L.R. Toscana 22/2010
Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 5/2008 sulla formazione delle candidature e sul procedimento di nomina/designazione degli organi regionali. Ridenomina e precisa l’articolo sulle candidature, amplia i soggetti da cui il Consiglio può ricevere proposte e disciplina i casi di mancato rinnovo nei termini, con trasferimento della competenza al Presidente del Consiglio. Entra in vigore con l’insediamento della IX legislatura.
Modifiche alla disciplina regionale su nomine, designazioni e rinnovo degli organi amministrativi
Modifiche alla disciplina regionale su nomine, designazioni e rinnovo degli organi amministrativi
La legge regionale interviene sulla l.r. Toscana 5/2008, riorganizzando il sistema delle proposte di candidatura e chiarendo il procedimento per le nomine e i rinnovi degli organi amministrativi di competenza regionale. Le modifiche riguardano esclusivamente l’ordinamento regionale toscano.
Proposte di candidatura e documentazione
La normativa sostituisce, in più punti, il riferimento alle semplici “indicazioni di candidati/candidature” con quello alle “proposte di candidature”, per rendere più chiara la natura formale dell’iniziativa dei soggetti legittimati. Le proposte devono essere corredate della documentazione prevista dalla disciplina vigente, richiamata dall’articolo 8 della l.r. 5/2008.
Nomine e designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale
Il Presidente della Giunta regionale provvede alle nomine e designazioni di propria competenza di regola tra le candidature proposte secondo il procedimento ordinario. È però ammessa una deroga motivata quando:
- manchino proposte di candidature;
- ricorra altra causa eccezionale;
- si tratti delle ulteriori ragioni già contemplate dalla legge. In ogni caso restano fermi i criteri e i principi generali della legge regionale.
Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale
Per le nomine e designazioni di competenza consiliare, il Consiglio può deliberare non solo tra le candidature proposte secondo il procedimento ordinario, ma anche tra quelle avanzate da:
- presidenti dei gruppi consiliari;
- singoli consiglieri regionali;
- Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, dello Statuto. La modifica amplia quindi i canali di iniziativa per l’attivazione del procedimento consiliare.
Rinvio e superamento dei termini per il rinnovo degli organi
Per i rinnovi di competenza del Consiglio, la struttura regionale competente deve segnalare la scadenza almeno quindici giorni prima del termine previsto alla commissione consiliare competente, affinché questa sia convocata in tempo utile e l’atto di nomina sia iscritto all’ordine del giorno. Se la commissione non si pronuncia, o comunque il Consiglio non provvede al rinnovo almeno tre giorni prima della scadenza del termine previsto, la competenza passa al Presidente del Consiglio, sempre nel rispetto dei limiti e dei vincoli della legge regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore alla data dell’insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura.
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