Sentenza del 08/03/2017 n. 5968 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 2005, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'omessa contabilizzazione di ricavi derivanti dalla cessione di immobili e aveva determinato un maggior reddito d'impresa. La ricorrente ha contestato l'utilizzo dei valori OMI e l'insufficienza delle ulteriori presunzioni utilizzate dall'Ufficio, deducendo anche vizi di motivazione, violazione delle regole sulle presunzioni e illegittima valorizzazione delle dichiarazioni di terzi e della richiesta di accertamento con adesione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto, per quanto di ragione, i primi due motivi di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha stabilito che i dati OMI costituiscono soltanto presunzioni semplici e non possono, da soli, fondare un accertamento induttivo. Occorrono ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, riferiti in modo adeguato alle singole operazioni contestate. Nel caso concreto, la dichiarazione di un solo acquirente, il riferimento a un solo mutuo e la circostanza che l'accertamento con adesione riguardasse soltanto alcuni immobili non erano sufficienti a giustificare la rettifica relativa a tutte le undici cessioni. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti
L'accertamento induttivo può fondarsi su presunzioni semplici, ma l'Amministrazione deve fornire elementi idonei, convergenti e specificamente riferibili ai maggiori ricavi contestati.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
La disciplina delle rettifiche ai fini IVA deve essere applicata coerentemente con il principio secondo cui i valori OMI non costituiscono, da soli, prova legale del corrispettivo effettivo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4
Nel processo tributario le presunzioni e gli elementi probatori devono essere valutati secondo la loro concreta attendibilità; i dati OMI non possono trasformarsi automaticamente in prova sufficiente del maggior prezzo.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Le presunzioni devono derivare da fatti noti e possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza; un elemento isolato o riferito solo ad alcune operazioni non è normalmente sufficiente per estendere la rettifica a tutte le operazioni.
Legge n. 88 del 2009, art. 24, comma 5
La norma ha eliminato la presunzione legale di corrispondenza tra valore normale del bene e corrispettivo effettivo, ripristinando la necessità di una valutazione giudiziale basata su presunzioni semplici adeguatamente comprovate.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6
La richiesta di accertamento con adesione limitata ad alcuni immobili non equivale, di per sé, a riconoscimento della fondatezza dell'accertamento per tutti gli altri immobili.
Massime di principio
- I valori OMI sono meri indicatori statistici e possono costituire soltanto presunzioni semplici: non bastano, da soli, a dimostrare l'occultamento di ricavi o un maggior corrispettivo.
- L'Amministrazione deve affiancare ai dati OMI ulteriori elementi concreti, come dichiarazioni attendibili degli acquirenti, movimentazioni finanziarie, importi dei mutui o altre evidenze documentali.
- Gli elementi presuntivi devono essere gravi, precisi e concordanti e devono riferirsi alle singole operazioni contestate; non è sufficiente provare una difformità relativa a uno o pochi immobili per rettificare automaticamente tutte le cessioni.
- Il giudice deve spiegare chiaramente quali elementi sostengono la rettifica e in che modo consentono di ricostruire il maggior reddito, evitando riferimenti generici o ambigui.
- La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione limitata ad alcune operazioni non costituisce, da sola, confessione o prova del maggior reddito relativo alle altre operazioni.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe contestare sia l'affidabilità e la specificità dei dati utilizzati dall'Ufficio sia il collegamento tra tali dati e ciascuna compravendita, producendo documentazione sul reale valore degli immobili.
Testo integrale
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