Sentenza del 04/08/2016 n. 299 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Non Disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2007, con cui era stato determinato un reddito imponibile di 47.360,00 euro, soggetto a tassazione separata, derivante da una plusvalenza realizzata mediante cessione di un terreno. Ha sostenuto che, nel calcolo della plusvalenza, l'Ufficio avrebbe dovuto considerare i costi sostenuti per trasformare il terreno e renderlo edificabile. Tuttavia, non ha prodotto alcuna fattura, ricevuta o altra documentazione comprovante tali spese, né in sede amministrativa, né nel giudizio di primo grado o di appello. L'appello riproponeva sostanzialmente le argomentazioni iniziali senza muovere specifiche critiche alla sentenza di primo grado; la mancata produzione documentale era giustificata con motivi di salute, non dimostrati.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi e mancata prova documentale dei costi, condannando il contribuente a 150,00 euro di spese. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, ritenendolo al limite dell'inammissibilità perché privo di specifiche censure contro la decisione impugnata e comunque infondato nel merito. È stata ritenuta legittima la quantificazione della plusvalenza effettuata dall'Agenzia delle Entrate, poiché i costi deducibili non erano mai stati dimostrati. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in 1.500,00 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 67 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
La norma disciplina i redditi diversi derivanti, tra l'altro, dalle plusvalenze realizzate mediante cessione di terreni. La plusvalenza imponibile è stata interpretata come differenza tra il prezzo di vendita e il valore di acquisto del terreno, incrementato degli oneri e delle spese inerenti, purché provati.
Massime di principio
- I costi che il contribuente intende portare in diminuzione di una plusvalenza devono essere specificamente indicati e documentati con elementi oggettivi, come fatture, ricevute, contratti o altri documenti fiscalmente rilevanti.
- La semplice affermazione dell'esistenza di spese non è sufficiente: in assenza di prova documentale, l'Amministrazione può calcolare la plusvalenza senza considerare i costi dichiarati.
- L'appello deve contenere critiche specifiche alla sentenza impugnata e non può limitarsi a riprodurre i motivi già esposti in primo grado; in caso contrario può essere dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
- La possibilità astratta di produrre documenti in appello non esonera il contribuente dall'effettiva produzione della documentazione né dalla prova di eventuali impedimenti che abbiano reso impossibile depositarla in precedenza.
- Le giustificazioni personali, come motivi di salute, devono essere provate e non sostituiscono la documentazione necessaria a dimostrare la spettanza della deduzione.
- In controversie sulle plusvalenze immobiliari, l'onere pratico di dimostrare il valore di acquisto e gli oneri inerenti grava sul contribuente che intende ottenere la riduzione della base imponibile.
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