Sentenza del 15/12/2017 n. 30159 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato tardivamente per cassazione la sentenza d'appello che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole ai contribuenti. Hanno sostenuto di non aver avuto conoscenza del giudizio d'appello perché la notificazione dell'atto di gravame presso il domicilio eletto sarebbe stata nulla, deducendo che la firma apposta sull'avviso di ricevimento non apparteneva al loro difensore domiciliatario. Il ricorso si fondava sulla possibilità di impugnazione tardiva prevista dall'art. 327, comma 2, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, in caso di notificazione nulla ma non inesistente, la parte contumace deve provare sia il vizio della notificazione sia il fatto che tale vizio le abbia impedito di conoscere il processo. Nel caso concreto, i ricorrenti non hanno fornito tale prova: si sono limitati ad affermare di aver presentato una querela di falso contro la firma sull'avviso di ricevimento, senza depositarla né indicarne gli estremi. Poiché la consegna dell'atto presso il domicilio eletto risultava documentata dall'avviso di ricevimento, la notificazione faceva prova fino a querela di falso. I ricorrenti sono stati inoltre condannati a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 327, comma 2, c.p.c.
La parte contumace può proporre impugnazione tardiva se dimostra che la nullità della notificazione le ha impedito di avere conoscenza del processo.
L'impugnazione oltre il termine ordinario non è sufficiente a dimostrare la nullità della notificazione; occorre provare anche il concreto impedimento alla conoscenza del giudizio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 20 e 16
Le disposizioni disciplinano, nel processo tributario, la proposizione dell'appello e le modalità di notificazione e comunicazione degli atti processuali.
Art. 149 c.p.c.
Disciplina la notificazione a mezzo del servizio postale, rilevante per la validità e la prova della consegna dell'atto.
Legge n. 890 del 1982, artt. 4 e 7
Regola la notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta e gli elementi dell'avviso di ricevimento, compresa la sottoscrizione del consegnatario.
Art. 99 c.p.c.
Esprime il principio della domanda, in base al quale il giudice provvede nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti.
Art. 101 c.p.c.
Tutela il contraddittorio, garantendo che nessuna decisione sia adottata senza che le parti abbiano avuto la possibilità di partecipare al processo.
Querela di falso
Quando l'avviso di ricevimento documenta la consegna dell'atto e la firma del destinatario o consegnatario è contestata, la falsità deve essere fatta valere mediante querela di falso; una mera contestazione generica non è sufficiente.
Massime di principio
- Chi propone un'impugnazione tardiva perché sostiene di non aver conosciuto il processo deve provare non solo il vizio della notificazione, ma anche il concreto nesso causale tra quel vizio e la mancata conoscenza del giudizio.
- Nelle notificazioni postali effettuate presso il domicilio eletto, l'avviso di ricevimento costituisce normalmente prova della consegna anche se la firma è illeggibile o apparentemente non autentica, fino a quando non venga formalmente proposta e documentata una querela di falso.
- Non è sufficiente dichiarare nel ricorso di aver presentato una querela di falso: occorre allegare l'atto o indicarne in modo verificabile gli estremi, consentendo al giudice di accertarne l'effettiva proposizione.
- La contestazione della firma sull'avviso di ricevimento non comporta automaticamente l'inesistenza della notificazione e non consente, da sola, di superare i termini ordinari di impugnazione.
- Per evitare l'inammissibilità di un'impugnazione tardiva, è necessario documentare tempestivamente ogni vizio notificatorio, la data della sua scoperta e l'impossibilità concreta di acquisire prima conoscenza del processo.
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