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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/185

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/185 della Commissione del 27 gennaio 2023 che apre un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore cinese, abroga il dazio in vigore sulle importazioni di tale produttore esportatore e dispone la registrazione di dette importazioni

Normativa europea32023R0185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento avvia un riesame per nuovo esportatore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, riguardante Seven Star Lemon Technology co., Ltd. per le importazioni di acido citrico e citrato trisodico biidrato dalla RPC. Contestualmente abroga, per il solo esportatore interessato, il dazio antidumping definitivo in vigore e dispone la registrazione delle importazioni, così da consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi qualora il riesame accerti pratiche di dumping. Il regolamento fissa anche termini procedurali, modalità di partecipazione, regole su riservatezza e comunicazioni, e prevede la conclusione dell’inchiesta entro nove mesi dall’entrata in vigore.

Apertura di un riesame relativo a un nuovo esportatore nel quadro di un dazio antidumping definitivo sull’acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, con abrogazione del dazio per il produttore interessato e registrazione delle relative importazioni.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di acido citrico e citrato trisodico biidrato, classificati ai codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 (codici TARIC 2918150011 e 2918150019), originari della Repubblica popolare cinese e fabbricati per l’esportazione nell’Unione da Seven Star Lemon Technology co., Ltd. Il regolamento riguarda il procedimento antidumping di riesame per i cosiddetti nuovi esportatori, la registrazione doganale di tali importazioni e gli adempimenti procedurali delle parti interessate; non disciplina le importazioni di altri produttori/esportatori diversi da quello espressamente individuato.

Riesame relativo a un nuovo esportatore nel settore dell’acido citrico

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/185 apre un riesame relativo a un nuovo esportatore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. L’atto riguarda Seven Star Lemon Technology co., Ltd., produttore esportatore cinese di acido citrico, e si inserisce nel quadro delle misure antidumping già vigenti sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.

Contesto e presupposti dell’apertura

La Commissione rileva che il richiedente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare: non aver esportato il prodotto interessato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta originaria; di non essere collegato a produttori esportatori soggetti ai dazi vigenti; e di avere iniziato a esportare nell’Unione solo a partire da giugno 2021. Sulla base di tali elementi, la Commissione apre il riesame per determinare se sia necessario istituire un dazio antidumping individuale per il richiedente.

Prodotto interessato e misure preesistenti

Il riesame concerne acido citrico e citrato trisodico biidrato, classificati ai codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00, corrispondenti ai codici TARIC 2918150011 e 2918150019. Le misure preesistenti consistono nel dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/607, che prevede un’aliquota del 42,7 % per le importazioni interessate, salvo le società specificamente individuate con aliquote individuali.

Abrogazione del dazio per il richiedente e registrazione delle importazioni

Per le importazioni fabbricate per l’esportazione nell’Unione da Seven Star Lemon Technology co., Ltd., il dazio antidumping vigente è abrogato. Parallelamente, le autorità doganali nazionali devono procedere alla registrazione di tali importazioni, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, così da consentire l’eventuale riscossione futura di dazi qualora il riesame si concluda con un accertamento di dumping. La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Periodo dell’inchiesta e determinazione del valore normale

L’inchiesta copre il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. La Commissione si riserva tuttavia di verificare eventuali operazioni successive e di modificare il periodo di riferimento, se necessario. Per il richiedente, il valore normale sarà determinato secondo il metodo dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, del regolamento di base, in ragione della data di apertura dell’ultimo riesame in previsione della scadenza delle misure.

Diritti di partecipazione, termini e cooperazione procedurale

Le parti interessate devono manifestarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Le osservazioni scritte, le risposte al questionario e le altre informazioni devono pervenire entro 37 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Le domande di audizione devono essere presentate entro lo stesso termine; per le questioni relative alla fase di apertura, il termine è di 15 giorni dall’entrata in vigore.

La Commissione mette a disposizione un questionario per il richiedente e invita le parti a usare la piattaforma TRON.tdi per l’invio delle comunicazioni, delle deleghe e delle certificazioni. Le parti devono indicare recapiti completi e un indirizzo e-mail ufficiale, attivo e controllato quotidianamente.

Riservatezza, dati sensibili e omessa collaborazione

Le informazioni riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato etichettato "For inspection by interested parties". Se la riservatezza non è adeguatamente motivata o manca un riassunto non riservato sufficiente, la Commissione può non tenere conto delle informazioni, salvo prova convincente della loro correttezza basata su fonti attendibili.

In caso di mancata collaborazione, rifiuto di accesso alle informazioni, mancata trasmissione nei termini o ostruzione dell’inchiesta, la Commissione può basarsi sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Se informazioni fornite risultano false o fuorvianti, esse non vengono considerate.

Consigliere-auditore e conclusione dell’inchiesta

Le parti possono rivolgersi al consigliere-auditore per questioni attinenti all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e ai diritti di difesa. Le richieste devono essere motivate e presentate per iscritto, preferibilmente senza ritardo.

L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base. I dati personali raccolti nel procedimento sono trattati secondo il regolamento (UE) 2018/1725.

Disposizioni principali

Apertura del riesame per nuovo esportatore

Viene aperto un riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 per determinare se debba essere istituito un dazio antidumping individuale sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da Seven Star Lemon Technology co., Ltd. Il riesame mira a determinare un margine di dumping individuale per il richiedente.

Prodotto interessato e classificazione doganale

Il prodotto interessato è costituito da acido citrico e citrato trisodico biidrato, originari della Repubblica popolare cinese, classificati con i codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00, corrispondenti ai codici TARIC 2918150011 e 2918150019.

Abrogazione del dazio in vigore per il richiedente

Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 è abrogato, limitatamente alle importazioni del prodotto fabbricato per l’esportazione nell’Unione da Seven Star Lemon Technology co., Ltd.

Registrazione delle importazioni

Le autorità doganali nazionali devono registrare le importazioni interessate in conformità all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione cessa dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Termini per la partecipazione delle parti interessate

Le parti interessate devono manifestarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Le osservazioni scritte, le risposte al questionario e le altre informazioni devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le domande di audizione devono essere presentate entro lo stesso termine di 37 giorni; per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura, la richiesta deve comunque essere presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore.

Periodo dell’inchiesta di riesame

L’inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. La Commissione si riserva la possibilità di verificare operazioni successive e di modificare il periodo, se necessario.

Metodo per il valore normale

Per il richiedente, il valore normale è determinato secondo il metodo di cui all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6 bis, del regolamento di base, poiché l’ultimo riesame in previsione della scadenza è stato aperto dopo il 20 dicembre 2017.

Regole su comunicazioni, riservatezza e TRON.tdi

Le parti devono usare, di regola, la piattaforma TRON.tdi o la posta elettronica. Le informazioni riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato marcato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato. In mancanza di adeguata motivazione della riservatezza o di un riassunto conforme, la Commissione può non prendere in considerazione le informazioni.

Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili

Se una parte nega l’accesso alle informazioni, non le comunica nei termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Informazioni false o fuorvianti non sono prese in considerazione.

Consigliere-auditore e diritti di difesa

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e più in generale ai diritti di difesa. Le domande devono essere motivate e presentate per iscritto, possibilmente senza indugio.

Durata dell’inchiesta e trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dall’entrata in vigore. I dati personali raccolti sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialedoganecommercio internazionale

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