Cassazione Civile, Ordinanza n. 17841/2026 del 04/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il classamento catastale di un compendio immobiliare sito in Venezia, nell’isola del Tronchetto, costituito da banchina e fabbricati destinati al carico/scarico e deposito merci. L’Agenzia del Demanio aveva presentato dichiarazione DOCFA proponendo la categoria E/1 con rendita catastale; l’Ufficio del Territorio aveva invece attribuito la categoria D/8, ritenendo il bene funzionalmente e redditualmente autonomo e destinato ad attività commerciale. L’Autorità portuale aveva impugnato l’avviso e in primo grado aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso; in appello la decisione era stata confermata sul presupposto che la funzione portuale, la connessione con l’area demaniale e la prevalenza dell’utilità pubblica sulla finalità commerciale consentissero il mantenimento in E/1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo violazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. 262/2006 e delle norme catastali richiamate, sostenendo che l’immobile, destinato a operazioni commerciali di movimentazione merci e dotato di autonomia funzionale e reddituale, dovesse essere classificato in D/8 e che fossero irrilevanti la localizzazione portuale e la maggiore rilevanza dell’interesse pubblico. L’ente portuale propone ricorso incidentale lamentando omessa pronuncia su ulteriori eccezioni relative alla legittimità dell’avviso di classamento.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo di violazione di legge: ai fini dell’inquadramento nella categoria E non sono निर्णisivi la destinazione a servizio pubblico, la localizzazione in area portuale demaniale o la prevalenza dell’utilità pubblica, ma occorre verificare se il bene presenti caratteristiche tipologico-funzionali estranee ad ogni uso commerciale o industriale. Poiché l’area era concretamente utilizzata per attività imprenditoriali di deposito, movimentazione, imbarco e sbarco merci, il giudice di merito ha applicato criteri non corretti. Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile perché l’accoglimento del principale comporta la cassazione con rinvio, nel quale potranno essere riesaminate le ulteriori questioni rimaste assorbite. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 40, d.l. 262/2006
"Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"
Per restare nella categoria E occorre che il bene sia estraneo a usi commerciali o industriali; se il bene è destinato a tali usi e ha autonomia funzionale e reddituale, il classamento in E è escluso.
art. 8 d.P.R. 1142/1949
Richiamato come norma del sistema catastale applicabile al classamento.
art. 5 r.d.l. 652/1939
Richiamato dalla ricorrente come norma che definisce l’autonomia funzionale e reddituale.
art. 40 d.P.R. 1142/1949
Richiamato dalla ricorrente come disposizione rilevante per la definizione dell’autonomia funzionale e reddituale.
art. 2 regolamento 2 gennaio 1998 n. 2
Richiamato dalla ricorrente come fonte che precisa il concetto di autonomia funzionale e reddituale.
artt. 61 e 62 d.P.R. 1142/1949
Richiamati per sostenere che, nel sistema catastale, rileva la caratteristica oggettiva dell’immobile e non la sua pubblica utilità.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per denunciare omessa pronuncia.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Censura per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
Censura per nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia.
art. 1, comma 336, l. 311/2004
Norma invocata nel ricorso incidentale tra le questioni su cui si assumeva omessa pronuncia.
art. 18, comma 3, l. 388/2000
Norma invocata nel ricorso incidentale tra le questioni asseritamente non esaminate.
L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, comma 1, lett. a
Richiamata per evidenziare la trasformazione delle compagnie portuali in società operanti in condizioni di concorrenza, dunque con attività imprenditoriale privata.
art. 41 Cost.
Richiamato per collegare l’attività portuale in forma imprenditoriale al principio di libertà di iniziativa economica.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. b
Richiamato in relazione all’esenzione ICI, esclusa per gli immobili dei terminal portuali adibiti a deposito e movimentazione merci.
Massime di principio
- Ai fini del classamento nelle categorie catastali E, ciò che rileva è la concreta conformazione tipologico-funzionale del bene: la categoria è preclusa quando l’immobile sia destinato a usi commerciali o industriali e presenti autonomia funzionale e reddituale.
- La mera ubicazione in area portuale demaniale, la connessione con un servizio pubblico o la considerazione dell’utilità pubblica dell’attività svolta non sono criteri decisivi per l’attribuzione della categoria catastale; occorre verificare l’effettiva funzione economica del bene.
- Un’area o un compendio portuale utilizzato da un operatore in forma imprenditoriale esclusiva per movimentazione, deposito, imbarco e sbarco merci è, in linea di principio, riconducibile a una autonomia immobiliare suscettibile di classamento nelle categorie ordinarie o speciali diverse dalla E.
- Nel giudizio di legittimità, è censurabile la decisione di merito che abbia fondato il classamento catastale su criteri estranei a quelli normativi, senza necessità di rivalutare il fatto se il ricorso denuncia un errore di diritto nell’applicazione dei parametri catastali.
- L’accoglimento del ricorso principale che comporti cassazione con rinvio rende inammissibile il ricorso incidentale fondato su omessa pronuncia su questioni rimaste assorbite e riproponibili al giudice di rinvio.
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