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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/79

Regolamento (UE) 2018/79 della Commissione, del 18 gennaio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco unionale delle sostanze autorizzate per i materiali plastici destinati al contatto con alimenti, sulla base di nuovi pareri scientifici dell’EFSA. Amplia o introduce l’uso di alcune sostanze, fissando condizioni specifiche di impiego, limiti di migrazione e restrizioni tecniche. Prevede inoltre una disciplina transitoria per lo smaltimento delle scorte dei prodotti già conformi alla normativa precedente.

Modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 sulle sostanze autorizzate per materiali e oggetti di materia plastica a contatto con alimenti, aggiornando autorizzazioni e condizioni d'uso di alcune sostanze.

Ambito di applicazione

Si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1935/2004 e del regolamento (UE) n. 10/2011. Riguarda gli operatori che fabbricano, trasformano o immettono sul mercato tali materiali e oggetti, con particolare riferimento alle sostanze FCM n. 856, 1061, 1063, 1064 e 1065. Prevede un regime transitorio per i prodotti conformi alla versione del regolamento (UE) n. 10/2011 precedente alla modifica, che possono essere immessi sul mercato fino all’8 febbraio 2019 e restare sul mercato fino a esaurimento scorte.

Modifica del regolamento (UE) n. 10/2011 sui materiali plastici a contatto con alimenti

Il regolamento della Commissione interviene sul quadro unionale dei materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, aggiornando l’elenco delle sostanze autorizzate alla luce di nuovi pareri scientifici dell’EFSA. L’intervento riguarda sia l’estensione di un’autorizzazione già esistente sia l’inserimento di nuove sostanze, sempre con condizioni d’uso e limiti tecnici puntuali.

Contesto e finalità

La Commissione fonda il proprio intervento sul regolamento (CE) n. 1935/2004 e, in particolare, sulle competenze in materia di sostanze utilizzabili nei materiali a contatto con alimenti. I considerando evidenziano che, dopo l’ultima modifica del regolamento (UE) n. 10/2011, l’EFSA ha adottato ulteriori pareri scientifici favorevoli su determinate sostanze; per assicurare coerenza con tali conclusioni, si rende necessaria la modifica dell’allegato I del regolamento settoriale.

Aggiornamento dell’elenco unionale delle sostanze autorizzate

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 secondo quanto dettagliato nell’allegato del regolamento di modifica. L’effetto principale è l’aggiornamento dell’elenco unionale delle sostanze autorizzate per uso nei materiali plastici a contatto con alimenti.

Sostanza FCM n. 856: ampliamento dell’uso autorizzato

La voce relativa al copolimero del butadiene, dello stirene, del metacrilato di metile e dell’acrilato di butile, reticolato con divinilbenzene o dimetacrilato di 1,3-butanediol, è sostituita. La sostanza resta utilizzabile nel PVC rigido fino al 12% a temperatura ambiente o inferiore.

In aggiunta, è ammesso l’impiego fino al 40% p/p in oggetti ad uso ripetuto costituiti da miscele SAN/PMMA, sempre a temperatura ambiente o inferiore, ma solo:

  • a contatto con alimenti acquosi, acidi e/o a basso tenore alcolico (< 20%) per meno di un giorno;
  • a contatto con alimenti secchi per qualunque durata, inclusa la conservazione prolungata.

Nuove sostanze inserite nell’elenco

Il regolamento inserisce nell’allegato I tre nuove voci principali:

  • FCM n. 1061 - 2,4,4′-trifluorobenzofenone: utilizzabile unicamente come comonomero nella fabbricazione di polietere etere chetone, fino allo 0,3% p/p del materiale finale.
  • FCM n. 1063 - 2,3,3,4,4,5,5-eptafluoro-1-pentene: utilizzabile solo assieme a comonomeri di tetrafluoroetilene e/o etilene per la fabbricazione di fluorocopolimeri destinati esclusivamente a essere usati come coadiuvanti del processo di polimerizzazione; il limite è dello 0,2% p/p del materiale a contatto con alimenti e la frazione a basso peso molecolare inferiore a 1 500 Da non deve superare 30 mg/kg.
  • FCM n. 1064 - ossido di tungsteno: soggetto a un limite di migrazione specifica di 0,05 mg/kg, espresso come tungsteno; la sostanza può essere usata come agente di riscaldamento nel PET e, in tale ipotesi, non è necessaria la verifica del limite di migrazione specifica.

Misura relativa alla miscela di alcanammidi C14-C18 metil-ramificate e lineari

È aggiunta la voce FCM n. 1065 relativa alla miscela di alcanammidi C14-C18 metil-ramificate e lineari derivate da acidi grassi. La sostanza può essere utilizzata unicamente nella fabbricazione di oggetti di poliolefina non destinati a venire a contatto con alimenti ai quali la tabella 2 dell’allegato III assegna il simulante D2. Il limite di migrazione specifica è pari a 5 mg/kg.

