L.R. Toscana 14/2010
Interventi di sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 14/2010 prevede, per il solo anno 2010, un contributo una tantum a favore dei lavoratori disoccupati già beneficiari del contributo previsto dalla l.r. 69/2008, con importi di 800 euro, elevati a 1.000 euro se vi sono insieme figlio e coniuge/convivente a carico, più 300 euro per ogni ulteriore figlio. Disciplina anche copertura finanziaria e rinvia alle modalità di erogazione della l.r. 69/2008.
Sostegno una tantum al reddito delle famiglie di lavoratori disoccupati
Sostegno una tantum al reddito dei lavoratori disoccupati
La legge regionale Toscana disciplina un intervento straordinario di sostegno al reddito delle famiglie dei lavoratori disoccupati. La misura è limitata al solo anno 2010 e riguarda una platea già individuata da una precedente disciplina regionale.
Ambito di applicazione e destinatari
Il contributo è riconosciuto ai lavoratori già beneficiari del contributo previsto dall’articolo 6 ter della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69. Devono inoltre ricorrere le seguenti condizioni familiari:
- presenza di almeno un figlio a carico oppure del coniuge o convivente a carico;
- maggiore importo se coesistono figlio a carico e coniuge o convivente a carico.
Misura del contributo
Il sostegno assume la forma di un contributo una tantum:
- euro 800,00 nei casi ordinari;
- euro 1.000,00 quando siano contemporaneamente presenti almeno un figlio a carico e il coniuge o convivente a carico;
- incremento di euro 300,00 per ogni ulteriore figlio a carico.
Modalità di erogazione
L’erogazione del contributo avviene secondo le modalità già previste dalla legge regionale n. 69/2008, alla quale la disciplina in esame rinvia integralmente per il profilo operativo.
Copertura finanziaria
Per l’attuazione della legge è autorizzata, per l’anno 2010, una spesa complessiva di euro 600.000,00, finanziata a valere sull’UPB 612 "Lavoro – Spese correnti" del bilancio di previsione 2010. La copertura è assicurata mediante una variazione di bilancio di pari importo:
- diminuzione dell’UPB 134 "Attività istituzionale del Consiglio regionale – Spese correnti" per euro 600.000,00;
- aumento dell’UPB 612 "Lavoro – Spese correnti" per euro 600.000,00.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La sua applicazione sostanziale è però espressamente circoscritta all’anno 2010, con contenuto ormai riferito a un intervento esaurito nel tempo.
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