Sentenza del 18/05/2018 n. 2279 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Elusione - Operazioni straordinarie - Carattere elusivo - Onere della prova a carico dell'Amministrazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di elusività non può fondarsi sulla sola esistenza di un vantaggio fiscale. L'Amministrazione deve fornire la prova concreta dell'assenza di una reale riorganizzazione aziendale e di valide ragioni economiche extrafiscali. La presenza di valide ragioni economiche, organizzative o gestionali esclude a priori la natura elusiva dell'operazione. In assenza di tale dimostrazione, la contestazione dell'Amministrazione non può essere accolta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la presunta natura elusiva di un'operazione straordinaria di fusione. L'Amministrazione finanziaria sosteneva, o avrebbe dovuto sostenere, che l'operazione fosse priva di effettiva sostanza economica e finalizzata principalmente a conseguire vantaggi fiscali. La sentenza chiarisce però che spetta all'Amministrazione dimostrare sia che la fusione non abbia realizzato una reale riorganizzazione o razionalizzazione aziendale, sia l'assenza di valide ragioni extrafiscali, comprese ragioni organizzative o gestionali dirette a migliorare la struttura o il funzionamento dell'impresa.
Norme richiamate
Normativa antielusiva sulle operazioni straordinarie
L'operazione di fusione non è elusiva quando è sorretta da valide ragioni economiche extrafiscali, anche di natura organizzativa o gestionale, e realizza un'effettiva riorganizzazione o razionalizzazione aziendale.
Principio dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria
Spetta all'Amministrazione dimostrare in concreto il carattere elusivo dell'operazione, provando sia l'assenza di una reale riorganizzazione aziendale sia l'assenza di valide ragioni extrafiscali.
Massime di principio
- Nelle operazioni straordinarie, il conseguimento di un vantaggio fiscale non è sufficiente, da solo, a dimostrare l'elusione.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare concretamente che l'operazione è priva di sostanza economica e che non persegue finalità aziendali genuine.
- Ragioni organizzative, gestionali o di miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa possono escludere la natura elusiva anche quando l'operazione produce benefici fiscali.
- È opportuno documentare preventivamente le motivazioni economiche dell'operazione, la sua effettiva attuazione e i miglioramenti aziendali perseguiti.
- In caso di contestazione, il contribuente può difendersi dimostrando la realtà della riorganizzazione e l'esistenza di valide ragioni extrafiscali.
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