Sentenza del 20/04/2016 n. 7924 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato alcune cartelle di pagamento. La CTR Puglia aveva riconosciuto la legittimazione attiva della società nonostante il fallimento intervenuto nel corso del giudizio e aveva dichiarato nulle le cartelle, ritenendo alcune non notificate e altre, relative all'annualità 1999, notificate oltre i termini decadenziali. Il concessionario ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, l'assenza di legittimazione del fallito o del liquidatore, la tempestività delle notifiche e l'erroneità della tesi secondo cui la notifica della cartella sarebbe necessaria per l'esistenza della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi di ricorso e ha respinto il ricorso del concessionario. I motivi erano generici e astratti rispetto ai requisiti dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis; il primo mescolava inoltre violazione di legge e vizio di motivazione, il secondo non rispettava il principio di specificità e il terzo non attaccava la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata. È stata confermata, quindi, la decisione favorevole alla società, con condanna del concessionario alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 10.000 euro, di cui 300 euro per spese vive, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Legge fallimentare, artt. 42 e 43
Sono state richiamate dal concessionario per sostenere che, durante il fallimento, la legittimazione processuale del fallito sarebbe limitata e opererebbe solo in caso di inerzia degli organi della procedura. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito tale questione, avendo dichiarato inammissibile il motivo.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
Disciplina i termini e le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento. La CTR aveva ritenuto tardive alcune notifiche; la Cassazione non ha valutato nel merito la correttezza di tale conclusione perché il motivo del concessionario era generico e privo della necessaria specificità.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49
Richiamato dal concessionario per sostenere che la riscossione coattiva si fonda sul ruolo. La Corte ha ritenuto che tale argomento non colpisse la ratio della sentenza impugnata, che riguardava la necessità della previa notifica della cartella ai fini della legittimità della pretesa.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87
Richiamato in relazione alla possibilità di chiedere l'ammissione al passivo fallimentare sulla base dei ruoli. La questione è rimasta estranea alla decisione, poiché la CTR non aveva deciso sulla domanda di insinuazione al passivo.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 98, comma 6
La CTR lo aveva valorizzato per riconoscere la legittimazione attiva connessa alle responsabilità personali del liquidatore o dei rappresentanti della società, ritenendo irragionevole escludere ogni tutela quando l'inerzia del curatore potesse arrecare pregiudizio al patrimonio personale. La Cassazione non ha espresso una decisione di merito su questa interpretazione.
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2
Richiamato insieme all'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 per individuare il termine decadenziale applicabile alle cartelle relative all'annualità 1999. Anche questa questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del relativo motivo.
Art. 366-bis c.p.c.
La norma, applicabile ratione temporis, imponeva che i motivi contenenti censure di diritto si concludessero con quesiti specifici, concreti e calati nella fattispecie. Quesiti generici o meramente teorici non consentono alla Cassazione di svolgere la funzione nomofilattica e determinano l'inammissibilità del motivo.
Art. 360, comma 1, c.p.c.
La Corte ha ribadito che le diverse ipotesi di ricorso per cassazione, in particolare violazione di legge e vizio di motivazione, non possono essere confuse o sovrapposte nello stesso motivo quando presuppongono contestazioni incompatibili degli stessi fatti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, pertinenti alla decisione impugnata e costruiti sulla concreta ratio decidendi; quesiti generici o astratti possono comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Non è sufficiente contestare in generale l'esito della sentenza: occorre indicare, per ciascun atto o cartella, quale errore sarebbe stato commesso e perché la regola applicata dal giudice sia giuridicamente errata.
- Violazione di legge e vizio di motivazione sono censure diverse e non possono essere sovrapposte in modo indistinto nello stesso motivo, soprattutto quando una presuppone fatti pacifici e l'altra mira a rimetterli in discussione.
- Un motivo è inammissibile se non attacca la specifica ragione sulla quale si fonda la sentenza impugnata, anche quando affronta una questione giuridicamente collegata ma diversa.
- La mancata o tardiva notificazione della cartella può incidere sulla validità o sull'efficacia della pretesa esattoriale, ma la relativa contestazione deve essere documentata e formulata con riferimento puntuale a ogni singola cartella e al termine applicabile.
- La sentenza non stabilisce in via generale la legittimazione del fallito, del liquidatore o del curatore: la questione è rimasta non decisa nel merito perché il ricorso del concessionario è stato dichiarato inammissibile.
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