L.R. Toscana 21/2010
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale toscana definisce programmazione, gestione e sostegno di musei, ecomusei, biblioteche, archivi, istituzioni culturali, paesaggio, spettacolo, musica, cultura contemporanea e cinema. Molte misure dipendono da PRS/DEFR, regolamento attuativo e delibere Giunta. Restano in vigore anche norme transitorie e finanziarie ormai storicizzate per gli esercizi iniziali.
Disciplina regionale toscana di beni culturali, istituti della cultura, spettacolo e attività culturali
Disciplina regionale toscana dei beni, istituti e attività culturali
La legge organizza l’intervento della Regione Toscana in materia di beni culturali, istituti della cultura, attività culturali, paesaggio, spettacolo, musica, editoria e cinema, nel quadro del d.lgs. 42/2004 e della programmazione regionale. La disciplina risultante è in parte ancora operativa, ma contiene molte previsioni di programmazione e finanziamento ancorate a strumenti annuali o pluriennali.
Principi generali e obiettivi dell’intervento regionale
La Regione orienta la propria azione alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale toscano, alla qualificazione dell’offerta museale e documentaria, alla promozione dello spettacolo, della musica, dell’editoria culturale, dell’arte contemporanea e della cultura del paesaggio. Tra gli obiettivi figurano anche la semplificazione burocratica, la cooperazione tra soggetti pubblici e privati, l’innovazione tecnologica e l’accessibilità economica e culturale dei servizi.
L’azione regionale si fonda su principi di:
- partecipazione democratica;
- pluralismo culturale;
- sostenibilità economica degli interventi;
- cooperazione istituzionale;
- integrazione con istruzione, servizi sociali, sviluppo economico e governo del territorio;
- rispetto della concorrenza quando intervengano soggetti privati;
- competenza professionale del personale;
- innovazione tecnologica e organizzativa.
La cultura e lo spettacolo sono riconosciuti come valori essenziali di crescita umana e sociale e come ambito rilevante anche sotto il profilo occupazionale.
Programmazione regionale e sistema informativo
La programmazione delle politiche culturali è oggi agganciata al Programma regionale di sviluppo (PRS) e al Documento di economia e finanza regionale (DEFR). Il PRS stabilisce indirizzi, obiettivi e tipologie di intervento; il DEFR definisce le priorità per l’anno successivo e, con la nota di aggiornamento, individua gli interventi da realizzare nei limiti del bilancio.
La Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili e in coerenza con il DEFR, definisce con deliberazione le modalità operative di attuazione degli interventi, comprese misure in favore di istituzioni culturali di rilievo regionale, enti dello spettacolo, piccoli cinema, fondazioni e arte contemporanea.
Gli enti locali partecipano alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica degli interventi secondo la legge regionale sulla programmazione.
Il sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali è parte del sistema informativo regionale e costituisce la base conoscitiva per le politiche regionali. Regione, province e comuni concorrono alla sua formazione e gestione integrata; il regolamento attuativo ne disciplina modalità di realizzazione e gestione.
Istituti e luoghi della cultura: diritti del pubblico e servizi accessori
La legge si applica a biblioteche, archivi, altri istituti documentari, musei, ecomusei, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali.
L’accesso agli istituti e luoghi della cultura deve essere garantito senza discriminazioni legate alle condizioni fisiche o alle competenze culturali degli utenti. Se è previsto un biglietto, il costo deve essere proporzionato ai servizi offerti e alla consistenza dei beni esposti; i criteri sono rimessi al regolamento attuativo.
Per biblioteche e archivi:
- la consultazione e il prestito sono gratuiti;
- possono essere limitati solo per legge, per tutela/conservazione o per motivate esigenze organizzative indicate nella carta dei servizi;
- sono a carico dell’utente solo i servizi ulteriori e accessori che comportino costi supplementari.
Negli istituti e nei luoghi della cultura possono svolgersi attività accessorie, purché strumentali al reperimento di risorse o al miglioramento dei servizi e compatibili con la natura del bene, con la tutela dei beni conservati e con il corretto esercizio delle funzioni istituzionali.
Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura
Gli istituti e i luoghi della cultura possono essere gestiti come servizi privi di rilevanza economica oppure come servizi di rilevanza economica, con forme adeguate alle caratteristiche del bene culturale.
Per i servizi privi di rilevanza economica, la gestione può essere:
- diretta, tramite strutture interne dotate di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e di personale tecnico idoneo;
- diretta anche in forma associata;
- affidata a associazioni, fondazioni o altri organismi le cui finalità siano la prestazione di servizi culturali e sui quali l’amministrazione eserciti influenza dominante;
- indiretta, mediante affidamento a soggetti esterni scelti con procedure ad evidenza pubblica.
Nei casi di gestione indiretta, l’amministrazione titolare mantiene funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza e stipula contratti di servizio. La Giunta regionale approva schemi-tipo di contratto di servizio per uniformare le prassi amministrative.
Musei ed ecomusei: funzioni regionali, riconoscimento e rete museale
La Regione sostiene e coordina la rete regionale dei musei e degli ecomusei per promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale toscano. Le funzioni regionali riguardano, tra l’altro:
- innovazione gestionale e linguaggi museali;
- valorizzazione dei beni diffusi sul territorio;
- formazione professionale del personale;
- attività educative e didattiche;
- catalogazione dei beni;
- individuazione e sostegno ai musei ed ecomusei di rilievo regionale;
- cooperazione con Stato, enti locali e privati;
- uso innovativo delle tecnologie dell’informazione.
L’ecomuseo è definito come istituto culturale, pubblico o privato, senza scopo di lucro, che su un territorio determinato, con partecipazione della popolazione, svolge funzioni di ricerca, conservazione e valorizzazione di beni materiali e immateriali rappresentativi dell’ambiente e dei modi di vita locali.
I sistemi museali sono strumenti di cooperazione tra musei e territorio, finalizzati alla qualificazione dell’offerta e al conseguimento dei requisiti per il riconoscimento regionale. Sono costituiti con atto formale che ripartisce funzioni e oneri; i requisiti specifici sono demandati al regolamento.
Le attività fondamentali dei musei comprendono:
- gestione, conservazione e sicurezza delle collezioni;
- inventariazione e catalogazione;
- costruzione dell’offerta culturale e della qualità della visita;
- ricerca scientifica e rapporti con scuole, università e istituti culturali.
Gli ecomusei si concentrano invece su:
- valorizzazione di ambienti di vita tradizionali e edilizia storica;
- recupero di strumenti, pratiche e saperi tradizionali;
- ricerca e didattica sulla storia locale;
- ricostruzione di ambiti di vita e lavoro tradizionali anche per finalità turistiche;
- valorizzazione dei patrimoni immateriali, come dialetti, canti, feste e tradizioni gastronomiche.
Il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale richiede il possesso di requisiti definiti dal regolamento in coerenza con gli standard ministeriali sui livelli uniformi di qualità e con riferimento a:
- organizzazione;
- collezioni;
- comunicazione e rapporti con il territorio.
Il procedimento di riconoscimento:
- è avviato su istanza del legale rappresentante dell’ente titolare;
- richiede documentazione comprovante i requisiti;
- si conclude entro 120 giorni con decreto dirigenziale di accoglimento o diniego;
- può essere sospeso una sola volta per massimo 30 giorni per integrazione documentale.
La permanenza dei requisiti è verificata ogni tre anni; in caso di carenza non sanata entro il termine assegnato, il riconoscimento è revocato. Una Commissione tecnica regionale, composta da cinque esperti, esprime un parere vincolante sul riconoscimento.
Le collezioni dei musei e degli ecomusei devono essere catalogate e le schede confluiscono nel catalogo ICCD e nel sistema informativo regionale.
Biblioteche, archivi e rete documentaria regionale
La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo sulla rete documentaria regionale, che comprende le reti documentarie locali. I finanziamenti regionali sono destinati alla costituzione, al funzionamento e allo sviluppo delle reti locali.
Le attività regionali comprendono:
- tutela del patrimonio librario e documentario non statale;
- supporto tecnico-scientifico alle reti;
- gestione di una biblioteca specializzata a supporto delle funzioni regionali;
- valorizzazione degli archivi di competenza e del patrimonio archivistico pubblico e privato, tramite accordi con gli enti locali;
- qualificazione e formazione del personale;
- attività di studio, ricerca e divulgazione;
- promozione di interventi e progetti nazionali e comunitari.
