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Sentenza

Sentenza del 04/08/2016 n. 56 - Comm. Trib. Prov. Aosta

INTITOLAZIONE: Accertamento basato sugli studi di settore. Gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi accertati. Legittimità. Contraddittorio. Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la legittimità di un accertamento basato sugli studi di settore, motivato da gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati dal contribuente e quelli risultanti dall'applicazione dello studio. Il punto centrale era stabilire se lo scostamento fosse sufficiente, da solo, a giustificare l'accertamento oppure se fosse necessario instaurare un effettivo contraddittorio per verificare l'applicabilità dello studio alla concreta realtà economica dell'impresa.

La decisione

L'accertamento basato sugli studi di settore è ritenuto legittimo quando lo scostamento evidenzia gravi incongruenze, ma le risultanze dello studio non possono essere applicate in modo automatico. Dopo il contraddittorio con il contribuente, l'Amministrazione deve correggere e adattare i risultati dello studio in modo da rappresentare la specifica situazione economica dell'impresa. Il contraddittorio costituisce quindi un passaggio necessario per rendere concretamente utilizzabile l'accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 62-sexies, comma 3, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427

    La norma consente l'accertamento analitico-induttivo fondato sugli studi di settore in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo studio, purché l'applicazione sia verificata e adeguata alla concreta realtà dell'impresa.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenze 18 dicembre 2009, nn. 26635, 26636, 26637 e 26638

    Gli studi di settore costituiscono strumenti presuntivi che richiedono il contraddittorio con il contribuente; l'accertamento deve tenere conto delle specifiche circostanze del caso concreto e non può fondarsi esclusivamente sull'automatica applicazione del risultato statistico.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, ordinanza 6 luglio 2010, n. 15905

    Conferma la necessità che l'Amministrazione valuti, nel contraddittorio, gli elementi specifici riferiti all'attività del contribuente e adatti le risultanze dello studio di settore alla singola impresa.

Massime di principio

  • Un forte scostamento dagli studi di settore può giustificare l'avvio dell'accertamento, ma non determina automaticamente la fondatezza definitiva della pretesa fiscale.
  • Il contraddittorio con il contribuente è essenziale: l'Amministrazione deve consentire la partecipazione e valutare concretamente le spiegazioni, i documenti e le peculiarità dell'attività.
  • Gli studi di settore hanno natura presuntiva e statistica; devono essere adattati alla situazione individuale dell'impresa e non possono essere applicati come prova automatica del maggior reddito.
  • Il contribuente deve fornire elementi specifici e documentati idonei a dimostrare perché i risultati dello studio non rappresentano la propria effettiva capacità reddituale.
  • In una situazione analoga, la legittimità dell'accertamento dipende sia dalla gravità dello scostamento sia dalla qualità della motivazione e dall'effettività del contraddittorio.

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