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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/82

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/82 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che rettifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero

Normativa europea32018R0082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rettifica il regolamento (CE) n. 891/2009 per correggere un’omissione derivante dalla modifica dei contingenti zucchero collegati all’accordo UE-Brasile in relazione all’adesione della Croazia. Inserisce negli articoli del regolamento i nuovi numeri d’ordine 09.4329 e 09.4330 e i corrispondenti dazi contingentali, chiarendo che tali quantitativi seguono le stesse condizioni degli altri contingenti CXL. Per esigenze di certezza giuridica, la rettifica si applica retroattivamente dal 1º luglio 2017.

Rettifica del regolamento (CE) n. 891/2009 sulla gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero, con inserimento dei nuovi numeri d'ordine e dei relativi dazi per il contingente Brasile.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che presentano domande di titoli di importazione e importano zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari UE "zucchero concessioni CXL" e "zucchero Balcani", in particolare per le importazioni di origine Brasile comprese nei numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 e 09.4330. Rileva per l’immissione in libera pratica nello specifico regime tariffario dello zucchero, con esclusione implicita delle importazioni non ricomprese in tali contingenti o numeri d’ordine. Si applica retroattivamente dal 1º luglio 2017; entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Rettifica del regolamento (CE) n. 891/2009 sui contingenti tariffari dello zucchero

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/82 della Commissione interviene per correggere una lacuna del regolamento (CE) n. 891/2009, come già modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1085. La rettifica si rende necessaria perché i nuovi numeri d’ordine e i relativi dazi per il quantitativo aggiuntivo di zucchero attribuito al Brasile non erano stati recepiti negli articoli del regolamento originario, pur essendo destinati a operare alle stesse condizioni degli altri contingenti interessati.

Contesto normativo e finalità

La modifica trae origine dall’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, adottato in connessione con la modifica delle concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia a seguito della sua adesione all’Unione. L’accordo ha comportato un aumento del quantitativo assegnato al Brasile, con quantità aggiuntive pari a:

  • 19 500 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2016/2017;
  • 78 000 tonnellate per le campagne di commercializzazione dal 2017/2018 al 2022/2023;
  • 58 500 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2023/2024.

Tali quantitativi aggiuntivi sono gestiti mediante i numeri d’ordine 09.4329 e 09.4330, caratterizzati da un dazio contingentale diverso rispetto al volume già assegnato con il numero d’ordine 09.4318 per origine Brasile.

Correzioni agli articoli del regolamento (CE) n. 891/2009

Il regolamento rettifica anzitutto l’articolo 6, lettera a), chiarendo la compilazione della casella 8 dei titoli di importazione. Per lo "zucchero concessioni CXL" identificato dai numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4321, 09.4329 e 09.4330, nonché per lo "zucchero Balcani", la casella deve recare una croce sulla parola "sì"; il titolo obbliga all’importazione dal paese di origine indicato.

Obbligo di raffinazione

Con la nuova formulazione dell’articolo 7, paragrafo 3, per lo "zucchero concessioni CXL" recante i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 e 09.4330, la domanda di titolo di importazione deve essere accompagnata dall’impegno del richiedente a raffinare i quantitativi importati entro la fine del terzo mese successivo al mese di scadenza del titolo di importazione.

Immissione in libera pratica e prova dell’origine

L’articolo 10 è sostituito integralmente e conferma che l’immissione in libera pratica dei contingenti di "zucchero concessioni CXL" con numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4321, 09.4329 e 09.4330 è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo interessato, secondo gli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Lo stesso articolo disciplina anche l’adeguamento del dazio quando la polarizzazione dello zucchero greggio importato non sia pari a 96 gradi. In tal caso, il dazio di:

  • 98 EUR/t,
  • 11 EUR/t,
  • 54 EUR/t, secondo il contingente applicabile, è aumentato o diminuito dello 0,14% per ogni decimo di grado di scarto.

Entrata in vigore e applicazione nel tempo

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1º luglio 2017. La scelta della retroattività è espressamente motivata dall’esigenza di garantire certezza giuridica ai diritti e agli obblighi degli operatori in relazione al quantitativo aggiuntivo per il Brasile sin dalla data della sua assegnazione.

Rilievo pratico per gli operatori

Per importatori, intermediari doganali e soggetti coinvolti nella gestione dei contingenti zucchero, la rettifica è rilevante perché:

  • rende operativi i nuovi numeri d’ordine 09.4329 e 09.4330;
  • conferma gli adempimenti documentali relativi a titolo di importazione e certificato di origine;
  • ribadisce l’obbligo di raffinazione per specifiche linee di contingente;
  • chiarisce il meccanismo di variazione del dazio in funzione della polarizzazione;
  • consolida gli effetti dal 1º luglio 2017 per tutte le operazioni interessate.

Disposizioni principali

Rettifica delle regole sui titoli di importazione

All’articolo 6, lettera a), viene precisato che nella casella 8 dei titoli di importazione deve essere indicato il paese d’origine e che, per lo "zucchero concessioni CXL" con numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4321, 09.4329 e 09.4330, nonché per lo "zucchero Balcani", la parola "sì" deve essere barrata con una croce. I titoli obbligano all’importazione dal paese indicato.

Obbligo di raffinazione entro un termine preciso

Per lo "zucchero concessioni CXL" con numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 e 09.4330, la domanda di titolo di importazione deve essere accompagnata dall’impegno a raffinare i quantitativi importati entro la fine del terzo mese successivo al mese di scadenza del titolo.

Condizioni per l’immissione in libera pratica e certificato di origine

L’immissione in libera pratica dei contingenti di "zucchero concessioni CXL" con numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4321, 09.4329 e 09.4330 è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo interessato, conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Dazi contingentali e variazione in funzione della polarizzazione

Per lo "zucchero concessioni CXL" con numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 e 09.4330, se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t, 11 EUR/t e 54 EUR/t, a seconda del caso, è aumentato o diminuito dello 0,14% per ogni decimo di grado di scarto constatato.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1º luglio 2017, per tutelare la certezza giuridica dei diritti e degli obblighi degli operatori rispetto al quantitativo aggiuntivo assegnato al Brasile.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatidazi doganalicommercio internazionale

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