La Regione individua inoltre l’archivio della produzione editoriale regionale, costituito da una pluralità di centri di deposito sul territorio, per garantire continuità delle collezioni e accesso pubblico. Criteri di individuazione dei soggetti e delle attività di funzionamento sono demandati al regolamento.
Le biblioteche e gli archivi svolgono le loro funzioni mediante:
- acquisizione, organizzazione e messa a disposizione di documenti e informazioni;
- classificazione, ordinamento e inventariazione;
- erogazione di servizi informativi e documentari;
- assistenza alla ricerca;
- servizi mirati per giovani, ragazzi e scuola;
- eliminazione di barriere fisiche e culturali;
- documentazione sulla storia e realtà locale;
- accesso telematico;
- promozione del libro e della lettura.
La cooperazione è principio cardine: biblioteche e archivi collaborano tra loro e con scuole, università, musei e altri istituti culturali. La Regione promuove l’integrazione delle reti toscane nel Servizio Bibliotecario Nazionale.
La rete documentaria locale è la modalità ordinaria di organizzazione e gestione dei servizi integrati. Deve essere costituita con atto formale e garantire adeguate dimensioni territoriali, dotazione documentaria, personale e tecnologie. Possono parteciparvi anche istituti pubblici e privati e i comuni privi di propri istituti. I finanziamenti regionali sono assegnati agli istituti responsabili del coordinamento della rete, previa comunicazione dei dati su utenti e servizi.
Istituzioni culturali di rilievo regionale
La Regione sostiene le istituzioni culturali di rilievo regionale. Per essere considerate tali, esse devono avere sede legale in Toscana, svolgere prevalentemente attività nel territorio regionale e possedere requisiti stringenti, tra cui:
- costituzione per legge o personalità giuridica da almeno dieci anni;
- assenza di scopo di lucro;
- attività continuativa di rilevante valore scientifico e culturale da almeno dieci anni;
- disponibilità di un patrimonio culturale di interesse verificato o dichiarato, con inventario e catalogo;
- possesso di beni riferibili ad almeno due tra archivio, biblioteca e museo;
- garanzia di conservazione e pubblica fruizione;
- finalità istituzionali di ricerca;
- sede, competenze e risorse adeguate.
Ai fini dei contributi, le istituzioni riconosciute sono inserite in una tabella regionale approvata dalla Giunta. La tabella dura cinque anni ed è sottoposta a verifica annuale sulla permanenza dei requisiti. L’iscrizione non preclude l’accesso ad altri finanziamenti regionali.
Valorizzazione dei beni paesaggistici
La Regione promuove la valorizzazione culturale dei beni paesaggistici e, in particolare:
- diffonde la cultura del paesaggio in coerenza con la Convenzione europea del paesaggio;
- sostiene i programmi di gestione dei siti UNESCO e supporta il riconoscimento di nuovi siti;
- promuove ricerca, catalogazione e diffusione dei dati sul paesaggio;
- cura la formazione del personale degli enti locali sulle tematiche paesaggistiche.
Sistema regionale dello spettacolo dal vivo
La Regione sostiene il sistema regionale dello spettacolo per favorire qualità artistica, pluralismo, equilibrio tra offerta e domanda e sostenibilità economica, anche mediante reti teatrali e cooperazione.
Gli interventi regionali riguardano il sostegno a:
- enti, istituzioni e fondazioni costituite per iniziativa regionale;
- organismi dello spettacolo dal vivo;
- teatri di tradizione e Festival Pucciniano di Viareggio;
- organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo;
- diffusione della musica classica;
- progetti di innovazione, ricerca e sperimentazione nella prosa, danza e musica;
- residenzialità artistica nei teatri e negli spazi teatrali;
- festival di alto livello qualitativo;
- musica popolare contemporanea e jazz;
- teatro non convenzionale;
- formazione del pubblico;
- formazione professionale degli operatori.
