Regolamento (UE) 2023/210
Regolamento (UE) 2023/210 della Commissione del 27 gennaio 2023 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente 2022 per il merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 e dispone la chiusura delle relative attività di pesca per le navi dell’Unione. Dal 21 dicembre 2022 sono vietate la pesca e le operazioni connesse sulle catture di tale stock. Il provvedimento è adottato dalla Commissione in applicazione del regime unionale di controllo della pesca.
Chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera di uno Stato membro UE, per esaurimento del contingente 2022.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea che effettuano attività di pesca dello stock di merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. Il divieto opera dal 21.12.2022, data indicata nell’allegato come data di chiusura, e riguarda tutte le operazioni connesse alle catture di tale stock dopo tale data. Il regolamento si inserisce nel quadro del controllo unionale previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009 e attua la chiusura una volta esaurito il contingente assegnato per il 2022.
Chiusura della pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2
Il regolamento constata che il contingente 2022 per lo stock di merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 risulta esaurito sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione. In conseguenza di ciò, la Commissione dispone la chiusura delle attività di pesca, in coerenza con il meccanismo di controllo delle quote previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009.
Contesto e base normativa
Il provvedimento richiama il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2022, e si fonda sull’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. La logica dell’atto è quella tipica dei regolamenti di chiusura: una volta raggiunta la quota assegnata, la Commissione rende immediatamente inefficaci le ulteriori catture dello stock interessato per gli operatori UE.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’atto si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea e alle navi immatricolate in uno Stato membro. L’oggetto è circoscritto allo stock COD/1N2AB, cioè al merluzzo bianco (Gadus morhua), nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. L’allegato identifica come data di chiusura il 21.12.2022 per l’insieme degli Stati membri dell’Unione europea.
Effetti del superamento del contingente
Dal 21.12.2022 è vietato non solo l’esercizio della pesca dello stock interessato, ma anche ogni operazione successiva sulle catture ottenute dopo tale data. In particolare, il regolamento vieta:
- tenere a bordo le catture;
- trasferirle;
- trasbordarle;
- sbarcarle.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la chiusura operativa decorre dalla data indicata nell’allegato, cioè dal 21.12.2022. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2022 agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock di merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 si ritiene esaurito a decorrere dal 21.12.2022, come indicato nell’allegato.
Divieto di pesca e operazioni successive
A decorrere dal 21.12.2022 è vietata alle navi battenti bandiera di uno Stato membro UE o immatricolate in uno Stato membro UE la pesca dello stock di merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. È inoltre vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Base giuridica e controllo
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 36, paragrafo 2, nell’ambito del regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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