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Sentenza

Sentenza del 04/08/2016 n. 297 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Non Disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava tre intimazioni di pagamento relative a cartelle notificate nel 2003 e nel 2004, aventi ad oggetto tasse automobilistiche degli anni 1997 e 1998. Deduceva, da un lato, la nullità delle cartelle per asserita irregolarità delle notifiche effettuate a mezzo posta e, dall'altro, la prescrizione del credito, sostenendo che per i bolli auto operasse il termine triennale. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso limitatamente alla prescrizione. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che le cartelle, non impugnate nei termini, fossero divenute definitive e che il credito fosse soggetto al termine di prescrizione decennale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che le cartelle, regolarmente notificate e non impugnate, fossero divenute definitive e costituissero titolo esecutivo. Di conseguenza, alla successiva intimazione di pagamento si applicava il termine decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile, e non il termine triennale relativo alla pretesa originaria per le tasse automobilistiche. Poiché le cartelle erano state notificate tra ottobre 2003 e settembre 2004 e l'intimazione il 13 maggio 2013, la richiesta è stata ritenuta tempestiva. Le somme intimate sono state dichiarate dovute; le spese dei due gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2946 del codice civile

    La prescrizione ordinaria decennale

    Secondo la sentenza, una cartella di pagamento regolarmente notificata e non impugnata diviene definitiva e acquista efficacia di titolo esecutivo; la pretesa risultante dalla cartella è quindi soggetta alla prescrizione decennale, anziché al termine più breve applicabile al tributo originario.

Massime di principio

  • Per le tasse automobilistiche il termine triennale riguarda, in linea generale, l'azione dell'amministrazione per contestare e riscuotere il tributo originario, ma non necessariamente la fase successiva alla notifica di una cartella divenuta definitiva.
  • Una cartella regolarmente notificata e non impugnata nei termini può rendere definitiva la pretesa e costituire titolo esecutivo; in tale situazione, secondo l'orientamento applicato dalla sentenza, opera il termine di prescrizione decennale.
  • La mancata impugnazione della cartella impedisce normalmente di contestare in seguito i vizi propri della cartella o del tributo, salvo eventuali vizi dell'atto successivo o fatti estintivi sopravvenuti, come prescrizione, pagamento o annullamento.
  • Per valutare una successiva intimazione di pagamento occorre verificare la regolarità della notifica della cartella, la data di definitività, l'eventuale presenza di atti interruttivi della prescrizione e il tempo trascorso tra la cartella e l'intimazione.
  • La qualificazione della prescrizione può dipendere dal contenuto dell'atto divenuto definitivo e dall'orientamento giurisprudenziale applicabile; pertanto, la distinzione tra termine del tributo originario e termine del titolo esecutivo deve essere valutata concretamente.

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