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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/83

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/83 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dei paesi terzi autorizzati all’importazione nell’Unione di latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti a base di colostro. Inserisce il Montenegro tra i paesi autorizzati e modifica la voce relativa agli Emirati arabi uniti per includere gli Emirati di Abu Dhabi e Dubai, con specifiche limitazioni per i prodotti a base di latte di dromedario. La modifica si fonda sulle valutazioni della Commissione circa le garanzie sanitarie fornite dai territori interessati. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 aggiornando l’elenco dei paesi terzi autorizzati all’introduzione nell’Unione di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro.

Ambito di applicazione

Si applica all’importazione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro provenienti da paesi terzi o da parti di essi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010. La modifica riguarda in particolare gli Emirati arabi uniti, limitatamente agli Emirati di Abu Dhabi e Dubai per i prodotti di cui alla colonna C, e il Montenegro, inserito in colonna A. Restano fermi gli altri requisiti sanitari, di polizia sanitaria e di certificazione previsti dalla normativa UE, inclusi quelli relativi agli stabilimenti autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.

Modifica dell’elenco dei paesi terzi autorizzati per latte e prodotti lattiero-caseari

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/83 della Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 605/2010, che disciplina le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro. L’obiettivo è aggiornare l’allegato I, cioè l’elenco dei paesi terzi o di parti di essi dai quali tali partite possono essere importate nell’Unione, in funzione delle garanzie sanitarie fornite dai territori interessati.

Finalità e basi di valutazione

La Commissione richiama la disciplina generale in materia di polizia sanitaria per i prodotti di origine animale e i controlli ufficiali sui prodotti destinati al consumo umano. In particolare, il regolamento si inserisce nel quadro dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 605/2010, che consente l’importazione di prodotti a base di latte provenienti da paesi terzi a rischio di afta epizootica solo se sottoposti a trattamento termico o derivati da latte trattato secondo modalità specifiche.

Emirati arabi uniti: inclusione di Abu Dhabi e Dubai

Una prima modifica riguarda la voce relativa agli Emirati arabi uniti. La Commissione precisa che l’autorizzazione viene riferita agli Emirati di Abu Dhabi e Dubai, in quanto i sistemi di controllo in vigore ad Abu Dhabi sono stati ritenuti analoghi a quelli già riconosciuti per Dubai. L’inserimento riguarda in modo specifico i prodotti a base di latte di dromedario; per Abu Dhabi l’autorizzazione prevista nella colonna C si applica unicamente ai prodotti fabbricati a partire da latte di tale specie.

Montenegro: inserimento nell’elenco

Il Montenegro viene aggiunto all’allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010. La Commissione prende atto della situazione favorevole rispetto all’afta epizootica e, pur rilevando alcune carenze nei controlli veterinari con particolare riferimento alla sanità pubblica negli stabilimenti, considera che il paese possa offrire le garanzie necessarie per l’introduzione nell’Unione di tali prodotti. L’inserimento non incide sugli ulteriori obblighi previsti dal diritto dell’Unione, in particolare quelli relativi all’approvazione/elenco degli stabilimenti ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore lattiero-caseario e per i professionisti che assistono importatori e stabilimenti, l’effetto principale è l’ampliamento dell’elenco dei territori da cui possono provenire le partite ammesse all’importazione, con una disciplina differenziata per gli Emirati arabi uniti e per il Montenegro. Rimane comunque necessario verificare il rispetto di tutti gli altri requisiti UE applicabili, inclusi i trattamenti richiesti, la certificazione veterinaria e l’eventuale iscrizione degli stabilimenti negli elenchi previsti dalla normativa settoriale.

Entrata in vigore

L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010

La tabella dell’allegato I è modificata in due punti: la voce "AE" è sostituita con riferimento agli Emirati di Abu Dhabi e Dubai degli Emirati arabi uniti, con indicazione delle colonne 0, 0 e + (2); dopo la voce relativa al Marocco è inserita la voce "ME – Montenegro" con indicazione +, +, +.

Autorizzazione per Abu Dhabi e Dubai

La modifica consente l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di latte di dromedario provenienti dagli Emirati di Abu Dhabi e Dubai. Per Abu Dhabi la Commissione precisa che l’autorizzazione della colonna C si applica unicamente ai prodotti fabbricati a partire da latte di dromedario e che gli impianti di controllo locali sono ritenuti equivalenti a quelli di Dubai.

Inserimento del Montenegro nell’elenco

Il Montenegro è aggiunto all’allegato I, colonna A, in ragione della sua situazione favorevole rispetto all’afta epizootica. La Commissione rileva tuttavia alcune carenze nei controlli veterinari, soprattutto in materia di sanità pubblica negli stabilimenti, precisando che l’inserimento nell’elenco non pregiudica gli obblighi derivanti da altre norme UE, in particolare quelli relativi all’inclusione negli elenchi degli stabilimenti ex articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.

Presupposti sanitari e riferimenti normativi

Il regolamento si fonda sulla direttiva 2002/99/CE, sull’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004 e sulle disposizioni del regolamento (UE) n. 605/2010, in particolare l’articolo 4, che disciplina l’importazione di prodotti a base di latte da paesi terzi a rischio di afta epizootica purché sottoposti a trattamento termico o prodotti da latte trattato secondo le modalità previste.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentareimportazionicertificazione veterinariacontrolli ufficiali

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