Il sistema regionale dello spettacolo è costituito dagli enti e organismi regionali di cui alla legge, che cooperano con la Regione secondo le modalità della programmazione regionale.
Gli organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo sono accreditati dalla Regione se possiedono requisiti quali:
- sede operativa in Toscana;
- attività qualificata da almeno un triennio;
- strutture e spazi adeguati;
- organizzazione professionalmente idonea;
- qualificata direzione artistica.
I requisiti possono essere posseduti anche in forma associata. Gli organismi accreditati possono presentare progetti per i contributi regionali.
Una Commissione regionale dello spettacolo dal vivo, con funzione consultiva, formula proposte e osservazioni sugli atti di programmazione e sui progetti; opera in sottocommissioni per prosa, danza e musica. Rimane in carica per la legislatura.
Contributi, criteri di ammissibilità e fondi per lo spettacolo
Il sostegno regionale si concretizza in:
- concorso alle spese di enti, istituzioni e fondazioni regionali;
- concorso alle spese degli organismi dello spettacolo dal vivo di particolare prestigio;
- concorso alle spese dei teatri di tradizione e del Festival Pucciniano;
- concorso alle spese della Fondazione Rete Toscana Classica e dell’Associazione Siena Jazz;
- contributi per progetti di organismi di rilevanza regionale;
- contributi per progetti innovativi, per il cinema di qualità, per festival, per compagnie teatrali e complessi musicali;
- contributi per finalità sociali dello spettacolo dal vivo, inclusa la socializzazione della popolazione detenuta e il sostegno in aree di disagio fisico e mentale.
Per i progetti finanziabili valgono criteri di ammissibilità e valutazione basati su:
- qualità e validità culturale;
- natura professionale delle attività;
- rispetto dei contratti collettivi;
- svolgimento di almeno tre anni di attività nel settore;
- per le compagnie teatrali di prosa e danza, residenza stabile presso un teatro o spazio teatrale in Toscana.
Per la valutazione di alcuni progetti la Regione si avvale di un nucleo di esperti.
È istituito un fondo di anticipazione per anticipare somme relative a interventi finanziari statali destinati a determinati soggetti dello spettacolo. L’anticipazione non può superare il 90% del contributo statale né l’importo del contributo regionale assegnato; deve essere restituita senza interessi entro il 31 dicembre dell’anno di concessione.
Fondazioni e soggetti partecipati dalla Regione
La Regione concorre al finanziamento delle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana e Toscana Spettacolo. Le fondazioni presentano annualmente:
- il programma di attività per l’anno successivo entro il 30 novembre;
- il bilancio di esercizio, la nota integrativa, il parere del collegio dei revisori e la relazione sulla gestione entro il 30 aprile.
Il finanziamento annuo è determinato con deliberazione della Giunta, in coerenza con il PRS, il DEFR e il bilancio.
La Regione sostiene inoltre:
- la Fondazione Teatro di Firenze Maggio Musicale Fiorentino;
- l’Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato;
- la Fondazione Scuola di Musica di Fiesole.
Per queste realtà, l’ammontare dei contributi è determinato in base al programma di attività e alle deliberazioni attuative della programmazione regionale.
Promozione della cultura musicale
La Regione promuove la cultura musicale sostenendo la formazione di base, anche tramite scuole di musica, bande e cori, e l’alta formazione. Non rientrano in questa sezione le attività concertistiche e di produzione musicale.
L’intervento regionale consiste nel:
- sostegno agli istituti di alta formazione musicale di competenza regionale;
- promozione di ricerca e sperimentazione didattica;
- sostegno finanziario a enti locali, enti e associazioni senza scopo di lucro che svolgano corsi di formazione musicale in vari generi e nel canto corale.
I criteri generali riguardano qualità didattica, professionalità dei docenti e qualità della ricerca/sperimentazione; i requisiti specifici sono demandati al regolamento.
Promozione della cultura contemporanea ed editoria
La Regione promuove l’innovazione culturale e la fruizione dei linguaggi contemporanei, sostenendo attività di elevata qualità riconosciute dalla comunità scientifica.
