Sentenza del 04/08/2016 n. 4980 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IMU - ICI - Presupposto impositivo - Ultimazione lavori - Accatastamento immobili - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che, ai fini ICI, l'accatastamento rappresenta il presupposto base per il riconoscimento del tributo. L'ultimazione dei lavori o l'utilizzazione anteriore assumono rilievo soltanto in via ulteriore e nei casi in cui l'immobile non sia ancora accatastato. Il testo non riporta le parti processuali né l'esito formale del ricorso, pertanto non è possibile stabilire se la domanda sia stata accolta o respinta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il presupposto impositivo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), con particolare riferimento al rapporto tra accatastamento dell'immobile, ultimazione dei lavori e utilizzazione anteriore. La sentenza interpreta l'art. 2 del D.L. 504/1992 nel senso che l'ultimazione dei lavori o l'utilizzazione dell'immobile prima di tale momento costituiscono criteri ulteriori, rilevanti quando il fabbricato non sia ancora iscritto al catasto. Il presupposto ordinario per l'applicazione del tributo è quindi individuato nell'accatastamento dell'immobile.
Norme richiamate
Art. 2 del D.L. 504/1992
Il presupposto della ultimazione lavori ovvero della utilizzazione anteriore
La norma è interpretata nel senso che l'ultimazione dei lavori o l'utilizzazione anticipata costituiscono criteri ulteriori per individuare il presupposto dell'imposta quando il fabbricato non è ancora iscritto al catasto; l'accatastamento resta il presupposto ordinario di riferimento.
Massime di principio
- Per gli immobili soggetti a ICI, l'accatastamento costituisce normalmente il principale elemento per individuare il presupposto impositivo.
- L'ultimazione dei lavori o l'utilizzazione dell'immobile prima dell'accatastamento possono assumere rilievo solo come criteri alternativi o integrativi nei casi di mancata iscrizione catastale.
- La mera ultimazione dei lavori non dovrebbe essere considerata, isolatamente e in ogni caso, sufficiente a sostituire il presupposto ordinario dell'accatastamento.
- Nelle controversie analoghe è necessario verificare la data di accatastamento, l'eventuale utilizzazione dell'immobile e la disciplina applicabile al periodo d'imposta interessato.
- Poiché il testo fornito non indica ricorrente, resistente ed esito processuale, tali elementi non possono essere ricostruiti con certezza dalla sola massima.
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