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Sentenza

Sentenza del 04/08/2016 n. 296 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Non Disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni relativo all'imposta sostitutiva su un mutuo stipulato nel 2010 per l'acquisto della prima casa. L'Agenzia aveva revocato l'aliquota agevolata perché la contribuente aveva già usufruito della medesima agevolazione per un acquisto effettuato nel 2003. La contribuente sosteneva che il precedente beneficio non si fosse perfezionato, poiché non aveva trasferito la residenza entro 18 mesi, e chiedeva inoltre lo scomputo dell'imposta già versata allo 0,25%.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva riconosciuto la debenza dell'imposta con aliquota del 2%, disponendo però lo scomputo dell'importo già versato con aliquota dello 0,25%. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, confermando che la precedente fruizione dell'agevolazione impediva di richiederla nuovamente, anche se il precedente acquisto non aveva poi consentito di consolidare il beneficio per mancato trasferimento della residenza. Secondo il giudice, la contribuente avrebbe dovuto chiedere tempestivamente la revoca e restituire l'agevolazione precedentemente fruita; la dichiarazione di voler beneficiare dell'agevolazione ha natura negoziale e non è liberamente revocabile. Le spese di giudizio sono state compensate per gravi motivi.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'agevolazione prima casa

    L'agevolazione per l'acquisto della prima casa non può essere reiterata quando il contribuente ne abbia già usufruito in relazione a un precedente acquisto, anche se il precedente beneficio risultava successivamente non spettante per il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi.

  • Imposta sostitutiva sui finanziamenti per l'acquisto della prima casa

    L'aliquota agevolata non era applicabile al mutuo del 2010, poiché la contribuente aveva già utilizzato il beneficio in occasione dell'acquisto del 2003. È stato tuttavia riconosciuto lo scomputo dell'imposta già versata con aliquota dello 0,25%.

  • Cassazione civile, sentenza 30 luglio 2014, n. 17294

    non è possibile fruire dell'agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa, previa rinunzia a un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina, in conseguenza del divieto di reiterazione interna derivante dalla legge e del carattere negoziale, non revocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler fruire del beneficio

    La richiesta dell'agevolazione prima casa ha natura negoziale e, una volta effettuata, non può essere semplicemente revocata per consentire l'utilizzo del beneficio in occasione di un acquisto successivo.

Massime di principio

  • La fruizione dichiarata di un'agevolazione prima casa può impedire l'accesso allo stesso beneficio in occasione di un acquisto successivo, anche quando il primo beneficio sia divenuto successivamente non spettante.
  • Il mancato trasferimento della residenza entro il termine previsto comporta la decadenza dall'agevolazione, ma non equivale automaticamente a una rinuncia preventiva o a una cancellazione degli effetti della precedente richiesta.
  • Chi abbia fruito di un'agevolazione poi rivelatasi non spettante deve regolarizzare tempestivamente la propria posizione, restituendo il beneficio e pagando quanto dovuto, senza presumere di poterlo utilizzare nuovamente per un altro acquisto.
  • Quando viene recuperata un'imposta agevolata, deve essere scomputato quanto già versato per la medesima operazione, evitando una duplicazione del prelievo.

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