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Sentenza

Sentenza del 15/02/2018 n. 963 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Avviso di accertamento - operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti - dichiarazioni di terzi - ammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che le dichiarazioni di terzi devono essere valutate dal giudice tributario, il quale non può ometterne l’esame quando siano idonee a concorrere alla formazione del convincimento. La sentenza ribadisce inoltre la diversa distribuzione dell’onere della prova tra inesistenza oggettiva e inesistenza soggettiva delle operazioni. L’esito processuale specifico non è indicato nel testo fornito.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la prova delle operazioni fatturate ritenute dall’Amministrazione finanziaria oggettivamente o soggettivamente inesistenti e l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi e riportate nel processo verbale di constatazione. Per le operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve dimostrare che l’operazione non è stata realmente effettuata, mentre il contribuente deve provare l’effettiva esistenza dell’operazione. Per le operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve invece provare che il contribuente sapeva, o avrebbe dovuto sapere con l’ordinaria diligenza, la natura fraudolenta o l’inesistenza soggettiva dell’operazione. Le dichiarazioni di terzi raccolte nel p.v.c. non costituiscono prova testimoniale vietata, ma elementi informativi aventi valore indiziario.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 4, D. Lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

    Il divieto di prova testimoniale non impedisce al giudice di utilizzare dichiarazioni di terzi raccolte dall’Amministrazione e riportate nel p.v.c.; tali dichiarazioni costituiscono informazioni o elementi indiziari, da valutare insieme agli altri elementi di causa.

  • Art. 32, D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina i poteri dell’Amministrazione finanziaria nell’attività di controllo e acquisizione di dati e informazioni, compresi gli elementi utilizzabili per fondare l’accertamento.

  • Art. 51, D.P.R. n. 633/1972

    Prevede i poteri istruttori dell’Amministrazione in materia di IVA, consentendo l’acquisizione di dati, notizie e informazioni rilevanti per la verifica delle operazioni fatturate.

Massime di principio

  • In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare che la prestazione o la cessione non è mai avvenuta; successivamente il contribuente deve documentare concretamente l’effettività dell’operazione.
  • In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, non è sufficiente dimostrare che il fornitore era irregolare o inserito in una frode: occorre provare anche la conoscenza, o la conoscibilità mediante ordinaria diligenza, della frode da parte del contribuente.
  • Le dichiarazioni di terzi acquisite durante la verifica fiscale non sono automaticamente inutilizzabili perché non rese in forma testimoniale; hanno valore indiziario e devono essere esaminate dal giudice insieme agli altri elementi.
  • Il contribuente può contrastare l’accertamento fornendo documentazione commerciale, pagamenti tracciabili, contratti, documenti di trasporto, riscontri sulla reale consegna dei beni o sull’effettiva esecuzione dei servizi e sulla propria buona fede.
  • La valutazione della prova deve considerare il quadro complessivo degli indizi: singoli elementi, come l’irregolarità del fornitore, prezzi anomali o carenze documentali, non determinano necessariamente da soli l’inesistenza dell’operazione o la consapevolezza della frode.

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