Sentenza del 04/08/2016 n. 79 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Sollecito di pagamento conseguente notifica di cartelle divenute definitive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il sollecito di pagamento relativo a cartelle esattoriali divenute definitive, sostenendo l'ammissibilità del ricorso nonostante il sollecito non sia espressamente compreso nell'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992. La contestazione si fonda sull'esistenza di un debito tributario derivante da atti precedenti eventualmente non notificati, rispetto ai quali il sollecito può rappresentare la prima occasione utile per esercitare il diritto di difesa e ottenere una pronuncia sulla legittimità della pretesa.
La decisione
Il ricorso contro il sollecito è ritenuto ammissibile quando l'atto rende conoscibile una pretesa tributaria e consente di contestare anche gli atti prodromici non regolarmente notificati. La giurisdizione tributaria comprende infatti tutte le controversie aventi a oggetto tributi, e l'atto successivo può costituire l'unico strumento per impugnare gli atti precedenti non conosciuti dal contribuente. Ne consegue che il contribuente può chiedere al giudice tributario di verificare la validità della pretesa e delle notifiche degli atti originari.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 546/1992
Elenco degli atti impugnabili nel processo tributario
Sebbene il sollecito di pagamento non sia espressamente incluso tra gli atti impugnabili, il ricorso può essere ammesso quando il sollecito manifesta una pretesa tributaria e il contribuente non abbia avuto una precedente valida conoscenza degli atti prodromici.
Norme sulla giurisdizione tributaria del d.lgs. 546/1992
Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi a oggetto tributi di ogni genere
La giurisdizione tributaria si estende alle controversie sostanzialmente tributarie, indipendentemente dalla denominazione formale dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Un atto non espressamente previsto tra quelli impugnabili può essere contestato quando rende per la prima volta concreta e attuale una pretesa tributaria.
- Il contribuente può impugnare l'atto successivo per far valere la mancata o irregolare notifica degli atti precedenti, se questi non gli erano stati validamente comunicati.
- La denominazione dell'atto è meno importante del suo contenuto e degli effetti che produce sulla posizione fiscale del contribuente.
- Quando il sollecito si limita a richiamare cartelle regolarmente notificate e divenute definitive, la contestazione può essere preclusa o limitata; quando invece la notifica delle cartelle è assente o invalida, il sollecito può costituire la prima occasione utile per difendersi.
- È necessario verificare tempestivamente la data di conoscenza dell'atto e proporre ricorso entro i termini applicabili, contestando in modo specifico la pretesa e le notifiche degli atti prodromici.
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