Cassazione Penale, Ordinanza n. 40931/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato condannato per fatti relativi alla detenzione di sostanza stupefacente ritenuta finalizzata allo spaccio. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la difesa aveva già censurato in appello: la finalizzazione illecita della detenzione della droga, la non applicabilità dello stato di necessità invocato dalla difesa, la qualificazione dei fatti sotto il profilo temporale e la presenza di più reati in concorso, nonché il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In Cassazione, però, i motivi sono stati ritenuti meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e respinte nel merito, quindi non deducibili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che i motivi di doglianza riproponevano questioni già vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito con argomentazioni logiche e giuridiche prive di incongruenze manifeste, relative alla destinazione alla cessione della sostanza stupefacente, all'inapplicabilità dello stato di necessità, alla qualificazione temporale dei fatti e alla presenza di più reati in concorso, oltre che al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. Conseguentemente, ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
statuizioni di cui all'ad. 616 cod. proc. pen.
all'inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 131-bis c.p.
denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dai giudici di merito e tale valutazione non è stata ritenuta censurabile in cassazione nel caso concreto
stato di necessità
non applicabilità alla specie dello stato di necessita rivendicato dalla difesa
la scriminante è stata ritenuta non applicabile ai fatti contestati
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili motivi che si limitino a riprodurre censure già formulate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia coerente, puntuale e immune da manifeste incongruenze logiche.
- La doglianza relativa alla qualificazione della detenzione di sostanza stupefacente come finalizzata allo spaccio non è scrutinabile in cassazione se mira solo a rivalutare il merito, in presenza di una motivazione di appello logicamente adeguata.
- Lo stato di necessità può essere escluso quando, secondo la valutazione di merito non manifestamente illogica, non ricorrano i presupposti applicativi nella concreta situazione fattuale.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ove sorretto da motivazione congrua, integra una valutazione di merito non sindacabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità.
- All'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguono le sanzioni processuali previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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