Sentenza del 15/02/2018 n. 963 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Avviso di accertamento - operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti - dichiarazioni di terzi - ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che le dichiarazioni di terzi devono essere valutate dal giudice tributario, il quale non può ometterne l’esame quando siano idonee a concorrere alla formazione del convincimento. La sentenza ribadisce inoltre la diversa distribuzione dell’onere della prova tra inesistenza oggettiva e inesistenza soggettiva delle operazioni. L’esito processuale specifico non è indicato nel testo fornito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la prova delle operazioni fatturate ritenute dall’Amministrazione finanziaria oggettivamente o soggettivamente inesistenti e l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi e riportate nel processo verbale di constatazione. Per le operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve dimostrare che l’operazione non è stata realmente effettuata, mentre il contribuente deve provare l’effettiva esistenza dell’operazione. Per le operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve invece provare che il contribuente sapeva, o avrebbe dovuto sapere con l’ordinaria diligenza, la natura fraudolenta o l’inesistenza soggettiva dell’operazione. Le dichiarazioni di terzi raccolte nel p.v.c. non costituiscono prova testimoniale vietata, ma elementi informativi aventi valore indiziario.
Norme richiamate
Art. 7, comma 4, D. Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
Il divieto di prova testimoniale non impedisce al giudice di utilizzare dichiarazioni di terzi raccolte dall’Amministrazione e riportate nel p.v.c.; tali dichiarazioni costituiscono informazioni o elementi indiziari, da valutare insieme agli altri elementi di causa.
Art. 32, D.P.R. n. 600/1973
Disciplina i poteri dell’Amministrazione finanziaria nell’attività di controllo e acquisizione di dati e informazioni, compresi gli elementi utilizzabili per fondare l’accertamento.
Art. 51, D.P.R. n. 633/1972
Prevede i poteri istruttori dell’Amministrazione in materia di IVA, consentendo l’acquisizione di dati, notizie e informazioni rilevanti per la verifica delle operazioni fatturate.
Massime di principio
- In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare che la prestazione o la cessione non è mai avvenuta; successivamente il contribuente deve documentare concretamente l’effettività dell’operazione.
- In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, non è sufficiente dimostrare che il fornitore era irregolare o inserito in una frode: occorre provare anche la conoscenza, o la conoscibilità mediante ordinaria diligenza, della frode da parte del contribuente.
- Le dichiarazioni di terzi acquisite durante la verifica fiscale non sono automaticamente inutilizzabili perché non rese in forma testimoniale; hanno valore indiziario e devono essere esaminate dal giudice insieme agli altri elementi.
- Il contribuente può contrastare l’accertamento fornendo documentazione commerciale, pagamenti tracciabili, contratti, documenti di trasporto, riscontri sulla reale consegna dei beni o sull’effettiva esecuzione dei servizi e sulla propria buona fede.
- La valutazione della prova deve considerare il quadro complessivo degli indizi: singoli elementi, come l’irregolarità del fornitore, prezzi anomali o carenze documentali, non determinano necessariamente da soli l’inesistenza dell’operazione o la consapevolezza della frode.
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