Cassazione Civile, Ordinanza n. 15162/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Un'impresa appaltatrice aveva stipulato con un comune un contratto di appalto per la realizzazione di una palestra comunale. Il comune aveva disposto la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice. L'impresa aveva quindi promosso due giudizi: uno per ottenere il risarcimento dei danni da asserito inadempimento del comune e uno per il pagamento del saldo del corrispettivo relativo al SAL n. 2. I giudizi erano stati riuniti e poi rigettati sia in primo grado sia in appello. Con il ricorso per cassazione l'impresa ha proposto sette motivi: i primi cinque denunciavano, sotto profili di motivazione apparente, violazione di norme processuali e sostanziali, che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere conforme il progetto posto a base della gara, nel valorizzare la CTU e nell'affermare l'inadempimento dell'appaltatrice; il sesto motivo lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda di pagamento del SAL n. 2, sostenendo che la Corte d'appello si fosse limitata a considerare tempestiva l'eccezione di compensazione del comune senza decidere sul credito opposto in compensazione; il settimo motivo censurava la declaratoria di tardività dell'eccezione di nullità della CTU per acquisizione documentale in assenza delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi cinque motivi perché formulati in modo promiscuo e diretti, in sostanza, a ottenere un nuovo esame del merito; ha ritenuto infondato il settimo motivo, affermando la sanatoria della nullità relativa della CTU per mancata tempestiva eccezione; ha invece accolto il sesto motivo per omessa pronuncia, rilevando che la Corte d'appello aveva deciso solo sulla tempestività/processualità dell'eccezione di compensazione e non sulla contestazione sostanziale del credito opposto dal comune a titolo di danno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare un riesame del fatto; la deduzione di vizi motivazionali è ammessa solo nei limiti dell'anomalia motivazionale radicale.
art. 111 Cost.
La Corte richiama il limite costituzionale del sindacato di legittimità, che non consente di trasformare il ricorso in un terzo grado di merito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione è censurabile solo se manca sotto il profilo costituzionalmente rilevante o è apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 132 c.p.c.
È richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 115 c.p.c.
La ricorrente lo invocava per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte ribadisce che non è consentito in cassazione un nuovo esame del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
La sua violazione è dedotta insieme ad altri vizi, ma il motivo è ritenuto inammissibile perché mira a rivalutare il merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte non affronta un errore di riparto della prova, ma esclude il riesame del fatto.
art. 2727 c.c.
Richiamato nei motivi per censurare l'uso di presunzioni, ma le doglianze sono dichiarate inammissibili per la loro natura fattuale.
art. 2729 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso sul governo delle presunzioni; la Corte non procede a nuova valutazione del merito.
art. 2735 c.c.
Censurato nel terzo motivo, ma senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità, perché il motivo è volto a una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia su una domanda o su un capo di domanda integra vizio processuale deducibile in cassazione.
art. 61 c.p.c.
Richiamato nel settimo motivo in tema di consulenza tecnica d'ufficio.
art. 157 c.p.c.
La nullità relativa della CTU deve essere eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione; in difetto, si sana.
art. 191 c.p.c.
Richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio e alle contestazioni sulla sua validità.
art. 194 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alle modalità di svolgimento della CTU.
art. 195 c.p.c.
Richiamato in tema di osservazioni alle operazioni peritali e alla relazione del consulente.
legge n. 109/1994
art. 16, comma 5; art. 25; art. 10-ter; art. 26, comma 4-quater
Richiamata nei motivi per sostenere la non conformità del progetto e l'illegittimità della sospensione/lavorazione; la Corte non entra nel merito di tali censure perché inammissibili o assorbite dal limite del sindacato di legittimità.
d.P.R. n. 554/1999
artt. 35, 38, 39, 43, 44, 90, 119, 121, 133, 134, 173
Normativa tecnica e regolamentare sull'appalto pubblico invocata dalla ricorrente per contestare la conformità del progetto e la possibilità di eseguire i lavori.
d.P.R. n. 380/2001
Richiamato nei motivi sul rispetto delle prescrizioni edilizie e strutturali del progetto.
legge n. 1086/1971
Richiamata a sostegno della pretesa non conformità del progetto ai vincoli sulle opere in cemento armato e strutture.
legge n. 64/1974
artt. 1, 3, 9, 10, 11, 17, 18, 20
Richiamata nei motivi sulla verifica della idoneità tecnica del progetto dell'opera pubblica.
d.m. LL.PP. 14.2.1992
Citato come fonte tecnica invocata dalla ricorrente.
d.m. LL.PP. 9.1.1996
Citato come fonte tecnica invocata dalla ricorrente.
d.m. LL.PP. 16.1.1996
Citato come fonte tecnica invocata dalla ricorrente.
d.l. n. 35/2005
Richiamato insieme ad altre disposizioni in materia di appalti e crediti dell'appaltatore.
d.lgs. n. 163/2006
Richiamato nei motivi per sostenere argomentazioni su esecuzione e completamento dell'opera.
legge n. 2248/1865, all. F
Citata nei motivi come normativa degli appalti pubblici.
codice civile
artt. 1175, 1176, 1206, 1218, 1223, 1375, 1453, 1455
Richiamato in relazione all'inadempimento, alla correttezza nell'esecuzione del rapporto e ai criteri di risarcimento.
d.m. n. 145/2000
Richiamato nei motivi come fonte regolamentare degli appalti pubblici.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che cumuli in modo promiscuo questioni diverse, con elencazione indistinta di norme asseritamente violate, senza separare chiaramente i singoli profili di doglianza.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o radicale incomprensibilità; non è consentita una censura sulla mera insufficienza o non persuasività della motivazione.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di rivalutazione del merito o di ricostruzione alternativa dei fatti, anche se la parte trascriva diffusamente documenti, atti e consulenze nel ricorso.
- L'omessa pronuncia ricorre quando il giudice di merito omette di decidere su una domanda o su un capo di domanda autonomamente dedotto, anche se abbia affrontato soltanto un profilo processuale della questione.
- La nullità relativa della consulenza tecnica d'ufficio deve essere eccepita nella prima difesa o istanza successiva al deposito della relazione; se la parte si limita a contestarne il contenuto nel merito senza dedurre la nullità, la relativa eccezione si considera sanata.
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