Cassazione Civile, Sentenza n. 32995/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva respinto l'appello dell'ufficio relativo all'invito al riversamento di euro 100.802,06 (rimborso ritenuto indebito relativo a un credito d'imposta del 1995) e alla successiva cartella di pagamento iscritta a ruolo nel 2011; in corso di causa la contribuente aveva chiesto la definizione agevolata ("condono") ex art.6 d.l. n.119/2018 e contestualmente impugnato il diniego dell'Agenzia al riconoscimento del condono
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso avverso il diniego di condono, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (tra cui Cass. S.U. n.18298/2021) secondo il quale una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato (ex art.36-bis DPR n.600/1973) costituisce, se è il primo ed unico atto che comunica la pretesa fiscale al contribuente, un atto che può assumere natura impositiva e dunque la relativa controversia è definibile ai sensi dell'art.6 d.l. n.119/2018. Perciò è stata accolta l'istanza di definizione agevolata e dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata; compensazione delle spese.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 (art. 32; art. 36-bis)
L'art.36-bis (controllo automatizzato) può dar luogo a una cartella che, se costituisce il primo e unico atto che comunica la pretesa fiscale, ha natura sostanziale di atto impositivo e rende la controversia impugnabile e definibile ai fini della definizione agevolata.
d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 (art. 38, 42, 43)
Norme richiamate nella motivazione concernenti termini e modalità di rettifica e notifiche; la Corte contesta la possibilità di rettifiche "surrettizie" oltre i termini previsti, come dedotto dalla C.T.R.
d.l. n.119/2018 (art.6) convertito in l. n.136/2018
Prevede la definizione agevolata (condono) delle liti pendenti; la Corte interpreta che rientrano anche le controversie relative a cartelle emesse ex art.36-bis quando queste siano il primo atto che comunica la pretesa fiscale.
d.l. n.98/2011 (art.39, comma 12)
Richiamato come quadro normativo per la definizione agevolata di controversie relative a cartelle esattoriali che costituiscono primo atto dell'amministrazione.
l. n.289/2002 (art.16)
Inquadramento storico: anche norme anteriori avevano ammesso la definizione di controversie sorte da cartelle quando queste rappresentavano prima comunicazione della pretesa fiscale.
d.lgs. n.546/1992 (art.19)
Stabilisce i mezzi di impugnazione delle cartelle/atti tributari; la cartella prima e unica comunicazione è impugnabile ai sensi del procedimento tributario.
codice di procedura civile (art.360, comma 1, n.3)
Norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto) nella impugnazione delle decisioni di merito.
codice civile (art.2697)
Rinvio in tema di onere della prova nelle contestazioni relative alla pretesa fiscale; utilizzato dall'Agenzia come argomento di doglianza.
Cassazione, Sezioni Unite, n.18298/2021
Giurisprudenza di legittimità fondamentale che dichiara che le cartelle emesse ex art.36-bis possono rientrare nella definizione agevolata quando costituiscono il primo e unico atto che notifica la pretesa fiscale; la Corte di cassazione si è richiamata espressamente a questo orientamento.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato può avere natura impositiva quando è il primo e unico atto che comunica la pretesa fiscale: in tal caso la controversia è impugnabile sul merito e può rientrare nella definizione agevolata (condono).
- Per valutare l'ammissibilità del condono conta la sostanza dell'atto più che la sua denominazione: l'assenza di un precedente avviso di accertamento può conferire alla cartella la funzione di primo atto impositivo.
- La definizione agevolata richiede che la controversia sia effettiva e non meramente formale; non sono sufficienti questioni limitate a meri errori di calcolo per escludere l'ammissibilità.
- Il contribuente che aderisce alla definizione agevolata ed effettua i versamenti previsti può ottenere l'estinzione del giudizio; il diniego dell'amministrazione al riconoscimento del condono è soggetto a impugnazione e può essere annullato se illegittimo.
- In procedure similari è importante verificare l'esistenza di atti precedenti (avvisi di accertamento o avvisi di liquidazione): la presenza o assenza di tali atti è decisiva per la qualificazione della cartella e per l'accesso alla definizione agevolata.
- In caso di contestazione di un rimborso (richiesta di riversamento) notificata direttamente con cartella, la documentazione che dimostra che la cartella è stato il primo atto comunicativo della pretesa è fondamentale per richiedere il condono.
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