L.R. Toscana 26/2010
Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso il Consiglio regionale della Toscana il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, ne definisce funzioni, requisiti, incompatibilità, durata, indennità, organizzazione e obblighi di relazione. Prevede una conferenza biennale e la copertura finanziaria iniziale per il 2010. La disciplina resta riferita alla Regione Toscana e agli atti/mandati del Garante attivi nel tempo.
Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza in Toscana
Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza
La legge regionale della Toscana istituisce presso il Consiglio regionale il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, quale figura indipendente incaricata di promuovere, tutelare e monitorare i diritti dei minori sul territorio regionale. L’intervento si colloca nel quadro dello Statuto regionale e delle principali convenzioni internazionali sui diritti del fanciullo.
Funzioni e ambito di intervento
Il Garante svolge un ampio insieme di funzioni di promozione, tutela, coordinamento e impulso istituzionale. In particolare:
- diffonde la conoscenza e promuove l’affermazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, anche in collaborazione con enti locali, scuole, volontariato e ordini professionali;
- promuove iniziative di prevenzione dell’abuso ai danni di bambini e adolescenti;
- rappresenta sul piano istituzionale i diritti e gli interessi dei minori presso le sedi regionali;
- riceve segnalazioni su violazioni dei diritti dei minori, anche migranti e in condizioni di disagio sociale ed economico, e sollecita gli interventi necessari; può fornire informazioni, segnalare situazioni di rischio, promuovere modifiche di provvedimenti e trasmettere le segnalazioni alle autorità competenti in presenza di ipotesi di reato;
- svolge attività di verifica, nell’ambito della programmazione sociale e sanitaria regionale, sulle attività dei servizi sociali in materia di tutela dei diritti dei minori;
- collabora con i soggetti pubblici e privati competenti in materia di politiche per i minori, interviene per il diritto all’educazione e all’istruzione e monitora lavoro minorile e accattonaggio;
- interviene, su richiesta dei genitori o del tutore, nei procedimenti amministrativi regionali, degli enti dipendenti e degli enti locali, quando vi siano fattori di rischio o danno per il minore;
- formula proposte ed esprime pareri su atti normativi e di indirizzo in materia di infanzia, adolescenza e famiglia;
- cura servizi di informazione destinati ai minori e collabora con il CORECOM sulla vigilanza dei contenuti televisivi, radiofonici, stampa e media digitali, segnalando eventuali trasgressioni;
- promuove studi, ricerche e raccolta dati sulla condizione minorile in ambito regionale;
- presenta una relazione annuale al Consiglio regionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, sui servizi e sulle risorse presenti sul territorio.
Per le attività di studio, ricerca e relazione annuale si avvale della collaborazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze.
Attività di tutela, raccordi e strumenti operativi
Nell’esercizio delle sue funzioni, il Garante può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, definire intese con ordini professionali e organismi del settore, intrattenere rapporti di studio e ricerca e attivare collegamenti con le amministrazioni territoriali e con l’autorità giudiziaria. Inoltre promuove la disponibilità di cittadini idonei ad assumere funzioni di tutela e curatela dei minori, anche tramite corsi e iniziative formative.
Rapporti con altri organismi di garanzia
Le funzioni del Garante, nei confronti dei minori, sono esercitate in via esclusiva, in deroga ad eventuali competenze del Difensore civico regionale. Restano comunque previsti coordinamento e reciproca informazione con il Difensore civico regionale e con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
Nomina, requisiti e incompatibilità
Il Garante è nominato dal Consiglio regionale e deve possedere:
- laurea magistrale o diploma di laurea secondo l’ordinamento previgente;
- qualificata e comprovata esperienza professionale nelle materie oggetto della legge.
Sono esclusi dalla nomina membri del Parlamento e del Governo, sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali e comunali. Si applicano inoltre le cause di ineleggibilità e i conflitti di interesse previsti dalla disciplina regionale sulle nomine.
La carica è incompatibile con:
- funzioni di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché di enti, imprese o associazioni che ricevano sovvenzioni o contributi regionali;
- attività di lavoro autonomo o subordinato e attività commerciale, imprenditoriale o professionale in conflitto di interessi;
- lavoro subordinato presso la Regione o gli enti dipendenti.
Se emerge una causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a rimuoverla entro 10 giorni; in caso contrario, il Consiglio regionale dichiara la decadenza previa istruttoria e contraddittorio.
Durata dell’incarico, scadenza anticipata e regime transitorio
Il mandato dura 6 anni ed è rinnovabile per un secondo mandato, anche consecutivo. Alla scadenza, il Garante continua a esercitare le funzioni per 90 giorni, o per il minor tempo necessario all’insediamento del successore.
L’incarico cessa prima della scadenza per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza o revoca. La revoca è deliberata dal Consiglio regionale per gravi motivi. In caso di cessazione anticipata, la nomina del successore deve essere posta all’ordine del giorno della prima seduta utile; nel frattempo l’incarico è svolto temporaneamente dal Segretario generale del Consiglio regionale, senza indennità.
Indennità, rimborsi e missioni
Al Garante spetta un’indennità mensile lorda di funzione pari al 53,65% dell’indennità mensile dei consiglieri regionali. Per le missioni fuori dal comune di residenza o di abituale lavoro, e comunque fuori dal comune sede dell’ufficio, sono rimborsate le spese documentate di trasporto, alloggio e vitto secondo il trattamento previsto per i dirigenti regionali.
Le missioni all’estero richiedono autorizzazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio. È ammesso partire dal comune di residenza se più vicino alla destinazione ed è consentito l’uso del mezzo proprio, con rimborso di 0,20 euro per chilometro, calcolato sul percorso più breve; è riconosciuto anche il pedaggio autostradale, ma non il parcheggio.
Sede, personale e copertura organizzativa
Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L’Ufficio di presidenza provvede all’assegnazione del personale della dotazione organica, nonché ai locali e ai mezzi necessari, sentito il Garante. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Garante stesso.
Gli oneri dell’attività sono a carico del bilancio del Consiglio regionale e sono determinati annualmente sulla base di un programma delle attività trasmesso dal Garante all’Ufficio di presidenza.
Relazione annuale e comunicazione istituzionale
Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati conseguiti, corredata da osservazioni e proposte normative o amministrative. Nei casi di particolare importanza ed urgenza può inviare relazioni straordinarie o chiedere di riferire al Consiglio.
La relazione annuale è pubblicata sul BURT e diffusa tramite quotidiani, radio e televisioni a diffusione regionale.
Conferenza regionale per l’infanzia e l’adolescenza
Ogni due anni il Garante organizza una conferenza regionale sull’infanzia e l’adolescenza, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali e con gli enti locali, per promuovere una più diffusa sensibilità sui temi e sulle problematiche dei minori.
Disposizioni finanziarie
Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa di 150.000 euro per l’esercizio 2010, coperta mediante gli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale. Per gli esercizi successivi la copertura è assicurata con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci.
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