Regolamento (UE) 2023/186
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/186 della Commissione del 27 gennaio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di talune autorità di controllo e taluni organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti per certificare prodotti biologici importati da paesi terzi. La modifica deriva da nuove informazioni ricevute dalla Commissione e, soprattutto, dalla revoca o soppressione del riconoscimento di alcuni organismi per motivi di mancata operatività o di carenze nei controlli. L’intervento incide sull’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 e ha effetto diretto in tutti gli Stati membri.
Modifica l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti per l’importazione di prodotti biologici nell’Unione, aggiornando l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e agli organismi coinvolti nell’importazione nell’Unione di prodotti biologici certificati in paesi terzi, limitatamente ai soggetti iscritti nell’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325. Interviene in particolare sul riconoscimento di "Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.", "EKO-CONTROL SK s.r.o." e "LETIS S.A.", con esclusione di altri soggetti non menzionati. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’elenco dei controlli biologici riconosciuti per l’importazione nell’Unione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/186 della Commissione interviene sul sistema di riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo competenti per certificare prodotti biologici nei paesi terzi ai fini dell’importazione nell’Unione. La finalità è aggiornare l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 sulla base di nuove informazioni e di verifiche svolte dalla Commissione, in un quadro normativo fondato sul regolamento (UE) 2018/848 e sulle regole di supervisione dettate dal regolamento delegato (UE) 2021/1342.
Ambito e contesto normativo
Il provvedimento riguarda esclusivamente l’elenco UE delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza per l’importazione di prodotti biologici da paesi terzi. Non introduce una disciplina generale nuova sulla produzione biologica, ma modifica puntualmente la composizione dell’elenco dei soggetti abilitati a rilasciare certificazioni valide per l’ingresso nel mercato unionale.
Il considerando iniziale segnala che la Commissione ha ricevuto nuove informazioni e richieste dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325, rendendo necessario un aggiornamento dell’allegato II. L’intervento si colloca quindi nell’ambito dei controlli e della vigilanza sul mantenimento del riconoscimento degli organismi autorizzati.
Revoca parziale del riconoscimento di Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.
La Commissione ha esaminato la domanda dell’organismo "Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C." volta a revocare il proprio riconoscimento per la categoria di prodotti A per Repubblica dominicana, Guatemala ed El Salvador, a causa della mancanza di operatori. L’allegato del regolamento sostituisce il punto 3 della relativa sezione, aggiornando i codici paese e le categorie di prodotti interessate.
Dalla tabella modificata emerge che:
- per Colombia (CO-BIO-104) risultano ammesse le categorie A e D;
- per Repubblica dominicana (DO-BIO-104), Guatemala (GT-BIO-104) ed El Salvador (SV-BIO-104) non risultano categorie ammesse;
- per Messico (MX-BIO-104) risultano ammesse le categorie A, B e D.
Soppressione di EKO-CONTROL SK s.r.o.
La sezione relativa a "EKO-CONTROL SK s.r.o." è soppressa integralmente. Il regolamento non dettaglia nel dispositivo i motivi specifici della soppressione, ma l’effetto è la rimozione dell’organismo dall’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione.
Soppressione di LETIS S.A. e motivi della rimozione
La parte più rilevante del regolamento riguarda "LETIS S.A.", la cui sezione è soppressa integralmente. I considerando elencano quattro profili di criticità che giustificano la rimozione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), punti ii), iii), v) e vii), del regolamento delegato (UE) 2021/1342:
- mancata trasmissione, nella relazione annuale e a seguito di richieste successive, di informazioni aggiornate sulla relazione di valutazione dell’organismo di accreditamento per i prodotti dell’acquacoltura e le alghe non trasformati;
- mancata comunicazione alla Commissione di tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico;
- mancata adozione di adeguate misure correttive rispetto a casi di non conformità e violazioni delle norme di produzione biologica, inclusi numerosi casi notificati tramite OFIS e follow-up inadeguati;
- mancata dimostrazione, a seguito dell’audit della Commissione nel 2021, dell’attuazione di misure di controllo efficaci e rafforzate e delle azioni correttive necessarie.
La Commissione sottolinea inoltre il rischio che i consumatori siano indotti in errore sulla vera natura dei prodotti certificati da tale organismo.
Effetti normativi e decorrenza
L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento per la concreta modifica dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rapporti con gli altri atti UE richiamati
Il regolamento si coordina con:
- il regolamento (UE) 2018/848, che costituisce la base della disciplina sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325, di cui modifica l’allegato II;
- il regolamento delegato (UE) 2021/1342, utilizzato come base per la supervisione del riconoscimento e per la rimozione di un organismo non conforme.
In termini pratici, l’effetto è la rimodulazione dell’elenco dei soggetti che possono certificare prodotti biologici destinati all’importazione nell’Unione, con impatti operativi per importatori, organismi di certificazione e operatori del settore biologico.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone che l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento, aggiornando l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione.
Aggiornamento del riconoscimento di Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.
Nell’allegato, la sezione relativa a "Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C." è sostituita: il punto 3 aggiorna i numeri di codice, i paesi terzi e le categorie di prodotti interessate. In particolare, il riconoscimento è revocato per la categoria di prodotti A per Repubblica dominicana, Guatemala ed El Salvador, mentre restano indicati altri codici e paesi, tra cui Colombia e Messico, con le relative categorie ammesse.
Soppressione del riconoscimento di EKO-CONTROL SK s.r.o.
La sezione relativa a "EKO-CONTROL SK s.r.o." è soppressa integralmente, con conseguente eliminazione dal novero delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti.
Soppressione del riconoscimento di LETIS S.A.
La sezione relativa a "LETIS S.A." è soppressa integralmente. I considerando indicano quattro ragioni: mancata trasmissione di informazioni aggiornate sulla relazione di valutazione dell’organismo di accreditamento per prodotti dell’acquacoltura e alghe non trasformati; mancata comunicazione di tutte le informazioni sul fascicolo tecnico; omissione di adeguate misure correttive rispetto a non conformità e violazioni rilevate; mancata dimostrazione, dopo l’audit della Commissione del 2021, di misure di controllo efficaci e rafforzate e delle necessarie azioni correttive.
Base giuridica e criteri applicati
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2018/848, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2, e il regolamento delegato (UE) 2021/1342, articolo 4, paragrafo 1, lettera d), punti ii), iii), v) e vii), quale base per la rimozione di LETIS S.A. dall’elenco, alla luce delle carenze riscontrate e del rischio di inganno per il consumatore.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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