Le funzioni comprendono:
- arti visive contemporanee e pluralismo dell’offerta;
- cooperazione tra istituti pubblici e privati per un sistema regionale dell’arte contemporanea;
- valorizzazione del patrimonio architettonico moderno e contemporaneo;
- promozione del dibattito culturale contemporaneo e della storia culturale della Toscana;
- sostegno all’editoria piccola, media e periodica toscana.
Per le riviste toscane di cultura può essere istituito un elenco regionale; sono previste inoltre iniziative di promozione, diffusione, presentazioni, banca dati, partecipazione a fiere e contributi straordinari per innovazione multimediale.
Gli interventi sono definiti nel DEFR e nella relativa nota di aggiornamento; i criteri e le modalità di finanziamento sono stabiliti dalle deliberazioni attuative della Giunta.
Autorizzazione all’esercizio cinematografico e rete distributiva
La Regione disciplina le autorizzazioni per la realizzazione, trasformazione, adattamento e ampliamento di sale e arene cinematografiche.
L’autorizzazione è necessaria:
- quando la capienza complessiva supera 700 posti;
- per le medie e grandi multisala;
- anche per sale sotto i 700 posti e piccole multisala in specifiche ipotesi di contiguità strutturale o presenza di soggetti che abbiano trasferito posti cinema nei cinque anni precedenti.
Il comune competente rilascia l’autorizzazione acquisito il parere della Regione, tramite conferenza di servizi. Per le grandi multisala la conferenza coinvolge i comuni del medesimo quadrante o sub-area territoriale; in mancanza di unanimità si considerano le posizioni prevalenti dei comuni che rappresentano la maggioranza dei residenti. Le autorizzazioni possono essere subordinate a prescrizioni vincolanti per garantire utilizzi culturali, educativi e di socializzazione.
La domanda segue le procedure dello sportello unico delle attività produttive. L’inattività dell’esercizio per oltre un anno comporta la decadenza dell’autorizzazione. Restano fermi gli ulteriori titoli urbanistici o edilizi.
Gli indicatori regionali considerano consumo cinematografico, qualità degli impianti, tecnologie, viabilità e, per medie e grandi multisala, anche l’ubicazione e la vivibilità dell’area. Per le grandi multisala è prevista una distanza minima di 15 km in linea d’aria da ogni altra struttura cinematografica. La Regione verifica annualmente, a livello provinciale, il numero dei posti autorizzabili.
È inoltre istituito il sistema informativo della rete distributiva delle sale cinematografiche, aggiornato annualmente e integrato nel sistema informativo regionale.
Regolamento di attuazione, monitoraggio e abrogazioni
Il regolamento di attuazione disciplina numerosi aspetti operativi, tra cui:
- sistema informativo culturale;
- biglietti e oneri per musei, ecomusei, biblioteche e archivi;
- requisiti dei sistemi museali;
- requisiti e procedimenti di riconoscimento dei musei/ecomusei;
- Commissione tecnica museale;
- reti documentarie locali;
- archivio della produzione editoriale regionale;
- tabella delle istituzioni culturali;
- accreditamento degli organismi dello spettacolo;
- Commissione regionale dello spettacolo;
- criteri per progetti e nucleo di valutazione;
- requisiti dei soggetti beneficiari per la formazione musicale;
- elenco delle riviste di cultura;
- requisiti e tipologie delle strutture cinematografiche;
- indicatori per il cinema.
Gli interventi regionali in materia culturale sono sottoposti ai processi di monitoraggio e valutazione previsti dalla legge regionale sulla programmazione economica e finanziaria.
L’articolato contiene ampie abrogazioni di leggi regionali precedenti su musei, biblioteche, spettacolo, cinema, istituzioni culturali e Fondazione Sistema Toscana. Sono previste anche disposizioni transitorie su tabella delle istituzioni culturali, operatività del piano integrato della cultura, continuità di vecchie norme fino all’approvazione del nuovo piano e mantenimento di alcune contribuzioni storiche.
Aspetti finanziari e decorrenza
Le risorse sono definite in coerenza con il bilancio e con il DEFR a partire dall’esercizio 2011. La legge contiene una norma finanziaria iniziale con specifiche coperture per alcune spese di avvio e per il fondo di anticipazione nel settore dello spettacolo.
La legge è entrata in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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