Sentenza del 23/04/2020 n. 8086 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso concerneva l'impugnazione del silenzio-rifiuto sulla domanda di annullamento di un avviso di accertamento T.A.R.S.U. relativo agli anni 2005-2010 per complessivi Euro 87.722,28. In primo grado la CTP aveva rigettato il ricorso per la definitività dell'avviso (il contribuente aveva prestato adesione) e la CTR aveva confermato il rigetto. In cassazione il Monastero deduceva vizi processuali (violazione art. 276 c.p.c.; omissione di esame di fatto decisivo; intempestività della rimessione in termini) e di merito (esenzione per edifici adibiti a culto ai sensi del D.Lgs. 507/1993), nonché il rischio di contrasto di giudicati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in quanto il ricorrente ha ottenuto e perfezionato la definizione agevolata prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 (convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96) provvedendo ai pagamenti richiesti. Conseguentemente la Corte non ha deciso nel merito delle doglianze di parte ricorrente e ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità, ritenendo che la regola generale di condanna alle spese (art. 391 c.p.c., comma 2) contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata.
Norme richiamate
D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11
L'esito positivo della domanda di definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere se gli importi dovuti sono integralmente corrisposti; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare estinto il processo.
L. 21 giugno 2017, n. 96 (conversione D.L. n. 50/2017)
Norma di conversione che conferma l'efficacia dell'art. 11 del D.L. 50/2017; richiamata insieme al D.L. per giustificare l'estinzione.
art. 391 c.p.c., comma 2
Regola generale sulla condanna alle spese in grado di legittimità; la Corte ha compensato le spese eccependone l'applicazione in presenza di definizione agevolata per rispettarne la ratio.
art. 276 c.p.c., comma 2
Norma invocata dal ricorrente per denunciata nullità della sentenza di merito per aver deciso dopo la spoliazione della potestas iudicandi; la Cassazione non ha deciso sul punto perché ha dichiarato estinto il giudizio.
art. 153 c.p.c., comma 2
Norma riferibile alla rimessione in termini; il ricorrente lamentava errata valutazione di tempestività e omissione di esame, ma la Corte non ha esaminato il merito delle doglianze per effetto dell'estinzione.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2
Norma che disciplina le esenzioni ICI/TARSU per edifici adibiti a culto; il ricorrente sosteneva la rilevanza dell'esenzione ma la Cassazione non si è pronunciata sul merito, essendosi limitata a dichiarare l'estinzione.
Massime di principio
- La richiesta e il perfezionamento della definizione agevolata (art. 11 D.L. n. 50/2017 convertito) determinano l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere se i pagamenti richiesti sono stati integralmente effettuati.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, il giudice di legittimità può compensare le spese processuali in ossequio alla ratio della definizione, evitando di mantenere la condanna alle spese prevista dalla regola generale (art. 391 c.p.c., comma 2).
- L'estinzione del processo per definizione comporta che le questioni di merito (es. esenzioni tributarie, vizi di notificazione, rimessione in termini) non vengano valutate dalla Corte di Cassazione: pertanto non si ottiene un pronunciamento definitivo sul diritto sostanziale.
- Per invocare esenzioni come quella per edifici adibiti a culto è necessario sollevare e documentare la questione tempestivamente e nel corso del contraddittorio, poiché l'adesione all'avviso di accertamento può ostacolare successivi attacchi sul contenuto dell'avviso.
- Le doglianze di nullità processuale o di spoliazione della potestas iudicandi devono essere tempestivamente dedotte e adeguatamente motivate: tuttavia, se la controversia si estingue per definizione, tali questioni rimangono irrisolte e non sono utili per ottenere un annullamento.
- Chi intende ottenere un effetto estintivo tramite strumenti di definizione agevolata deve conservare e produrre idonea prova dei pagamenti effettuati (ricevute, quietanze) per il perfezionamento della definizione.
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