Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 40931/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato condannato per fatti relativi alla detenzione di sostanza stupefacente ritenuta finalizzata allo spaccio. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la difesa aveva già censurato in appello: la finalizzazione illecita della detenzione della droga, la non applicabilità dello stato di necessità invocato dalla difesa, la qualificazione dei fatti sotto il profilo temporale e la presenza di più reati in concorso, nonché il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In Cassazione, però, i motivi sono stati ritenuti meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e respinte nel merito, quindi non deducibili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che i motivi di doglianza riproponevano questioni già vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito con argomentazioni logiche e giuridiche prive di incongruenze manifeste, relative alla destinazione alla cessione della sostanza stupefacente, all'inapplicabilità dello stato di necessità, alla qualificazione temporale dei fatti e alla presenza di più reati in concorso, oltre che al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. Conseguentemente, ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    statuizioni di cui all'ad. 616 cod. proc. pen.

    all'inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 131-bis c.p.

    denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dai giudici di merito e tale valutazione non è stata ritenuta censurabile in cassazione nel caso concreto

  • stato di necessità

    non applicabilità alla specie dello stato di necessita rivendicato dalla difesa

    la scriminante è stata ritenuta non applicabile ai fatti contestati

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili motivi che si limitino a riprodurre censure già formulate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia coerente, puntuale e immune da manifeste incongruenze logiche.
  • La doglianza relativa alla qualificazione della detenzione di sostanza stupefacente come finalizzata allo spaccio non è scrutinabile in cassazione se mira solo a rivalutare il merito, in presenza di una motivazione di appello logicamente adeguata.
  • Lo stato di necessità può essere escluso quando, secondo la valutazione di merito non manifestamente illogica, non ricorrano i presupposti applicativi nella concreta situazione fattuale.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ove sorretto da motivazione congrua, integra una valutazione di merito non sindacabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità.
  • All'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguono le sanzioni processuali previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCause di giustificazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.