Regolamento (UE) 2018/84
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, clothianidin, composti di rame, dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamil, petoxamide, propiconazolo, propineb, propizamide, pyraclostrobin e zoxamide (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga al 31 gennaio 2019 la data di scadenza dell’approvazione di quindici sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari, modificando l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La proroga si rende necessaria perché la valutazione delle domande di rinnovo, presentate secondo la procedura del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, non è stata completata in tempo per cause non imputabili ai richiedenti. Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Proroga di un anno dei periodi di approvazione di specifiche sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, mediante modifica dell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, in particolare clorpirifos, clorpirifos metile, clothianidin, composti di rame, dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamil, petoxamide, propiconazolo, propineb, propizamide, pyraclostrobin e zoxamide. Incide sugli operatori del settore fitosanitario nell’Unione europea, poiché proroga la validità dell’approvazione di tali sostanze in attesa della decisione sul rinnovo; è testo rilevante ai fini del SEE e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Non introduce esclusioni soggettive o territoriali specifiche, ma opera nell’ambito della disciplina UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
Proroga dei periodi di approvazione di talune sostanze attive dei prodotti fitosanitari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per prorogare di un anno la durata dell’approvazione di quindici sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e risponde all’esigenza di evitare vuoti di approvazione mentre sono ancora pendenti le procedure di rinnovo.
Ambito normativo e base giuridica
Il provvedimento riguarda esclusivamente le sostanze attive inserite nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, ossia l’elenco delle sostanze considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione fonda il proprio intervento sull’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che consente la proroga dei periodi di approvazione in attesa della decisione sul rinnovo.
Ragioni della proroga
Dai considerando emerge che le domande di rinnovo per le sostanze interessate erano state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, che disciplina la procedura di rinnovo. La valutazione delle sostanze ha subito ritardi per motivi non imputabili ai richiedenti; di conseguenza, le approvazioni sarebbero scadute il 31 gennaio 2018 prima dell’adozione di una decisione definitiva sul rinnovo. La Commissione richiama inoltre il criterio per cui, se il rinnovo non viene concesso, la nuova disciplina fissa la scadenza alla data già prevista o, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo; se invece il rinnovo viene accordato, la data di applicazione deve essere la più vicina possibile compatibilmente con le circostanze.
Modifiche all’allegato del regolamento n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato nelle righe relative alle sostanze seguenti, per sostituire la data di scadenza dell’approvazione con il 31 gennaio 2019:
- propineb
- propizamide
- mecoprop-P
- propiconazolo
- zoxamide
- pyraclostrobin
- clorpirifos
- clorpirifos metile
- mancozeb
- metiram
- oxamil
- clothianidin
- petoxamide
- dimossistrobina
- composti di rame
Effetti pratici
Per gli operatori del settore, la conseguenza è la continuità temporanea dello status di sostanze approvate nell’Unione fino al 31 gennaio 2019. Ciò consente di mantenere operativa la disciplina autorizzatoria dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze nell’attesa delle decisioni sul rinnovo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga dell’approvazione delle sostanze attive
L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per sostituire la data di scadenza dell’approvazione con il 31 gennaio 2019 per le sostanze elencate: propineb, propizamide, mecoprop-P, propiconazolo, zoxamide, pyraclostrobin, clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, metiram, oxamil, clothianidin, petoxamide, dimossistrobina e composti di rame.
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e serve a evitare la scadenza delle approvazioni prima della conclusione delle procedure di rinnovo, avviate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
Motivazione della proroga
La Commissione rileva che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi indipendenti dalla volontà dei richiedenti; pertanto, senza proroga, le approvazioni sarebbero scadute il 31 gennaio 2018 prima della decisione sul rinnovo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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