dal 1° febbraio 2023, a tutte le entità incluse nell’allegato V del regolamento (UE) 2022/2474. Il provvedimento è immediatamente vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Applicazione, dal 1° febbraio 2023, delle misure restrittive di sospensione delle attività di radiodiffusione previste dall’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 nei confronti di tutte le entità elencate nell’allegato V del regolamento (UE) 2022/2474.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione adottate in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. Riguarda specificamente le entità di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2022/2474 e determina il momento a partire dal quale nei loro confronti si applicano le misure dell’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014. Non disciplina in via generale tutti i soggetti economici, ma solo gli organi di informazione/entità individuati nell’allegato richiamato.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/180 del Consiglio
Il regolamento attua una misura già prevista dal quadro sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Russia per le azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina. In particolare, dà efficacia operativa alla sospensione di talune attività di radiodiffusione prevista dal regolamento (UE) 2022/2474 e richiamata nel regolamento (UE) n. 833/2014.
Finalità e contesto normativo
Il Consiglio richiama l’articolo 29 TUE e l’articolo 1, punto 19, del regolamento (UE) 2022/2474. Nei considerando si precisa che il regolamento del 16 dicembre 2022 aveva introdotto ulteriori misure restrittive, ma aveva rimesso l’applicabilità nei confronti dei singoli organi di informazione all’adozione di un atto di esecuzione del Consiglio. Dopo aver esaminato i casi interessati, il Consiglio conclude che le misure devono trovare applicazione dal 1° febbraio 2023 verso tutte le entità incluse nell’allegato V del regolamento (UE) 2022/2474.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento non introduce un regime sanzionatorio autonomo, ma determina la decorrenza dell’applicazione dell’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014. Il suo ambito è quindi circoscritto alle entità elencate nell’allegato V del regolamento (UE) 2022/2474, che sono i destinatari delle misure restrittive in materia di radiodiffusione.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 è la disposizione centrale: stabilisce che le misure restrittive si applicano dal 1° febbraio 2023 a tutte le entità dell’allegato V. Il regolamento non contiene ulteriori obblighi procedurali, eccezioni o deroghe, limitandosi a rendere operativa la misura.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato nell’ordinamento interno senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Decorrenza delle misure restrittive
L’articolo 1 dispone che le misure previste dall’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2023 nei confronti di tutte le entità di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2022/2474.
Rapporto con il regolamento (UE) 2022/2474 e con il regolamento (UE) n. 833/2014
Il regolamento attua l’articolo 1, punto 19, del regolamento (UE) 2022/2474, che aveva introdotto la sospensione delle attività di radiodiffusione nell’Unione o dirette all’Unione di taluni organi di informazione, subordinandone l’applicazione all’adozione di un atto di esecuzione del Consiglio. Il provvedimento rende operativa tale misura nei confronti delle entità indicate nell’allegato V.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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