Cassazione Civile, Ordinanza n. 04340/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una delibera assembleare del 12/03/2018 con cui un condominio aveva approvato l’addebito nel bilancio comune del premio per una polizza assicurativa di tutela legale. La condomina attrice chiedeva la nullità o l’annullamento della delibera, sostenendo che la spesa violasse il diritto del condomino dissenziente previsto dall’art. 1132 c.c. e che l’assemblea avesse ecceduto i poteri di cui all’art. 1135 c.c., imponendo a tutti i partecipanti un onere economico anche in relazione a liti che avrebbero potuto riguardare singoli condomini. In appello, la censura è stata reiterata, con richiesta anche di sospensione del giudizio e di condanna del condominio per lite temeraria. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1123, 1132 e 1135 c.c. e degli artt. 68, 69 e 72 disp. att. c.c., oltre a lamentare omesso esame delle ricadute economiche e giuridiche della delibera e la mancata applicazione dell’art. 96 c.p.c., sostenendo che la stipula della polizza non fosse legittimamente deliberabile e che il costo non potesse gravare sui dissenzienti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., ritenendo che la censura non offrisse argomenti idonei a superare un orientamento già consolidato. Ha ribadito che l’assemblea condominiale, nell’ambito della propria discrezionalità gestionale e nei limiti dell’art. 1135 c.c., può deliberare la stipula di una polizza per la tutela legale, trattandosi di spesa inerente alla gestione comune dell’edificio. Ha inoltre escluso la pertinenza dell’art. 1132 c.c., poiché tale norma disciplina le conseguenze delle liti deliberate o resistite dall’assemblea, ma non impedisce la stipulazione di una polizza con funzione generale di protezione del condominio. Conseguentemente, le spese per la polizza vanno ripartite tra tutti i condomini secondo i criteri dell’art. 1123 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e alle ulteriori conseguenze economiche previste dalla decisione, incluse le statuizioni ex art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1123 c.c.
le spese per la polizza di tutela legale, in quanto riferite alla gestione comune dell’edificio, vanno ripartite tra tutti i condomini secondo i criteri legali di riparto
art. 1132 c.c.
non è applicabile per invalidare la delibera di stipula della polizza, perché disciplina solo le conseguenze delle liti deliberate o resistite dall’assemblea
art. 1135 c.c.
attribuisce all’assemblea un potere discrezionale di gestione che comprende anche la stipula di una polizza per la tutela legale
art. 68 disp. att. c.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte vi fondi una diversa decisione
art. 69 disp. att. c.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte vi fondi una diversa decisione
art. 72 disp. att. c.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte vi fondi una diversa decisione
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando la censura non supera un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità
art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
base procedurale per la proposta di definizione anticipata del ricorso
art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
richiamato per le conseguenze economiche ulteriori, incluse le condanne accessorie
art. 96, comma 1, c.p.c.
richiamato nel ricorso come fondamento della domanda risarcitoria per lite temeraria
art. 96, comma 3, c.p.c.
la Corte applica la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte
art. 96, comma 4, c.p.c.
la Corte applica la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende
art. 93 c.p.c.
richiamato per le conseguenze processuali e per le condanne accessorie sulle spese
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso
Massime di principio
- L’assemblea condominiale può deliberare, nell’ambito della propria discrezionalità gestionale, la stipula di una polizza di tutela legale quando la spesa sia funzionale alla gestione comune dell’edificio.
- L’art. 1132 c.c. non può essere invocato per bloccare o invalidare la stipula di una polizza assicurativa generale a favore del condominio, perché disciplina solo la posizione del condomino dissenziente rispetto a una lite specifica deliberata o resistita dall’assemblea.
- Le spese per una polizza di tutela legale stipulata nell’interesse del condominio devono essere ripartite tra tutti i condomini secondo i criteri generali di cui all’art. 1123 c.c.
- In cassazione, il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando non introduce argomenti idonei a superare un orientamento di legittimità consolidato e univoco sulla questione dedotta.
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