Chiarimenti tecnici sulla verifica di conformità

Nella tabella 3 dell’allegato I sono aggiunte due note esplicative:

  • la nota (25) precisa che, per l’ossido di tungsteno usato come agente di riscaldamento nel PET, non serve verificare la conformità al limite di migrazione specifica; negli altri casi la verifica avviene ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 10/2011 e il limite è espresso in mg di tungsteno/kg di prodotto alimentare;
  • la nota (26) stabilisce che, nella verifica della migrazione della miscela FCM n. 1065, deve essere esclusa la migrazione della stearammide elencata alla voce FCM n. 306, per la quale non si applica alcun limite di migrazione specifica.

Regime transitorio, entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 introduce un regime transitorio: i materiali e oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione precedente all’entrata in vigore del nuovo regolamento possono essere immessi sul mercato fino all’8 febbraio 2019 e rimanere sul mercato fino all’esaurimento delle scorte.

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. L’aggiornamento deriva dai pareri scientifici favorevoli dell’EFSA su alcune sostanze da impiegare nei materiali plastici a contatto con alimenti.

Ampliamento dell’autorizzazione per la sostanza FCM n. 856

La voce relativa al copolimero del butadiene, dello stirene, del metacrilato di metile e dell’acrilato di butile, reticolato con divinilbenzene o dimetacrilato di 1,3-butanediol, è sostituita. La sostanza può essere usata: nel PVC rigido fino al 12% a temperatura ambiente o inferiore; oppure fino al 40% p/p in oggetti ad uso ripetuto costituiti da miscele SAN/PMMA, a temperatura ambiente o inferiore, a contatto solo con alimenti acquosi, acidi e/o a basso tenore alcolico (< 20%) per meno di un giorno, o con alimenti secchi per qualunque durata.

Nuova autorizzazione del 2,4,4′-trifluorobenzofenone (FCM n. 1061)

La sostanza FCM n. 1061 è inserita nell’elenco con la restrizione che sia usata unicamente come comonomero nella fabbricazione di polietere etere chetone, a una concentrazione massima dello 0,3% p/p del materiale finale.

Nuova autorizzazione del 2,3,3,4,4,5,5-eptafluoro-1-pentene (FCM n. 1063)

La sostanza FCM n. 1063 è inserita nell’elenco con la restrizione che sia utilizzata solo insieme a comonomeri di tetrafluoroetilene e/o etilene per la fabbricazione di fluorocopolimeri destinati esclusivamente a essere usati come coadiuvanti del processo di polimerizzazione, entro una concentrazione massima dello 0,2% p/p del materiale a contatto con alimenti; inoltre la frazione a basso peso molecolare inferiore a 1 500 Da non deve superare 30 mg/kg nel fluorocopolimero.

Nuova autorizzazione dell’ossido di tungsteno (FCM n. 1064)

La sostanza FCM n. 1064 è inserita nell’elenco con un limite di migrazione specifica pari a 0,05 mg/kg, espresso come tungsteno. Se usata come agente di riscaldamento nel PET, non è necessaria la verifica del limite di migrazione specifica; negli altri casi la conformità è verificata ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 10/2011. È inoltre indicata la stechiometria WOn con n = 2,72–2,90.

Nuova autorizzazione della miscela di alcanammidi C14-C18 metil-ramificate e lineari derivate da acidi grassi (FCM n. 1065)

La sostanza FCM n. 1065 è inserita nell’elenco con un limite di migrazione specifica di 5 mg/kg. Può essere utilizzata unicamente nella fabbricazione di oggetti di poliolefina non destinati a venire a contatto con alimenti ai quali la tabella 2 dell’allegato III assegna il simulante D2.

Chiarimenti nella tabella 3 dell’allegato I

Sono aggiunte due note. La nota (25) stabilisce che, per l’ossido di tungsteno usato come agente di riscaldamento nel PET, la verifica del limite di migrazione specifica non è necessaria; negli altri casi il limite è verificato ai sensi dell’articolo 18 ed è espresso in mg di tungsteno/kg di alimento. La nota (26) prevede che, nella verifica della migrazione della miscela FCM n. 1065, la migrazione della stearammide (FCM n. 306, senza limite di migrazione specifica) debba essere esclusa dal calcolo.

Regime transitorio e applicazione temporale

L’articolo 2 consente l’immissione sul mercato, fino all’8 febbraio 2019, dei materiali e oggetti di materia plastica conformi alla versione del regolamento (UE) n. 10/2011 applicabile prima dell’entrata in vigore del presente regolamento; tali prodotti possono restare sul mercato fino all’esaurimento delle scorte. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaremateriali a contatto con alimentiindustria delle materie plastichechimica dei polimerimercato interno

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